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Art. 497 bis — Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Art. 497 bis — Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 5355/2015

Integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la “ratio”della previsione incriminatrice – che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall’art. 497 bis, comma primo, cod. pen. – è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse).

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Cass. pen. n. 18535/2013

Il secondo comma dell’art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale.

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Cass. pen. n. 12268/2012

Integra il delitto di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l’espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p., prescinde dall’esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell’atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell’imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione).

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Cass. pen. n. 5061/2012

Il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il delitto previsto dall’art. 497 bis c.p. solo se il documento contenga la clausola di validità per l’espatrio.

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Cass. pen. n. 30120/2011

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 c.p.) ed il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, concorrono.

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Cass. pen. n. 17673/2011

Integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma secondo, c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto di provenienza furtiva contraffatto dallo stesso possessore, considerato che la “ratio”di cui all’art. 497 bis cpv c.p. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore.

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Cass. pen. n. 15833/2010

Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 “bis”c.p.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall’esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell’atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l’affidabilità dell’identificazione personale e non la genuinità del documento in sé.

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Cass. pen. n. 17994/2009

Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l’espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in “malam partem”ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.

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Cass. pen. n. 41155/2008

Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi (art. 497 bis c.p. ) ma l’ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 c.p., per inidoneità dell’azione a conseguire lo scopo antigiuridico il possesso di un documento d’identità privo di qualsiasi validità, non risultando l’ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all’autorità.

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Cass. pen. n. 13383/2008

È configurabile il reato di cui all’art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) anche quando trattisi di possesso di un documento valido per l’espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il documento, pur consentendo l’identificazione del titolare, recava però alcune impronte di timbri falsi).

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Cass. pen. n. 46831/2007

Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), il possesso di una carta di identità falsa rilasciata dall’autorità bulgara, considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell’Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l’espatrio tra i Paesi membri dell’Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell’Unione europea).

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Cass. pen. n. 35885/2007

Integra il delitto di cui all’art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) — introdotto dall’art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 — il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall’art. 10 D.L.vo n. 52 del 2002, è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicchè la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all’interno della cosiddetta area di Schenghen.

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