Cass. pen. n. 46831 del 17 dicembre 2007

Testo massima n. 1


Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), il possesso di una carta di identità falsa rilasciata dall'autorità bulgara, considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell'Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l'espatrio tra i Paesi membri dell'Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell'Unione europea).

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