Cass. civ. n. 3591 del 06 febbraio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Consolidato fiscale - Regime della tassazione di gruppo - Scissione societaria parziale nel corso del consolidato - Perdite generate dalla scissa - Riparto con la beneficiaria - Limiti.
In tema di reddito imponibile delle società facenti parte di un gruppo che ha adottato il regime fiscale della tassazione di gruppo, in caso di scissione societaria parziale, le perdite generate dalla società scissa nel corso del consolidato fiscale possono essere oggetto di riparto con la società beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto a quest'ultima attribuito, a condizione che si tratti di perdite prodotte dalla scissa consolidante per effetto della propria gestione patrimoniale, non di quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidato di cui agli artt. 122 e 123 del T.u.i.r..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2498
Cod. Civ. art. 2501
Cod. Civ. art. 2506
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123