Cass. pen. n. 138 del 9 febbraio 1971

Testo massima n. 1


Per «viso» si intende la parte anteriore del capo compresa tra l'impianto frontale dei capelli e la estremità del mento, parte che interessa maggiormente la venustà della persona. Non può tuttavia prescindersi — per accertare la sussistenza o meno della alterazione dell'«estetica» del viso nella quale si sostanzia la ratio della aggravante prevista dall'art. 583 comma secondo n. 4 c.p. — dal considerare anche quelle immediate zone di «contorno» che necessariamente contribuiscono alla formazione ed al completamento di detta estetica, come la regione sottomandibolare e quella latero-superiore del collo. Pertanto, quando l'esito di una lesione personale ivi esistente rifletta i suoi effetti negativi e permanenti sulla euritmia del viso, alterando sensibilmente nella sua visione di insieme l'armonia dei lineamenti, indubbiamente sussiste lo «sfregio».

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE