Cass. pen. n. 7366 del 22 luglio 1996

Testo massima n. 1


Qualora un soggetto venga condannato per spaccio di droga e per il reato di cui all'art. 586 c.p., in quanto la persona alla quale aveva fornito lo stupefacente, caduta in stato soporoso a seguito dell'assunzione della sostanza, era deceduta in ospedale ove era stata trasportata con notevole ritardo dallo stesso cedente, legittimamente è esclusa la ravvisabilità della continuazione tra le ipotesi criminose addebitate. Ed infatti, poiché l'evento non voluto della morte del tossicodipendente è stato causato da una serie di atti, concretamente valutati come colposi, compiuti dall'imputato, non può configurarsi il medesimo disegno criminoso (e quindi la continuazione), presupponendo questo un fattore intellettuale e volitivo unitario non compatibile con la natura dei reati colposi.

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