Art. 586 – Codice penale – Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole , la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate [571, 572, 630].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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