Cass. pen. n. 2851 del 9 settembre 1996

Testo massima n. 1


La condotta che configura il reato di violenza sessuale di gruppo si differenzia da quella disciplinata nell'art. 609 bis c.p. per il numero dei partecipanti e dà luogo ad un'ipotesi autonoma di reato per l'introduzione di quest'elemento di diversificazione sostanziale tra le due fattispecie. La violenza sessuale di gruppo è configurabile anche nel caso di condotta tenuta da due persone riunite, in quanto l'espressione «più» indica un numero maggiore di uno.

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