Cass. pen. n. 1024 del 13 gennaio 2009

Testo massima n. 1


Anche il delitto d'associazione di tipo mafioso può costituire il presupposto di quello di riciclaggio, atteso che lo stesso è di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, come dimostra il fatto che tra gli scopi dell'associazione vi è anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite utilizzando il metodo mafioso.

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