Cass. pen. n. 18577 del 28 marzo 2003

Testo massima n. 1


Il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva non costituisce “trasferimento” punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p., in quanto non idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene.

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