Cass. pen. n. 2074 del 16 gennaio 2013

Testo massima n. 1


Il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 c.p. (Fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento).

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