Cass. civ. n. 511 del 26 gennaio 1982

Testo massima n. 1


Poiché lo spoglio è clandestino quando sia commesso all'insaputa del possessore o detentore qualificato senza che al riguardo rilevi la conoscenza dell'intenzione dello spogliatore, il precarista può essere considerato spogliatore dal momento in cui ha cominciato a possedere in nome proprio contro la volontà, espressa o presunta, del possessore o detentore qualificato, ad esempio o mediante rifiuto di consegnare la cosa o, qualora si tratti di detenzione di un immobile, mediante sostituzione delle serrature per impedire l'accesso al concedente.

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