Cass. civ. n. 3606 del 08 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - EFFETTI - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE In genere.


In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29880 del 2023

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 130 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84

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