Cass. civ. n. 36068 del 27 dicembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso IVA - Sospensione cautelare - Dovere di motivazione dell'amministrazione finanziaria - Integrazione in corso di causa - Esclusione.
Il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.