Cass. civ. n. 36068 del 27 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso IVA - Sospensione cautelare - Dovere di motivazione dell'amministrazione finanziaria - Integrazione in corso di causa - Esclusione.


Il provvedimento cautelare emesso dall'Amministrazione finanziaria volto a sospendere il rimborso di un credito IVA deve essere, fin dall'origine e a pena di nullità, motivato con specifico riferimento alle ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla sua emissione; detta motivazione non può essere integrata, in corso di causa, con riferimento a ragioni diverse rispetto a quelle richiamate nel provvedimento medesimo.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 2320 del 2020

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

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