Cass. pen. n. 34785 del 26 settembre 2011
Testo massima n. 1
In tema di capacità di intendere e di volere, il mero dato anagrafico dell'età avanzata (nella specie ottanta anni) e la presenza di momentanei "deficit" mnemonici non possono costituire, di per se stessi, indici di assenza o riduzione di detta capacità, tali da dar luogo alla necessità di perizia psichiatrica.
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