Art. 88 – Codice penale – Vizio totale di mente
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [95, 108 2, 206, 222; c.p.p. 70, 305, 507].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 28050/2024
La richiesta di interrogatorio formulata dall'indagato destinatario dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non necessita di formule sacramentali, ma, in ossequio al dovere di lealtà che incombe sul difensore e alla necessità che non siano compiute condotte di abuso del processo, dev'essere chiara e agevolmente riconoscibile, pur se contenuta nel corpo di una memoria. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità dell'istanza di interrogatorio espressa, nello scritto difensivo, con la frase "che chiede l'interrogatorio" inserita, in modo incidentale, in un più ampio periodo, volto a dedurre argomentazioni finalizzate esclusivamente a sollecitare una richiesta di archiviazione o una modifica dell'imputazione).
Cass. civ. n. 23711/2024
In tema di determinazione del reddito, la rinuncia del socio ad un credito da finanziamento nei confronti della società, ai sensi dell'art. 88, comma 4, del TUIR, ratione temporis vigente, non genera una ripresa reddituale, ma ha una evidenza patrimoniale quando la liberazione della società dall'obbligo di restituzione del finanziamento, per effetto della suddetta rinuncia, produce per la stessa società il medesimo effetto dell'apporto di capitale, alla stregua di conferimento atipico, il quale non può costituire reddito di impresa, al pari della remissione del debito da parte di un terzo.
Cass. civ. n. 23410/2024
Il graduato delle Forze armate in posizione di aspettativa per infermità non riveste la qualifica di "militare in servizio alle armi" - a differenza degli ufficiali e dei sottufficiali di carriera, considerati dalla legge in servizio anche in costanza di aspettativa - e, pertanto, non è assoggettabile alla legge penale militare.
Cass. civ. n. 21065/2024
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).
Cass. civ. n. 15006/2024
Il giudice nazionale, dovendo ottemperare agli obblighi comunitari di neutralizzazione degli aiuti di Stato, non contrastati dall'impossibilità di esecuzione o dalla necessità di tutelare la certezza del diritto e il legittimo affidamento, deve disapplicare la disposizione di cui all'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che stabilisce il principio di unitarietà dell'accertamento fiscale, con conseguente legittimità del recupero anche frazionato dell'aiuto, purché l'Amministrazione giunga all'obiettivo del rispetto della normativa di cui all'art. 289 TFUE.
Cass. civ. n. 13160/2024
L'art. 29, comma 2, lett. c), della l.r. Umbria n. 23 del 2003, nella parte in cui - nel testo ratione temporis applicabile - dispone che costituisce causa di decadenza, applicabile a tutti i rapporti in corso, la perdita del requisito di impossidenza di un alloggio, o quota parte di esso, "ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare", non si pone in contrasto con i criteri generali dettati dal legislatore nazionale, in tal modo invadendo materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, trattandosi di regola di dettaglio che non trova indicazioni incompatibili nelle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett c), del d.P.R. n. 1035 del 1972 e al punto 3, lett. c) e d), della delibera C.I.P.E. del 19 novembre 1981, dalle quali si ricava l'espressa considerazione della rilevanza ostativa della titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio "in qualsiasi località" e il rilievo della permanenza dei requisiti richiesti "in costanza del rapporto".
Cass. civ. n. 11482/2024
Ai sensi dell'art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.
Cass. civ. n. 8898/2024
La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene e per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti; essa è pertanto valida anche se ha ad oggetto diritti indisponibili, poichè l'art. 2113, ultimo comma, c.p.c. fa salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c., in cui l'intervento in funzione di garanzia del terzo (autorità giudiziaria, amministrativa o sindacale), diretto a superare la presunzione di condizionamento della libertà di espressione del consenso del lavoratore, viene a proteggere adeguatamente la sua posizione.
Cass. civ. n. 8217/2024
In tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni, neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale, salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto illegittima la condotta processuale degli attori, i quali, in seguito ad un sinistro stradale nel quale avevano perso la vita entrambi i genitori, avevano agito con due separati giudizi, chiedendo nell'uno il risarcimento per i danni subiti in conseguenza della morte del padre e, nell'altro, i danni conseguenti alla morte della madre).
Cass. civ. n. 7226/2024
I canoni percepiti per la concessione di aree demaniali marittime - a seguito della decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, che ha considerato il regime di esenzione fiscale quale aiuto di Stato, disponendone l'eliminazione - costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IRES, quali redditi diversi, con deduzione forfettaria delle spese del 50%, ai sensi dell'art.6, comma 9 quater, della l. n.84 del 1994, introdotto con l'art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022, conv. con modif. dalla l. 108 del 2022, con efficacia per i periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con esclusione di ogni obbligo per l'Amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni delle annualità precedenti per le quali non é stato corrisposto il tributo.
Cass. civ. n. 35646/2023
Le modifiche apportate dagli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dall'art. 22 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. citato, nel caso in cui il pubblico ministero abbia già disposto l'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 33157/2023
In tema di processo tributario, in caso di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ex art. 15, comma 1, purché all'esito di una valutazione complessiva da parte del giudice, trattandosi di ipotesi diversa quella prevista nel comma 3 dello stesso art. 46, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione, e dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte cost. n. 274 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, motivando sul punto, aveva compensato le spese a seguito di cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto impugnato, a cui l'ente locale aveva provveduto appena verificata l'illegittimità, così mostrando una condotta conforme al principio di lealtà ex art. 88 c.p.c.).
Cass. civ. n. 28880/2023
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapiente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.
Cass. civ. n. 22659/2023
In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso.
Cass. civ. n. 21980/2023
L'omessa dichiarazione di un evento interruttivo relativo alla parte costituita - se integrante violazione dell'obbligo, posto in capo al procuratore, di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c. - può integrare la fattispecie del dolo processuale idoneo a giustificare la revocazione della sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ma non costituisce vizio di legittimità della sentenza che definisce il giudizio. (Fattispecie relativa all'omessa dichiarazione, nel corso dell'appello, del sopravvenuto decesso della parte - che aveva agito per il ristoro dei pregiudizi conseguenti a un infortunio sul lavoro -, con conseguente liquidazione del danno alla salute in misura maggiore a quella che sarebbe spettata dall'applicazione dei criteri per il risarcimento del danno cd. da "premorienza").
Cass. civ. n. 17169/2023
In tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile).
Cass. civ. n. 16595/2023
In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata dal socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una partecipata, in ragione di quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 94, comma 6, e 101, comma 5, T.U.I.R. a seguito delle modifiche di cui all'art. 13 della l. n. 147 del 2015, non comporta l'obbligo di sottoporre a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta, avendo le nuove disposizioni rimediato all'asimmetria fiscale o "salto d'imposta" di cui al precedente regime.
Cass. civ. n. 16508/2023
di improponibilità in sede di opposizione - Doveri del giudice - Eliminazione del pregiudizio in sede di spese - Necessità. In caso di abusivo frazionamento di crediti nascenti dall'esecuzione di incarichi professionali che, pur regolati da un'unica convenzione, siano azionati attraverso la proposizione di plurimi ricorsi d'ingiunzione, il giudice, che rigetti l'opposizione mancando di dichiarare l'improponibilità delle domande separatamente proposte, è tenuto a eliminare tutti gli effetti distorsivi del frazionamento, sicché non è sufficiente, per neutralizzare questi ultimi, che disponga la compensazione delle sole spese dei giudizi di opposizione, riuniti successivamente in un "simultaneus processus", ma occorre che intervenga anche sulle spese liquidate nei plurimi decreti d'ingiunzione, previa eventuale revoca degli stessi.
Cass. civ. n. 15243/2023
In tema di raccolta abusiva di scommesse su eventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di un allibratore estero, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con la dimostrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell'assenza di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa che invochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessorio interno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretato dalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero illegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandi di gara.
Cass. civ. n. 13997/2023
La domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti. (Nella specie, la S.C., pur ribadendo il principio, ha cassato la decisione della Corte d'appello che aveva fatto discendere l'asserita condotta abusiva del debitore dalla mera rinuncia ad una prima domanda di concordato, seguita dalla riproposizione della domanda di ammissione alla procedura concordataria a distanza di quindi mesi, senza rilevare che nel caso concreto alcuna richiesta di fallimento era stata avanzata dai creditori e senza motivare sul perché la seconda domanda avesse pregiudicato un credito bancario che nella proposta concordataria figurava tra i creditori privilegiati, categoria cui era stato promesso l'integrale pagamento).
Cass. civ. n. 8694/2023
In base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S., il possesso di una licenza di polizia per l'apertura di un bar rende superfluo l'ottenimento di un'ulteriore licenza per l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse, ferma restando, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., la necessità di un'apposita licenza per l'esercizio delle scommesse.
Cass. civ. n. 5422/2023
In tema di determinazione del reddito d'impresa, secondo la disciplina dettata dall'art. 55 (oggi art. 88), comma 4, TUIR, nella formulazione, vigente "ratione temporis", come introdotta dal d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994, a partire dall'esercizio 1993, la rinuncia, da parte del socio, ai crediti nei confronti della società non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla remissione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale.
Cass. civ. n. 3901/2023
In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come sopravvenienza attiva un debito iscritto senza modifiche in più esercizi successivi, ancorché non pagato ed in assenza di un evento oggettivo di cancellazione della posta attiva).
Cass. civ. n. 17496/2022
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).
Cass. pen. n. 35044/2021
In tema di disturbo di personalità, gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di accertare se il rimprovero all'autore di un reato possa esser mosso per quello specifico fatto, ossia se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo "settoriale"), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta.
Cass. pen. n. 11774/2021
In tema di giudizio d'appello, l'allegazione dell'imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente.
Cass. pen. n. 2385/2020
Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen.
Cass. pen. n. 14795/2020
In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile.
Cass. pen. n. 35461/2019
L'incapacità irreversibile dell'imputato a stare in giudizio, accertata in appello dopo la condanna in primo grado comprensiva della statuizione risarcitoria nei confronti della parte civile, determina un impedimento di carattere processuale, con conseguente impossibilità di articolare una valida difesa anche in ordine a quanto costituisce, nel processo penale, il presupposto del giudizio civile; ne consegue che è immune da vizi la sentenza di secondo grado che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, revochi le statuizioni civili della pronunzia impugnata.
Cass. pen. n. 26868/2019
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).
Cass. pen. n. 21826/2014
L'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento.
Cass. pen. n. 48841/2013
In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purchè siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. (Fattispecie relativa a disturbo dell'adattamento dipendente da una situazione psichica riconducibile alla condizione lavorativa e compatibile con lo stress da mobbing, ritenuto però non incidente sulla carenza di lucidità e sulla consapevolezza delle azioni delittuose commesse).
Cass. pen. n. 34785/2011
In tema di capacità di intendere e di volere, il mero dato anagrafico dell'età avanzata (nella specie ottanta anni) e la presenza di momentanei "deficit" mnemonici non possono costituire, di per se stessi, indici di assenza o riduzione di detta capacità, tali da dar luogo alla necessità di perizia psichiatrica.
Cass. pen. n. 17305/2011
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, nessun rilievo può assumere la presenza, in capo all'autore della condotta delittuosa, di un generico stato di agitazione determinato da una crisi di astinenza dall'abituale consumo di sostanze stupefacenti, e non accompagnato da una grave e permanente compromissione delle sue funzioni intellettive e volitive. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la su descritta condizione integra gli estremi di uno stato emotivo e passionale, valutabile nella determinazione del trattamento sanzionatorio).
Cass. pen. n. 37353/2007
La concessione delle circostanze attenuanti generiche non è incompatibile con la riconosciuta esistenza di un disturbo della personalità, ancorché non riconducibile allo schema tipico del vizio di mente, in quanto sono diversi i presupposti logico-giuridici delle prime e del secondo, attenendo il disturbo border-line all'imputabilità del soggetto e inerendo, invece, le attenuanti generiche alla valutazione della gravità del fatto-reato.
Cass. pen. n. 21867/2007
In tema di imputabilità, esula dalla nozione di infermità mentale il gruppo delle cosiddette «abnormità psichiche» come nevrosi d'ansia o reazioni a «corto circuito» che hanno natura transitoria e non sono indicative di uno stato morboso, inteso come ragionevole alterazione della capacità di intendere e di volere, sicché non in grado di incidere sull'imputabilità del soggetto che ne è portatore.
Cass. pen. n. 8282/2006
In tema di imputabilità, il «disturbo antisociale della personalità» può rientrare nella nozione di infermità e può incidere, escludendola o scemandola grandemente, sulla capacità di intendere o di volere. Quest'ultima può assumere rilevanza autonoma anche in presenza di accertata capacità di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa, solo quando gli impulsi della azione, pur riconosciuta come riprovevole dall'agente, siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze. (Fattispecie nella quale l'imputato di furto di una autovettura aveva dedotto di essere affetto da un disturbo della personalità che lo induceva a compiere furti nei cimiteri. I giudici di merito lo avevano condannato escludendo la rilevanza della pur ipotizzabile incapacità di volere e la Corte ha ritenuto tale motivazione non contraddittoria, osservando che la esistenza di un impulso non può essere considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di chi la compie, essendo onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente, nel singolo caso, dell'impulso stesso).
Cass. pen. n. 1038/2006
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il disturbo della personalità, di consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle anomalie del carattere, può essere preso in esame anche se non rientrante nel concetto di infermità mentale quando si traduca in uno status patologico in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno status patologico anche se di natura transeunte.
Cass. pen. n. 16574/2005
L'infermità mentale di cui agli artt. 88 e 89 c.p. è concetto più ampio rispetto a quello di «malattia mentale» potendo in essa rientrare anche i disturbi della personalità che per consistenza, rilevanza e gravità siano tali da incidere concretamente sulla capacità d'intendere e di volere, proponendosi, quindi, come causa idonea ad escluderla o grandemente scemarla. Al fine di non allargare eccessivamente il campo della non imputabilità, deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura) che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente e liberamente autodeterminarsi, e, inoltre, deve essere individuabile un nesso eziologico tra il disturbo mentale ed il fatto-reato che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo.
Cass. pen. n. 9163/2005
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i «disturbi della personalità», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermità», purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità». (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l'autore dell'omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice «disturbo della personalità», non integrava quella nozione di «infermità» presa in considerazione dal codice penale).
Cass. pen. n. 19532/2003
Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso — al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità — è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.
Cass. pen. n. 29106/2001
L'accertamento del fatto-reato in tutte le sue componenti, comprese quelle circostanziali, presenta carattere di priorità rispetto a quello dell'imputabilità del soggetto cui il fatto medesimo viene attribuito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice d'appello il quale, investito di gravame proposto dall'imputato avverso sentenza con la quale il medesimo era stato assolto per vizio totale di mente, con applicazione di misura di sicurezza, aveva ritenuto di non poter prendere in esame la richiesta di attenuanti generiche avanzata dall'appellante giacché in tal modo avrebbe indebitamente espresso, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, un implicito giudizio di colpevolezza).
Cass. pen. n. 8076/2000
Allorché le conclusioni degli esperti che hanno ricevuto incarico di eseguire perizia psichiatrica sull'imputato (nella specie, in differenti gradi del giudizio) siano insanabilmente divergenti, il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento concernente la capacità di intendere e di volere deve necessariamente riguardare i criteri che hanno determinato la scelta tra le opposte tesi scientifiche: il che equivale a verificare se il giudice del merito abbia dato congrua ragione della scelta e si sia soffermato sulle tesi che ha creduto di non dovere seguire e se, nell'effettuare tale operazione, abbia tenuto costantemente presenti le altre risultanze processuali e abbia con queste confrontato le tesi recepite.
Cass. pen. n. 7885/1999
Per escludere (o diminuire) l'imputabilità, l'intossicazione da sostanze stupefacenti non solo deve essere cronica (cioè stabile), ma deve produrre un'alterazione psichica permanente, cioè una patologia a livello cerebrale implicante psicopatie che permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'assunzione di sostanze stupefacenti; lo stato di tossicodipendenza non costituisce, pertanto, di per sè, indizio di malattia mentale o di alterazione psichica.
Cass. pen. n. 3843/1997
L 'infermità mentale non costituisce uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato; essa non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere.
Cass. pen. n. 3536/1997
Il concetto di infermità mentale recepito dal nostro codice penale è più ampio rispetto a quello di malattia mentale, di guisa che, non essendo tutte le malattie di mente inquadrate nella classificazione scientifica delle infermità, nella categoria dei malati di mente potrebbero rientrare anche dei soggetti affetti da nevrosi e psicopatie, nel caso che queste si manifestino con elevato grado di intensità e con forme più complesse tanto da integrare gli estremi di una vera e propria psicosi. In tal caso — al fine della esclusione o della riduzione della imputabilità — è, comunque, necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto tra il complesso delle anomalie psichiche effettivamente riscontrate nel singolo soggetto e il determinismo dell'azione delittuosa da lui commessa, chiarendo se tale complesso di anomalie psichiche, al quale viene riconosciuto il valore di malattia, abbia avuto un rapporto motivante con il fatto delittuoso commesso.
Cass. pen. n. 6357/1996
Non tutti gli stati di tossicomania, la quale è una dipendenza meramente psichica alla droga, o di tossicodipendenza, che è una assuefazione cronica alla stessa, producono di per sé alterazione mentale rilevante agli effetti di cui agli artt. 88 e 89 c.p., ma solo quegli stati di grave intossicazione da sostanze stupefacenti che determinano un vero e proprio stato patologico psicofisico dell'imputato, incidendo profondamente sui processi intellettivi o volitivi di quest'ultimo.
Cass. pen. n. 1381/1995
Poiché l'imputabilità di cui all'art. 88 c.p. e la capacità di partecipare al processo penale di cui all'art. 70 c.p.p., pur costituendo stati soggettivi accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diversi ed autonomi, non ha alcuna incidenza sull'accertamento della capacità dell'imputato di essere parte e sulla eventuale sospensione del procedimento l'impedimento, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 425, n. 1, c.p.p., all'adozione, nell'udienza preliminare, della pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, conseguentemente deve considerarsi abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che disattende la richiesta di accertamenti sulla capacità dell'imputato di parteciparvi, argomentando che il difetto di imputabilità può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipare coscientemente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del «giusto processo» presidiata dall'art. 24 della Costituzione.
Cass. pen. n. 3240/1994
In tema di imputabilità di persone concorrenti nel reato, accertata la piena capacità di intendere e di agire di ciascun singolo imputato, non è corretto dedurre la seminfermità di mente dall'intreccio delle interazioni e dalle influenze reciproche che si verificano in occasione di una azione collettiva. Dal principio che la responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) si desume, in negativo, la impossibilità per il singolo di escludere la responsabilità di un evento conseguente alla sua azione con riferimento a motivi inerenti all'elemento psicologico e alla imputabilità che non siano a lui personalmente ascrivibili. L'art. 86 c.p., che prevede la responsabilità esclusiva di colui che mette altri nello stato di incapacità di intendere e di volere, al fine di fargli commettere un reato, in luogo delle responsabilità di colui che in concreto agisce, passa pur sempre attraverso la non imputabilità (art. 111 c.p.) del soggetto agente, che opera come mero strumento dell'altro con atti materiali privi di qualsiasi nesso psicologico con l'evento a causa della sua incapacità psichica determinata dal terzo. I rapporti tra coagenti nell'azione criminale e le conseguenze di tali relazioni sono disciplinati dal capo III del titolo IV c.p., in tema di concorso di persone nel reato (artt. 112, 114, 115). L'influenza sul singolo dei comportamenti di terzi è considerata dall'art. 62 n. 2 (provocazione) e n. 3 (suggestione di una folla in tumulto). Al di là delle attenuanti previste dal legislatore per tali ipotesi, quali correttivi alla netta chiusura rispetto alla rilevanza degli stati emotivi e passionali operata dall'art. 90 c.p., non è consentito desumere dalle suggestioni di terzi elementi da cui trarre conseguenze in ordine alla imputabilità di un soggetto non ritenuto infermo o seminfermo di mente.
Cass. pen. n. 4954/1993
In tema di imputabilità, gli artt. 88 e 89 c.p. postulano una infermità di tale natura e intensità da compromettere seriamente i processi conoscitivi e volitivi della persona, eliminando o attenuando la capacità della medesima di rendersi conto del significato delle proprie azioni e di comprenderne, quindi, il disvalore sociale, nonché di determinarsi in modo autonomo. Le infermità che influiscono sulla imputabilità sono le malattie mentali in senso stretto, cioè le insufficienze cerebrali originarie e quelle derivanti da conseguenze stabilizzate di danni cerebrali di varia natura, nonché le psicosi acute o croniche. Queste ultime sono contraddistinte da un complesso di fenomeni psichici che differiscono da quelli tipici di uno stato di normalità per qualità e non per quantità, come accade invece per il vasto gruppo delle «abnormità psichiche», quali le nevrosi e le psicopatie, che non sono indicative di uno stato morboso e si sostanziano in anomalie del carattere o della sfera affettiva, non rilevanti ai fini dell'applicabilità degli artt. 88 e 89 c.p. Ne consegue che, quando a causa di una situazione conflittuale dovuta a particolari tensioni psichiche si determini un'accentuazione di alcuni tratti del carattere del soggetto, inducendolo, come avviene nelle reazioni «a corto circuito», a tenere una condotta animale, non si può certamente parlare di malattia di mente, sicché la disposizione cui occorre riferirsi è quella di cui all'art. 90 c.p.
Cass. pen. n. 3031/1993
L'epilessia non costituisce di per sé una malattia che comporti uno stato permanente di infermità mentale nel soggetto; la incapacità di intendere o volere è invece ravvisabile nel momento del raptus, vale a dire allorché il malato è colto da una crisi epilettica che, provocando movimenti e spasmi incontrollabili possa determinare movimenti degli arti e del corpo dei quali il malato, in quel momento, non può rendersi conto.
Cass. pen. n. 9889/1992
L'epilessia non deve essere considerata una patologia tale da causare una permanente deficienza psichica giacché in periodi extra-accessuali il soggetto ha piena capacità di intendere e di volere e conserva lucidità e completa consapevolezza delle proprie azioni.
Cass. pen. n. 4041/1992
Ai fini della sussistenza del vizio di mente, anche nei casi di epilessia conclamata i soggetti che ne soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle loro capacità psichiche, al di fuori dei momenti di crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravità e il decorso del male, la personalità e l'integrità psichica del malato ne vengono seriamente incise. (Nella specie si è ritenuta irrilevante la circostanza del pregresso riconoscimento di persone dovuto alla predetta patologia, attesa la diversità di valutazione tra capacità lavorativa e capacità di intendere e di volere).
Cass. pen. n. 299/1992
Alla stregua degli studi psichiatrici scientifici ormai consolidati, si deve distinguere tra psicosi e psicopatia, l'una considerata vera e propria patologia mentale, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, l'altra da valutarsi alla stregua di una mera caratteropatia, cioè come anomalia del carattere, non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà e, quindi, non tale da annullare o da scemare grandemente la capacità di intendere o di volere.
Cass. pen. n. 958/1991
Gli artt. 88 e 89 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, l'infermità totale o parziale di mente, come cause che escludono o diminuiscono notevolmente l'imputabilità, ossia la capacità di intendere e di volere, postulano — secondo il sistema accolto dal codice — l'esistenza di una vera e propria malattia mentale, ossia di uno stato patologico, comprensivo delle malattie (fisiche e mentali), in senso stretto, che incidono sui processi volitivi e intellettivi della persona o delle anomalie psichiche, che seppure non classificabili, secondo precisi schemi nosografici, perché sprovvisti di una sicura base organica, siano tali, per la loro intensità da escludere totalmente o scemare grandemente la capacità di intendere (ossia la capacità del soggetto di rendersi conto del valore delle proprie azioni, e, quindi ad apprenderne il disvalore sociale) e di volere (ossia l'attitudine del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l'azione e, comunque, in modo coerente con le rappresentazioni apprese) del colpevole.
Cass. pen. n. 6234/1990
L'infermità mentale ex artt. 88 e 89 c.p. presuppone l'esistenza di un vero e proprio stato patologico idoneo ad alterare i processi dell'intelligenza e della volontà con esclusione o notevole diminuzione della capacità di intendere e di volere, sicché esulano da tale nozione sia le anomalie caratteriali non conseguenti ad uno stato patologico, sia uno sviluppo intellettuale non molto progredito, in assenza di fattori patologici.
Cass. pen. n. 723/1989
Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia nel momento del fatto privo di capacità di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto con personalità anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al giudice di merito. Costui deve avvalersi dell'ausilio di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in sede di legittimità quando si riveli esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia.
Cass. pen. n. 11061/1988
L'infermità di mente, che esclude o diminuisce la imputabilità, deve sempre dipendere da una causa patologica, produttiva di alterazione dei processi volitivi o intellettivi. La sindrome ansiosa depressiva, invece, in quanto si innesta su una ipermotiva personalità di base, e in quanto è determinata da una esasperazione del rapporto del soggetto con l'ambiente, non è associabile ad alcuna entità nosologica.
Cass. pen. n. 4385/1982
L'accertamento sull'infermità di mente dell'imputato va compiuto in relazione al fatto concreto addebitato ed al tempo in cui il fatto medesimo è stato commesso. L'indagine già esperita in altro processo non è pertanto mai vincolante nel successivo giudizio, poiché la malattia precedentemente diagnosticata può successivamente essere guarita o scemata o localizzata ad una determinata sfera d'attività.