Art. 88 – Codice penale – Vizio totale di mente
Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [95, 108 2, 206, 222; c.p.p. 70, 305, 507].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19407/2025
L'incapacità per infermità della persona offesa, che costituisce presupposto normativo per la procedibilità d'ufficio del reato di sequestro di persona, può essere determinata anche dal disturbo ludopatico, nel caso in cui, a cagione di esso, il soggetto passivo presenti una riduzione della sua sfera cognitiva e/o volitiva, anche transitoria e non tale da compromettere radicalmente o far scemare grandemente, nel loro complesso, le sue capacità intellettive.
Cass. civ. n. 9251/2025
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, unificati dal vincolo della continuazione, l'aumento della pena detentiva prevista per il reato più grave deve essere ragguagliato, per effetto della conversione, alla pena pecuniaria prevista per il reato satellite, ma non potrà in alcun caso superare il massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave.
Cass. civ. n. 33858/2024
Integrano il delitto di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. le condotte di sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione e deterioramento di cose sottoposte a pignoramento e dei relativi accessori, anche se poste in essere dopo il decreto di trasferimento, fino a che le "res" restano materialmente affidate alla custodia dell'originario proprietario.
Cass. civ. n. 33678/2024
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).
Cass. civ. n. 24388/2024
In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore compia atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il reato nei confronti del padre separato, il quale, avendo diritto di vedere la figlia liberamente previo accordo con la madre, aveva prolungato la permanenza della minore presso di sé nonostante il mancato accordo con l'altro genitore).
Cass. civ. n. 21065/2024
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. (Fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia).
Cass. civ. n. 15655/2024
La legittimazione a proporre querela per il reato, previsto dall'art. 388, comma quinto, cod. pen., di sottrazione di beni pignorati o sequestrati, posto in essere dal proprietario-custode, spetta sia all'aggiudicatario, in quanto leso nel diritto di conseguire il bene, sia al creditore pignorante, il quale, pur se soddisfatto dal conseguito prezzo della vendita, resta esposto alle azioni dell'aggiudicatario che dovesse impugnare l'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi di custodia. (Fattispecie relativa ad asportazione di beni di pertinenza dell'immobile pignorato, in violazione dell'obbligo, gravante sull'esecutato, di custodire il compendio nella sua integrità).
Cass. civ. n. 11717/2024
Il reato di sottrazione di beni pignorati di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. è configurabile non solo quando la "amotio" sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi nel reperimento del compendio esecutato, sicché è irrilevante che la vendita del bene da parte del debitore sia inopponibile al creditore pignorante, in quanto quest'ultimo sarebbe costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far accertare il suo diritto, in caso di contestazione da parte del terzo acquirente in buona fede. (Fattispecie in cui il notaio rogante aveva inserito nell'atto di compravendita una dichiarazione della parte acquirente di essere stata edotta dell'inopponibilità dell'atto traslativo al creditore pignoratizio).
Cass. civ. n. 8259/2024
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dalla piena consapevolezza, da parte della persona offesa creditrice, del perfezionamento del delitto in tutte le sue componenti, costituite da atti simulati e fraudolenti, ingiunzione di pagamento ed inottemperanza alla scadenza del termine, sicché non è sufficiente la sola conoscenza di alcuni atti di dismissione patrimoniale posti in essere dal debitore, essendo, invece, necessaria la contezza dell'impossibilità di soddisfare il proprio credito.
Cass. civ. n. 3060/2024
Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.
Cass. civ. n. 43306/2023
emessa ex art. 2932 cod. civ. non ancora irrevocabile - Reato di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
Cass. civ. n. 38126/2023
In tema di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il reato di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen. si perfeziona nel luogo in cui debbono essere adempiute le prescrizioni giudiziali e perciò, qualora venga in rilievo l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il luogo presso il quale il minore deve essere visitato, nei giorni a ciò destinati.
Cass. civ. n. 37146/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen., la condotta di danneggiamento mediante deterioramento del bene sottoposto a pignoramento è configurabile solo quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da esserne compromessa la funzionalità, sì da rendere necessaria, per il suo ripristino, un'attività non agevole. (Nella specie la Corte ha valutato assertivamente motivata la sentenza di appello, in relazione al ritenuto deterioramento dell'immobile pignorato, sul quale i ricorrenti avevano compiuto interventi di ristrutturazione per il cambio di destinazione d'uso in difformità dalla concessione edilizia, deprezzandone il valore).
Cass. civ. n. 27559/2023
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice è necessario accertare che l'agente abbia avuto piena e puntuale conoscenza del provvedimento eluso, a seguito di rituale notifica dello stesso ovvero anche per effetto di una richiesta di adempimento o di una messa in mora informali, purché si tratti di intimazione precisa e non equivoca, rigorosamente provata e non semplicemente supposta.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il reato di violazione degli obblighi di custodia, in caso di pignoramento di un bene mobile registrato eseguito nelle forme di cui all'art. 521-bis cod. proc. civ., si perfeziona alla scadenza del termine assegnato al debitore esecutato, divenuto custode, per la consegna del bene agli organi della procedura esecutiva, decorrendo dalla conoscenza della relativa omissione il termine per proporre querela. (In applicazione di quanto in premessa, la Corte ha ritenuto irrilevante il momento in cui il difensore, già informato della mancata consegna, aveva avuto notizia del fermo del veicolo, trattandosi di attività amministrativa meramente eventuale e successiva alla consumazione).
Cass. civ. n. 22659/2023
In tema di imputabilità, l'assenza della capacità di volere può assumere rilevanza autonoma e decisiva, valorizzabile agli effetti del giudizio ex artt. 85 e 88 cod. pen., anche in presenza di accertata capacità di intendere (e di comprendere il disvalore sociale della azione delittuosa), ove sussistano due essenziali e concorrenti condizioni: a) gli impulsi all'azione che l'agente percepisce e riconosce come riprovevole (in quanto dotato di capacità di intendere) siano di tale ampiezza e consistenza da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze; b) ricorra un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato da quello specifico disturbo mentale, che deve appunto essere ritenuto idoneo ad alterare non l'intendere, ma il solo volere dell'autore della condotta illecita. Ne deriva che l'esistenza di un impulso, o di uno stimolo all'azione illecita, non può essere di per sé considerata come causa da sola sufficiente a determinare un'azione incoerente con il sistema di valori di colui che la compia, essendo, invece, onere dell'interessato dimostrare il carattere cogente nel singolo caso dell'impulso stesso.
Cass. civ. n. 17496/2022
L'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente. (Fattispecie in tema di tentato omicidio, in cui il dolo è stato ritenuto pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tali da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).
Cass. civ. n. 10905/2023
In tema di elusione di provvedimenti del giudice civile relativi all'affidamento dei minori, il mero inadempimento non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo che il genitore affidatario si sottragga, con atti fraudolenti o simulati, all'obbligo di consentire le visite del genitore non affidatario, ostacolandole attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede.
Cass. civ. n. 21869/2023
Sussiste l'interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti.
Cass. civ. n. 34261/2022
Non integra il reato di cui all'art. 388, comma ottavo, cod. pen. la mancata indicazione, da parte del debitore, di beni utilmente pignorabili, laddove sia stata attestata dall'ufficiale giudiziario la piena capienza dei beni appresi "in executivis" ai fini del soddisfacimento delle ragioni creditorie, giacché, in tal caso, l'invito a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., è dato in carenza dei presupposti legittimanti e non fa sorgere alcun obbligo comunicativo nell'esecutato.
Cass. civ. n. 22587/2022
Non è integra il delitto di rissa la condotta di colui che, aggredito da altre persone, reagisca difendendosi. (In motivazione, la Corte ha precisato che in tal caso l'aggredito non è punibile ai sensi dell'art. 52 cod. pen., mentre gli aggressori, non trovandosi al cospetto di un corrissante, non rispondono del delitto di rissa, ma delle conseguenze penali previste per gli atti di violenza posti in essere).
Cass. civ. n. 13439/2021
L'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori non può concretarsi in un comportamento di mancato esercizio di un diritto (nella specie, omessa presentazione, da parte del padre, agli incontri col figlio minore nei giorni stabiliti dal giudice civile), trattandosi di condotta inidonea a determinare la lesione delle legittime pretese altrui a tutela delle quali è prevista la fattispecie incriminatrice di cui all'art.388 cod.pen..
Cass. civ. n. 40573/2021
Il reato di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive concorre con quello di rissa commesso nello stesso contesto spaziale e temporale, in ragione della diversità dei beni giuridici tutelati, sicché non trova applicazione la clausola di riserva contenuta nell'art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, la cui operatività, collegata al meccanismo dell'assorbimento, postula che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave.
Cass. civ. n. 11774/2021
In tema di giudizio d'appello, l'allegazione dell'imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d'impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d'ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente.
Cass. civ. n. 35044/2021
In tema di disturbo di personalità, gli artt. 88 e 89 c.p. impongono di accertare se il rimprovero all'autore di un reato possa esser mosso per quello specifico fatto, ossia se, quindi, questo trovi, in effetti, la sua genesi e la sua motivazione nel disturbo mentale (anche per la sua, eventuale, possibile incidenza solo "settoriale"), che in tal guisa assurge ad elemento condizionante della condotta.
Cass. civ. n. 20301/2020
In tema di reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro o pignoramento la nozione di proprietario ha un significato più ampio di quello letterale e comprende anche i soggetti che hanno una disponibilità gestoria dei beni pignorati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione a beni pignorati appartenenti ad una società ed affidati in custodia all'amministratore della stessa).
Cass. civ. n. 14172/2020
Il delitto di cui all'art. 388, secondo comma, cod. pen., concernente l'elusione di un provvedimento del giudice civile relativo all'affidamento di minori, ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale il genitore affidatario elude l'esecuzione del provvedimento, potendo tuttavia assumere il carattere di reato permanente qualora la condotta elusiva delle prescrizioni abbia determinato una situazione perdurante, tale da poter cessare solo per volontà dell'agente.
Cass. civ. n. 2385/2020
Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen.
Cass. civ. n. 33112/2020
In tema di rissa, è configurabile la legittima difesa in uno scontro tra gruppi contrapposti solo quando coloro che si difendono si pongono in una posizione passiva, limitandosi a parare i colpi degli avversari o dandosi alla fuga, così da far venir meno l'intento aggressivo, e non quando la difesa si esplica attivamente (nella specie, tentando di sferrare calci e pugni agli oppositori).
Cass. civ. n. 22040/2020
In tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo. (Fattispecie in tema di rissa in cui la Corte ha ritenuto inidonea a giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa la mera indicazione della natura difensiva della condotta violenta, senza specifiche allegazioni circa la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la prospettata reazione all'offesa altrui).
Cass. civ. n. 14795/2020
In tema di elemento soggettivo del reato, l'accertamento del dolo va tenuto distinto da quello dell'imputabilità e deve avvenire con gli stessi criteri valevoli per il soggetto pienamente capace anche nei confronti del soggetto non imputabile.
Cass. pen. n. 27705 del 21 giugno 2019
In tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, sia stato comunque determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che costituisse valida causa di esclusione della colpevolezza il consenso dei figli minori in affido condiviso ad essere condotti in un paese straniero da uno dei genitori, contro la volontà dell'altro).
Cass. civ. n. 35461/2019
L'incapacità irreversibile dell'imputato a stare in giudizio, accertata in appello dopo la condanna in primo grado comprensiva della statuizione risarcitoria nei confronti della parte civile, determina un impedimento di carattere processuale, con conseguente impossibilità di articolare una valida difesa anche in ordine a quanto costituisce, nel processo penale, il presupposto del giudizio civile; ne consegue che è immune da vizi la sentenza di secondo grado che, nel dichiarare non doversi procedere nei confronti dell'imputato, revochi le statuizioni civili della pronunzia impugnata.
Cass. civ. n. 26868/2019
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con contestata recidiva reiterata).
Cass. civ. n. 45356/2019
La configurabilità per il reato di rissa aggravata da lesioni o morte non esclude, a carico dei corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell'omicidio, la concorrente responsabilità, a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. per questi ulteriori delitti, a condizione che le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere tali sviluppi.
Cass. civ. n. 12213/2018
Ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388, comma primo, cod. pen. non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto priva di offensività, perché non fraudolenta, la vendita di una parte di beni immobili effettuata, con atto pubblico regolarmente trascritto, dal debitore intimato successivamente alla notifica dell'atto di precetto).
Cass. civ. n. 58413/2018
Il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice presuppone l'esistenza di un obbligo già accertato o in corso di accertamento in sede giurisdizionale, essendo insufficiente la mera preesistenza di una "ragione di credito" rispetto alla condotta elusiva o fraudolenta posta in essere ai danni dei creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna emessa con riferimento alla cessione di beni da parte del liquidatore di una società, in quanto tale condotta era stata realizzata precedentemente alla notifica e, in alcuni casi all'emissione, dei decreti ingiuntivi emessi ai danni della società medesima).
Cass. civ. n. 33024/2018
In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, non integra il reato di cui all'art.388 cod.pen. la cessione delle azioni da parte del debitore qualora il pignoramento dei titoli sia stato eseguito con la sola annotazione nel libro soci e non anche sul titolo stesso.
Cass. civ. n. 11952/2017
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., l'elusione del provvedimento del giudice può consistere anche in una condotta che ostacola dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri ovvero in una inottemperanza di un obbligo coattivamente ineseguibile, per la cui esecuzione è indispensabile la collaborazione dell'obbligato. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, avverso la sentenza che lo aveva condannato per il suddetto reato, in quanto non aveva osservato il provvedimento adottato dal giudice civile, ex art. 700 cod. proc. civ., che lo obbligava a dare esecuzione ai contratti conclusi con la persona offesa, secondo cui la società dell'imputato doveva esporre per la vendita presso il suo supermercato i prodotti forniti dalla controparte contrattuale).
Cass. civ. n. 36760/2017
L'omessa indicazione all'ufficiale giudiziario da parte del debitore esecutato della titolarità delle quote di società in accomandita semplice non integra il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., il quale ha d oggetto l'omessa o falsa dichiarazione in ordine a beni pignorabili e non quelli - come dette quote sociali - impignorabili e, come tali, esclusi dall'obbligo dichiarativo.
Cass. civ. n. 46483/2017
La legittimazione a proporre querela per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice riguardante l'affidamento dei figli, previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., spetta al genitore interessato all'osservanza del provvedimento e non al minore, in quanto l'interesse tutelato è quello relativo all'esercizio delle prerogative genitoriali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto efficace la rinuncia alla proposizione della querela formulata dal genitore).
Cass. civ. n. 52173/2017
Il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento, previsto dall'art. 388, comma terzo, cod. pen., ha natura istantanea e si consuma nel momento in cui viene posta in essere la violazione del vincolo di indisponibilità cui è soggetto il bene, cosicché, una volta constatato che lo stesso è stato distolto dalla procedura esecutiva, deve escludersi che un successivo accertamento della medesima condotta già compiuta integri un'ulteriore violazione della norma incriminatrice, trattandosi della mera ricognizione di effetti, ancora permanenti, di un delitto già perfezionatosi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto violato il principio del "ne bis in idem" in relazione alla duplice contestazione relativa alla sottrazione da parte del ricorrente di beni mobili sottoposti a pignoramento, accertata in occasione di due distinti accessi dell'addetto alle vendite giudiziarie disposti dal giudice dell'esecuzione).
Cass. civ. n. 30215/2016
Con l'ipotesi delittuosa di rissa aggravata a norma dell'art. 588, comma secondo, cod. pen. concorrono, con riguardo al solo corissante autore degli ulteriori fatti, i reati di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso".
Cass. civ. n. 31567/2016
La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.
Cass. civ. n. 33989/2015
Le norme di cui agli artt. 388 e 574 cod. pen., che prevedono rispettivamente il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona incapace non danno luogo ad un concorso di norme governato dal principio di specialità, poiché il primo reato è caratterizzato dalla elusione di un provvedimento del giudice, mentre il secondo è qualificato da un'incidenza su un rapporto di cui il minore è parte e che si collega alla potestà genitoriale o ad altre situazioni particolari, ed inoltre le diverse componenti delle fattispecie sono indicative di offese diverse, che si realizzano congiuntamente quando con la stessa condotta vengono violate entrambe le norme.
Cass. civ. n. 17650/2015
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, secondo comma, c.p., nella categoria dei provvedimenti del giudice civile che prescrivono misure cautelari a difesa delle proprietà è compreso ogni provvedimento atto ad incidere sull'esercizio del diritto reale e che richiede la necessaria ottemperanza del destinatario dell'ordine, in quanto insuscettibile di essere regolarmente eseguito in via coattiva secondo le regole dell'esecuzione civile.
Cass. civ. n. 15915/2015
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., che sanziona la condotta del debitore il quale, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, è sufficiente anche l'omessa o falsa dichiarazione relativa ad un credito contestato.