Art. 88 – Codice penale – Vizio totale di mente

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità , in tale stato di mente da escludere la capacità d'intendere o di volere [95, 108 2, 206, 222; c.p.p. 70, 305, 507].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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