Cass. pen. n. 4041 del 3 aprile 1992
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del vizio di mente, anche nei casi di epilessia conclamata i soggetti che ne soffrono non patiscono alcuna diminuzione delle loro capacità psichiche, al di fuori dei momenti di crisi e al di fuori dei casi in cui, per la gravità e il decorso del male, la personalità e l'integrità psichica del malato ne vengono seriamente incise. (Nella specie si è ritenuta irrilevante la circostanza del pregresso riconoscimento di persone dovuto alla predetta patologia, attesa la diversità di valutazione tra capacità lavorativa e capacità di intendere e di volere).
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