Cass. civ. n. 36197 del 28 dicembre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - TRATTAMENTO ECONOMICO Pubblico impiego contrattualizzato - Rapporti a tempo indeterminato e determinato - Crediti retributivi - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Fondamento.
La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.