Cass. civ. n. 1825 del 18 febbraio 2000

Testo massima n. 1


In tema di servitù di passaggio non ricorrono gli estremi dello «spoglio» quando l'esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà (riconosciutagli dalla legge) di chiudere il proprio fondo (nella specie, con un cancello) si attui in maniera tale da consentire, agli eventuali possessori del libero passaggio attraverso il medesimo, di continuare in fatto (attraverso, ad esempio la consegna della chiave o di un congegno di apertura automatica) l'esercizio della corrispondente servitù, in tal guisa contemperandosi le esigenze di tutela del diritto di proprietà del primo, con l'eventuale incomodo dei secondi nel praticare il passaggio.

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