Cass. civ. n. 3749 del 20 aprile 1994
Testo massima n. 1
La rimozione delle opere che rendono apparente una servitù (nella specie, di passaggio), senza pregiudicarne od ostacolarne l'esercizio, non danno (rectius: dà N.d.R.) luogo ad uno spoglio, che presuppone una privazione (totale o parziale) del possesso, non ravvisabile in atti pregiudizievoli soltanto della sua attitudine di fatto costitutivo della usucapione del corrispondente diritto, possibile solo per le servitù apparenti.