Cass. pen. n. 28712 del 4 luglio 2013
Testo massima n. 1
La regola prevista dall'art. 158 c.p. nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 secondo la quale il termine di prescrizione del reato decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, è applicabile anche nell'ipotesi in cui la sussistenza del vincolo della continuazione, non enunciata nella formale contestazione, sia stata individuata in sentenza, poichè, fino a quando non sia stato compiutamente accertato il giorno dal quale detto termine decorre, non è consentita la declaratoria immediata di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p..
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