Art. 158 – Codice penale – Decorrenza del termine della prescrizione
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6798/2025
Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria, sicché è irrilevante a tal fine, oltre che per individuare la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza di tale comportamento illecito. (Fattispecie relativa a un contratto di noleggio di attrezzature della durata di cinque anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva individuato il momento dell'interversione consapevole del possesso in quello della mancata restituzione della "res" alla data di scadenza).
Cass. civ. n. 4919/2025
Il decreto penale di condanna, in ipotesi di contestazione "aperta", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, interrompe la permanenza del reato al momento della sua emissione, trattandosi dell'atto che definisce la regiudicanda, sia che diventi irrevocabile, sia che venga revocato a seguito di opposizione.
Cass. civ. n. 11137/2024
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 4422/2024
In tema di reati edilizi, fermo l'onere per l'accusa di provare la data di inizio della decorrenza del termine di prescrizione, grava sull'imputato, che intenda giovarsi di tale causa estintiva, allegare gli elementi in suo possesso, dei quali sia il solo a poter disporre, idonei a fissare una data di decorrenza diversa da quella risultante dagli atti, non essendo sufficiente una sua mera affermazione difensiva a far ritenere il reato realmente estinto per prescrizione, né a determinare l'incertezza assoluta sulla data del commesso reato che rende applicabile il principio "in dubio pro reo".
Cass. civ. n. 1795/2024
Il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita a uno stesso illecito, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.
Cass. civ. n. 51735/2023
Ai fini dell'applicazione al reato continuato dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen., la valutazione del danno di rilevante gravità deve essere effettuata non con riguardo al danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma al danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato.
Cass. civ. n. 38740/2023
Il delitto di uso di atto falso è istantaneo e non permanente, in quanto la sua consumazione si esaurisce con l'uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell'azione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che ha dichiarato estinto il reato per prescrizione avendo individuato il momento consumativo dello stesso nella pubblicazione del testamento olografo falso e ritenuto ininfluenti le successive condotte connesse allo "status" di erede).
Cass. civ. n. 19335/2023
In tema di delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano, la presenza del medesimo nel territorio dello Stato, la quale radica la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 9 cod. pen., è condizione che deve preesistere all'esercizio dell'azione penale e, una volta avverata, non viene meno per effetto dell'eventuale allontanamento, non potendo una condizione di procedibilità essere rimessa alla libera scelta dell'imputato.
Cass. civ. n. 1787/2023
In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendo a un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo, i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico, ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).
Cass. civ. n. 6568/2022
All'esito del gravame proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione, il giudice d'appello, anche qualora sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato.
Cass. civ. n. 28457/2021
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è un reato di pericolo eventualmente permanente, che si perfeziona nel primo momento di realizzazione della condotta finalizzata a eludere le pretese del fisco e la cui consumazione può protrarsi per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a mettere in pericolo l'obbligazione tributaria; ne consegue che la competenza per territorio va determinata in base al luogo in cui viene compiuto il primo atto finalizzato ad eludere le pretese del fisco, mentre il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il momento di cessazione della consumazione del reato.
Cass. civ. n. 44322/2021
Ai fini del calcolo del termine di prescrizione relativo al reato di ricettazione, nell'ipotesi in cui manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del "favor rei", in prossimità della data di commissione del reato presupposto. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TORINO, 23/10/2019)
Cass. civ. n. 42213/2021
In tema di reati fallimentari, l'applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l'autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché, ai fini del computo del termine di prescrizione, la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità per una sola di esse non rileva per le altre.
Cass. civ. n. 25927/2021
In tema di prescrizione, l'onere di provare con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente.
Cass. civ. n. 18347/2021
Nel reato di lesioni personali colpose riconducibili a responsabilità medica, la prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'insorgenza della malattia "in fieri", anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente.
Cass. civ. n. 20795/2021
In tema di reati edilizi, l'assoluta incertezza sulla data di commissione del fatto o, comunque, sulla decorrenza del termine di prescrizione del reato, che consente l'applicazione del principio del "favor rei", deve risultare da dati obiettivi, non ammettendo alcun automatismo, sicché il giudice è tenuto all'indicazione delle ragioni per le quali non è possibile pervenire, anche in base a deduzioni logiche, a una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CAGLIARI, 01/04/2019)
Cass. civ. n. 16202/2021
In tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell'1 gennaio 2012).
Cass. civ. n. 12055/2021
Nel delitto di atti persecutori, che è reato abituale, il termine finale di consumazione, nel caso di contestazione cosiddetta aperta, coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado, che cristallizza l'accertamento processuale e dal quale decorre il termine di prescrizione del reato in mancanza di una specifica contestazione che delimiti temporalmente le condotte frutto della reiterazione criminosa.
Cass. civ. n. 42631/2021
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed attualmente sanzionato dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., avendo natura di reato abituale proprio, si consuma con la cessazione di tali complessive attività, e non in corrispondenza di ogni singola condotta, sì che, ai fini della prescrizione, deve tenersi conto delle modifiche normative, anche in peius, nelle more intervenute. (Fattispecie in cui l'ultima attività illecita rilevante era stata posta in essere nell'anno 2011 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, che, inserendo la fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. citato nel novero dei reati elencati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha determinato il raddoppio del termine massimo di prescrizione da sette anni e sei mesi a quindici anni).
Cass. civ. n. 6921/2020
In tema di prescrizione decorrente dalla cessazione della continuazione, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo.
Cass. civ. n. 4651/2020
Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all'art. 132, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura eventualmente abituale, potendosi risolvere tanto in un'unica condotta idonea a configurarlo, quanto nella reiterazione di più condotte omogenee che danno vita ad uno stesso reato, sicché, in quest'ultimo caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 11/12/2019)
Cass. civ. n. 34305/2020
I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal codice penale, perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 11/06/2019)
Cass. civ. n. 25224/2020
Il reato di ricorso abusivo al credito richiede, per la sua configurabilità, che il soggetto al quale viene addebitato sia successivamente dichiarato fallito e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dalla data della dichiarazione di fallimento. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 27/11/2018)
Cass. civ. n. 4412/2019
In tema di reato continuato, qualora nel medesimo capo di imputazione siano contestati più reati avvinti dal vincolo ex art. 81 cod. pen. e la data della consumazione di essi sia riferita all'attualità, il dies a quo della prescrizione va individuato, per ciascun reato, sulla base dei dati probatori raccolti nel giudizio di merito, essendo irrilevante, a tal fine, la data della pronuncia della sentenza di primo grado. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 20/02/2018)
Cass. civ. n. 46261/2019
Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 31/01/2018)
Cass. civ. n. 12361/2019
Il delitto di patrocinio infedele richiede per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest'ultima e che individua il momento consumativo del reato, dal quale soltanto inizia a decorrere il termine di prescrizione. (In motivazione, la Corte ha precisato che detto nocumento è da intendersi non solo in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici di ordine solo morale che alla parte potevano derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 14/11/2016)
Cass. civ. n. 43255/2019
In tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto, attesa la natura eventualmente abituale dei reati, solo in questo momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 364/2019
In tema di concorso di persone nel reato, allorquando l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice, in accoglimento dell'appello incidentale del pubblico ministero, abbia aggravato la pena per il fatto per il quale viene reclamata l'applicazione dell'attenuante, non distinguendo tra il grado di efficienza causale delle condotte di tutti gli imputati e così implicitamente escludendo la marginalità del contributo concorsuale.
Cass. civ. n. 9956/2018
Ai fini della prescrizione del delitto di "stalking", che è reato abituale, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitualità.
Cass. civ. n. 6999/2017
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di deposito di rifiuti, prevista dal comma 2 dell'art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un'ipotesi di deposito "controllabile" cui segue l'omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall'art. 183, comma 1, let.b), del d.lgs. citato, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l'eventuale sequestro; il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha invece natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione. (Rigetta, Trib. Firenze, 04/03/2016).
Cass. civ. n. 48346/2017
Il momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva "mista" si individua, per tutti coloro che concorrono o cooperano nel reato, nel compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento; ne consegue che, ai fini del calcolo del tempo necessario per la prescrizione, per il concorrente non è rilevante il momento in cui è stata tenuta la condotta di partecipazione, ma quello di consumazione del reato, che può intervenire anche a notevole distanza di tempo. (Dichiara inammissibile, App. Roma, 23/11/2016).
Cass. civ. n. 45288/2017
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. (In motivazione, si è precisato che tale principio è valido sia nel caso in cui la sentenza di fallimento venga qualificata elemento costitutivo improprio della fattispecie penale, come la Corte ha affermato incidentalmente, sia qualora la si ritenga condizione obiettiva di punibilità). (Rigetta, App. Trento, 27/04/2016).
Cass. civ. n. 23794/2017
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all'art, 12-sexies della legge n. 898 del 1970, richiamata dalla previsione di cui all'art. 3 della legge n. 54 del 2006, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d'ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio. (Annulla con rinvio, Trib. Mantova, 15/05/2015).
Cass. civ. n. 30147/2017
In tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti. (Fattispecie relativa ad intervento edilizio, assentito con unico permesso di costruire, consistito nella realizzazione di tre palazzine). (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 19/02/2016).
Cass. civ. n. 38977/2017
In tema di reati ambientali, la contravvenzione di abbandono e/o deposito di rifiuti, prevista dal secondo comma dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006, ha natura di reato istantaneo. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per il calcolo della prescrizione, la successiva rimozione di rifiuti). (Annulla senza rinvio, App. Milano, 16/03/2016).
Cass. civ. n. 30130/2017
Il reato di cui all'art. 181, comma primo, D.Lgs. n. 42 del 2004, se commesso mediante una condotta che si protrae nel tempo (nella specie: edificazione di manufatto), è permanente, ma la permanenza non è legata alla esistenza del manufatto dopo il completamento dell'opera, quanto alla sola protrazione dei lavori, cosicché lo stesso si consuma con l'esaurimento totale dell'attività, dal quale decorre il termine di prescrizione. (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 07/04/2016).
Cass. civ. n. 36605/2017
Il reato di cui all'art. 734 cod. pen., nell'ipotesi di alterazione delle bellezze naturali, ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, consumandosi ed esaurendosi con la costruzione lesiva delle bellezze naturali protette, sicché, agli effetti della prescrizione, il decorso del termine ha inizio dal momento in cui il reato si è realizzato con il compimento dell'opera ovvero con l'attuazione dei mezzi che hanno determinato il deturpamento. (Annulla in parte senza rinvio, App. Salerno, 07/03/2016).
Cass. civ. n. 46467/2017
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale va fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche se attraverso deduzioni logiche, del tutto ammissibili.
Cass. civ. n. 46287/2016
Il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all'art. 132, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ha natura di reato istantaneo e si consuma con la concessione e l'erogazione di ciascun finanziamento. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ai fini della valutazione della decorrenza del termine di prescrizione in relazione ai singoli episodi di finanziamento).