Cass. pen. n. 36265 del 15 giugno 2023

Testo massima n. 1


PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE - Uscita o esportazione illecite di beni culturali - Rapporti tra il delitto già punito dall’art. 174 del codice dei beni culturali e quello attualmente sanzionato dall’art. 518-undecies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza.


In tema di esportazione illecita di beni di interesse culturale, sussiste continuità normativa tra l'abrogato delitto di cui all'art. 174 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e quello attualmente previsto dall'art. 518-undecies cod. pen., introdotto dalla legge 9 marzo 2022, n. 22, che punisce chiunque trasferisca all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, indipendentemente dal fatto che i predetti beni siano stati oggetto di una formale dichiarazione di interesse culturale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25343 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 518 undecies
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 64 bis
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 68
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 174
Legge 09/03/2022 num. 22 art. 1
Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5

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