Cass. pen. n. 9293 del 30 agosto 1995
Testo massima n. 1
La contravvenzione prevista e punita dall'art. 674 c.p., quando abbia per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Ne segue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell'attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti della produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata solo con la pronuncia di detta sentenza, ed il termine prescrizionale, di cui all'art. 158 c.p., comincia a decorrere dalla data di siffatta decisione.
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