Cass. pen. n. 11675 del 24 novembre 1994
Testo massima n. 1
Il controllo degli organi tributari, eseguibile entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (arg. ex art. 43, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), ha tra l'altro, ad oggetto la documentazione contabile. Pertanto l'illecito, consistente nell'inserimento nella contabilità aziendale delle bolle alterate o contraffatte, ovvero nell'occultamento di documenti (che si traduce nella omessa esibizione) con lo scopo della evasione fiscale, perdura fino a quando il controllo fiscale sia, in conformità alla legge, consentito agli organi tributari. In tal modo sono delineati gli estremi della ipotesi di reato permanente, perdurando la condotta antigiuridica per tutto il tempo in cui la stessa si pone come ostacolo all'accertamento fiscale a norma dell'art. 43 citato, D.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio il P.M. aveva censurato la sentenza, dichiarativa della prescrizione, secondo cui l'utilizzazione — punibile — delle bolle contraffatte si sarebbe esaurita all'epoca della «formazione delle relative fatture» da allegare alla dichiarazione dei redditi).
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