Cass. pen. n. 10404 del 29 ottobre 1992
Testo massima n. 1
La disciplina della decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di reato continuato risulta prevista dall'art. 158 comma primo c.p., in virtù del quale detto termine non può iniziare a decorrere fino a quando il reato, rispetto alle componenti del suo iter criminoso, non sia stato realizzato, in conformità al parametro indicato nell'art. 81 cpv. c.p. Ne consegue che la cessazione della continuazione costituisce il termine iniziale della prescrizione per tutti i reati unificati nell'organica figura dell'art. 81 cpv. cit., pur risultando immutato il termine prescrizionale proprio di ciascun reato componente della complessiva fattispecie.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi