Cass. pen. n. 1446 del 11 febbraio 1995
Testo massima n. 1
Poiché non può validamente esercitarsi l'azione penale durante il periodo nel quale il contribuente è ammesso a regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, la sospensione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, opera anche per i corrispondenti procedimenti penali in materia tributaria sicché, per i relativi reati, è sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo suddetto ai sensi dell'art. 159 c.p.
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