Art. 159 – Codice penale – Sospensione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare [304 c.p.p.] è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p.;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.]
[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.]
[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.]
[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.]
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.]
Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34760/2024
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività e in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo.
Cass. civ. n. 28474/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), posto che il criterio della legge più favorevole stabilito all'art. 2, comma 4, cod. pen. assume come termini di raffronto la sospensione del decorso della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo previsto dall'art. 11, lett. b), legge cit. e l'art. 161-bis cod. pen., introdotto dalla legge 27 settembre 2021, n. 134.
Cass. civ. n. 26294/2024
In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2
Cass. civ. n. 24871/2024
La specifica e seria proposta di nuova locazione, proveniente dallo stesso conduttore, costituisce idoneo parametro di liquidazione del danno ex art. 1591 c.c., indipendentemente dalla circostanza che sia stata rifiutata dal locatore.
Cass. civ. n. 24695/2024
Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice.
Cass. civ. n. 23056/2024
La mancata comunicazione dell'ordinanza di scioglimento della riserva con la quale siano stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, senza che la parte risulti onerata di indicare quale pregiudizio, in concreto, le sia derivato da tale inosservanza, trattandosi di ipotesi, equiparabile a quella della mancata assegnazione dei suddetti termini, di impedimento all'esercizio, nella sua pienezza, del diritto di difesa con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 20140/2024
In tema di impugnazioni, la sentenza inappellabile di non doversi procedere ex art. 420-quater, cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, è immediatamente ricorribile per cassazione per violazione di legge, quantomeno in relazione alla determinazione della durata delle ricerche dell'imputato, operando, in ordine al predetto provvedimento, la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato la natura "bifronte" della sentenza in esame, recante, sia una pronuncia di improcedibilità virtualmente conclusiva, sia una "vocatio in iudicium" a udienza predefinita in caso di rintraccio dell'imputato).
Cass. civ. n. 18873/2024
In tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all'art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all'art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente "reviviscenza" del regime prescrizionale antecedente. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'enunciato principio non è contraddetto dalla coeva introduzione della causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del processo di cui all'art. 344-bis, cod. proc. pen., valevole per i soli reati commessi dopo l'1 gennaio 2020).
Cass. civ. n. 18318/2024
In tema di locazione, il danno ex art. 1591 c.c. va parametrato al canone convenuto e, conseguentemente, si deve ricomprendere pure l'aggiornamento secondo indici ISTAT, se previsto dal contratto, senza necessità di costituzione in mora e anche se il locatore non ne ha fatto espressa richiesta, e, inoltre, sugli importi dovuti spettano gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione.
Cass. civ. n. 16576/2024
In tema di esecuzione forzata nei confronti di un ente locale, in caso di pignoramento di somme, su cui è impresso un vincolo di destinazione, presso un terzo diverso dal tesoriere, questi non ha un onere di rendere dichiarazione negativa in quanto, pur essendo detentore e debitore di somme di spettanza dell'ente, non può ritenersi gravato da obblighi informativi implicanti valutazioni fattuali e giuridiche che attengono al rapporto di tesoreria. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha escluso la responsabilità risarcitoria di Poste Italiane s.p.a. per aver reso dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c., sebbene le somme giacenti presso l'istituto fossero indisponibili ai sensi dell'art. 159, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).
Cass. civ. n. 11137/2024
In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.
Cass. civ. n. 8334/2024
In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 365 c.p.c., è integrato, indipendentemente dal suo contenuto, dalla congiunzione (cd "collocazione topografica") realizzata dall'avvocato, ex art. 83, comma 3, c.p.c., tra la procura rilasciata su foglio separato con firma autenticata e l'atto cui si riferisce, e quindi anche se la procura non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in maniera evidente, la non riferibilità all'attività professionale tipica del giudizio di legittimità, ed il suo conferimento non sia antecedente alla pubblicazione di detto provvedimento o successivo alla notificazione del ricorso.
Cass. civ. n. 7909/2024
Nel processo esecutivo, il pignoramento, atto che vincola il bene nel patrimonio del debitore al soddisfacimento del creditore, cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori e ai terzi che dall'esecuzione forzata acquisiscono diritti si cristallizza, sicché, nel caso di locazione dei beni pignorati anteriore al pignoramento, l'adeguatezza del canone - che è una delle condizioni, ex art. 2923 c.c., per l'applicabilità del generale principio "emptio non tollit locatum" - va considerata con riferimento alla data del pignoramento e non a quella di stipulazione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione avverso l'ordine di liberazione dell'immobile pignorato che, nel compiere la verifica di opponibilità della locazione in relazione al carattere "vile" del canone, aveva tenuto conto dell'assetto negoziale alla data del pignoramento per effetto di una scrittura modificativa del contratto originario).
Cass. civ. n. 4667/2024
L'omessa pronuncia sull'istanza di rimessione in termini integra di per sé un vizio del procedimento senza che sia necessaria la deduzione di uno specifico nocumento, atteso che il solo esame della richiesta avrebbe potuto condurre a una diversa decisione del giudice circa la decadenza in cui è incorsa la parte.
Cass. civ. n. 4405/2024
In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamente al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l'inadempimento del cessionario/conduttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all'ultimo cessionario).
Cass. civ. n. 1227/2024
In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.
Cass. civ. n. 50426/2023
In tema di impugnazioni, la sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen. per mancata conoscenza, da parte dell'imputato, della pendenza del processo, per il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di pronunzia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, per la quale non opera la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost., riguardante i soli provvedimenti giurisdizionali aventi natura decisoria e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni giuridiche di diritto soggettivo. (In motivazione, la Corte ha precisato che all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 42603/2023
In tema di elezione di domicilio, qualora l'imputato, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 41384/2023
In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.
Cass. civ. n. 40848/2023
Il rinvio dell'udienza, disposto d'ufficio dal giudice al fine di consentire l'elaborazione, nei confronti dell'imputato ammesso alla prova, del programma di trattamento da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna, non determina la sospensione del decorso dei termini di prescrizione, trattandosi di differimento non dovuto ad esigenze attinenti alla acquisizione di elementi di prova o al riconoscimento di termini a difesa ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Cass. civ. n. 36494/2023
A fronte di una domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore, il giudice deve tener conto, nella valutazione della gravità dell'inadempimento, del suo comportamento anche successivo alla proposizione della domanda, dal momento che, non potendo il locatore sospendere a sua volta l'adempimento della propria obbligazione (trattandosi di un contratto di durata), permane in capo allo stesso l'interesse alla percezione del corrispettivo convenuto, dovutogli, ai sensi dell'art. 1591 c.c., fino al momento della riconsegna del bene.
Cass. civ. n. 34801/2023
La procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell'atto su cui viene rilasciata, di talché l'eventuale invalidità di quest'ultimo non inficia la validità della stessa ai fini della riproposizione dell'atto sanzionato di invalidità.
Cass. civ. n. 34010/2023
Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di locatori, è applicabile la disciplina dettata dagli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, in quanto in base a tali norme, a differenza dell'ipotesi regolata dall'art. 1597 c.c., la protrazione del rapporto, anche alle scadenze successive alla prima, non costituisce l'effetto di una tacita manifestazione di volontà - successiva alla stipulazione del contratto e presunta in virtù di un comportamento concludente - ma deriva direttamente dalla legge; ne consegue che il contratto dovrà intendersi automaticamente rinnovato in mancanza di tempestiva disdetta, la quale inoltre, alla prima scadenza, potrà ritenersi idonea a impedire la rinnovazione solo se esercitata per uno dei motivi di cui all'art. 29 con le modalità e i termini ivi previsti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ragione della natura pubblica dell'ente locatore, aveva escluso la rinnovazione automatica del contratto di locazione ed ha dichiarato la nullità per contrasto con norma imperativa della clausola che prevedeva l'obbligo per la parte privata di restituzione dell'immobile alla scadenza dei nove anni).
Cass. civ. n. 33336/2023
Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 30969/2023
Il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado per un motivo diverso da quelli tassativi di cui all'art. 354 c.p.c., non può rimettere la causa al primo giudice, ma deve deciderla nel merito; tuttavia, prima deve disporre la rinnovazione degli atti nulli e consentire alla parte che ne abbia fatto richiesta, di svolgere tutte le attività processuali (comprese quelle afferenti all'istruzione probatoria) che le siano state precluse per non essersi potuta costituire, a causa del vizio di nullità, nel processo di primo grado.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 24819/2023
A seguito della conversione del giudizio di convalida di sfratto per morosità in un ordinario giudizio di risoluzione per inadempimento, è ammissibile la condanna del conduttore al pagamento (anche) dei canoni a scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, non essendo necessario che la relativa domanda sia stata proposta "ab origine" né che lo sfratto sia stato convalidato, giacché essa determina una modificazione soltanto quantitativa della medesima domanda originaria che, pur non derivando dall'applicazione diretta dell'art. 664, comma 1, c.p.c., in tale norma trova la sua "ratio" ove prevede una ipotesi particolare di c.d. condanna in futuro.
Cass. civ. n. 19265/2023
Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.
Cass. civ. n. 18370/2023
La specifica e seria proposta di nuova locazione – suscettibile di rilevare, in relazione al disposto dell'art. 1591 c.c., ai fini della prova del danno subito dal locatore per non aver potuto dare in locazione il bene ad un canone più elevato, a causa del ritardo nella restituzione dell'immobile - può identificarsi anche con quella proveniente dallo stesso conduttore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva utilizzato, quale parametro per la quantificazione del danno ex art. 1591 c.c., il canone di cui alla proposta di rinnovo del contratto, escludendo – in ragione della qualità di pubblica amministrazione del Ministero dal quale proveniva – che la relativa attendibilità potesse essere sminuita da una supposta condizione di "soggetto debole" del conduttore, interessato comunque a mantenere in vita il rapporto).
Cass. civ. n. 15405/2023
Il rinvio del dibattimento disposto su richiesta del responsabile civile non determina la sospensione del corso della prescrizione, nel caso in cui la difesa dell'imputato, limitandosi a "nulla opporre", non abbia espressamente acconsentito all'istanza di differimento.
Cass. civ. n. 15383/2023
Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza.
Cass. civ. n. 14392/2023
In tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, legittima il conduttore ad esercitare l'azione prevista dall'art. 79 della l. n. 392 del 1978 onde ottenere l'applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli artt. 12 e ss. della legge da ultimo citata, a decorrere dal momento iniziale del contratto e fino alla sua naturale scadenza, "ivi" compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della l. n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell'art. 1339 c.c..
Cass. civ. n. 12213/2023
Al contratto di affitto di cava sono analogicamente applicabili le norme sulla locazione, con la conseguenza che - pur quando il rapporto venga risolto, contrattualmente o giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo ai sensi dell'art. 1591 c.c. non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene e fino al momento dell'effettiva riconsegna, la quale può avvenire mediante formale restituzione del bene al locatore ovvero con il suo rilascio in condizioni tali da essere per quello disponibile.
Cass. civ. n. 9883/2023
In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.
Cass. civ. n. 9759/2023
Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, atteso che l'operatività di tale meccanismo non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 4949/2023
L'offerta di adempiere anche l'obbligazione di pagamento del canone dovuto fino al momento di efficacia del recesso non costituisce requisito di validità dell'offerta non formale di adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, posto che alla predetta obbligazione la parte è comunque tenuta per legge e, dunque, è irrilevante che una specifica dichiarazione sia contenuta nell'offerta informale.
Cass. civ. n. 4755/2023
In tema di contratto di locazione, nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione di bene immobile ad uso diverso da un soggetto locatore esentato dall'IVA e questi, trasferendo il bene immobile, ceda il contratto di locazione ad altro locatore cessionario il quale, viceversa, non benefici dell'esenzione, quest'ultimo non può pretendere di addebitare al conduttore quanto, non essendo soggetto esente, debba versare a titolo di IVA sull'importo del canone convenuto originariamente, essendo tenuto a rispettare il contratto ex art. 1599 c.c.
Cass. civ. n. 2629/2023
La cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.
Cass. civ. n. 1450/2023
In materia di esecuzione forzata verso le aziende sanitarie locali, sono applicabili i medesimi principi validi per la pignorabilità delle disponibilità degli enti locali ex art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2002 (T.U.E.L.), principi in base ai quali il creditore procedente che intenda far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione può proporre opposizione agli atti esecutivi, e nel relativo giudizio è suo onere allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei eseguiti successivamente alla delibera, mentre, in base al principio della vicinanza della prova, spetta all'ente locale provare che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico.
Cass. civ. n. 194/2023
Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata").
Cass. pen. n. 8171/2023
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze indetta dalle Camere penali non integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire, sicché il rinvio della trattazione del processo disposto, in tal caso, dal giudice determina la sospensione del corso della prescrizione fino alla celebrazione dell'udienza successiva, non trovando applicazione il limite massimo di durata, pari a sessanta giorni, previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen.
Cass. pen. n. 1392/2022
La richiesta di rinvio presentata dalla parte civile per qualsiasi causa (ivi compreso l'impedimento del difensore), qualora formulata congiuntamente o con l'esplicita adesione della difesa dell'imputato, comporta, in caso di accoglimento, la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo di slittamento dell'udienza stabilito dal giudice.
Cass. pen. n. 6920/2022
Integra una causa di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen., il rinvio del dibattimento per tentativo di conciliazione, disposto dal giudice di pace su richiesta congiunta delle parti e non nell'esercizio del potere officioso discrezionale attribuitogli dall'art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Cass. pen. n. 4184/2021
In caso di rinvio del processo a causa del sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato, sebbene si configuri un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire del predetto, deve farsi riferimento all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. ai fini del calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione del reato, all'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen. (salvo che per i casi eccezionali di detenzione all'estero), calcolandosi, pertanto, il giorno dell'impedimento, che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni.
Cass. pen. n. 45126/2021
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento.
Cass. pen. n. 43916/2021
In tema di prescrizione del reato, il giudice è tenuto a considerare le eventuali cause di sospensione connesse ex art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen. alla sospensione del procedimento o del processo che emergano dai verbali di tutte le fasi della cui celebrazione abbia contezza, con l'obbligo di acquisire di ufficio al fascicolo del dibattimento, qualora ivi non già contenuti, i verbali integrali delle udienze celebrate in altre fasi e gradi, avvalendosi, a tal fine, dei poteri istruttori previsti, in primo grado, dall'art. 507 cod. proc. pen. e, in grado di appello, dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale era stata dichiarata la prescrizione del reato senza acquisire il verbale dell'udienza preliminare, da cui emergeva che, in detta fase, era stata disposta una sospensione del processo determinante la sospensione della prescrizione).
Cass. pen. n. 43913/2021
In caso di rinvio dell'udienza, disposto in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.
Cass. pen. n. 2647/2021
La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che la sospensione della prescrizione prevista dalla disciplina emergenziale non operi nella fase intercorrente tra il deposito dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e l'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Cass. pen. n. 20395/2021
Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta della parte civile per impedimento del difensore a cui si associava il difensore dell'imputato).
Cass. pen. n. 17787/2021
In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n.18, non opera indiscriminatamente in tutti i procedimenti, ma solo in quelli nei quali siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti e vi sia stata una contestuale sospensione di tali termini, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 83.
Cass. pen. n. 12161/2021
La sospensione del decorso dei termini processuali, introdotta per il contenimento della pandemia da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, si applica ai soli procedimenti, in corso nel periodo di riferimento, in cui siano stati effettivamente operanti termini procedurali per il compimento di specifici atti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice del merito aveva ritenuto che l'indicata norma determinasse l'automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare in tutti i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento).
Cass. pen. n. 5050/2021
La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo.
Cass. pen. n. 14863/2020
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art. 304, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.
Cass. pen. n. 5292/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti per i quali ricorra la duplice condizione dell'essere pendenti dinanzi alla Corte di cassazione e di essere pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020. (In motivazione, la Corte ha precisato che, per i procedimenti pervenuti dal 9 marzo, l'effetto sospensivo si produce a partire dal 30 aprile 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione che ha introdotto il comma 3-bis dell'art.83, mentre per quelli iscritti in data successiva al 30 aprile 2020, la sospensione opera fin dal momento della loro iscrizione).
Cass. pen. n. 37688/2020
In tema di istruzione dibattimentale, il rinvio dell'udienza per l'omessa citazione del teste ad opera della parte onerata, anche se ascrivibile a un suo comportamento negligente, non determina la sospensione della prescrizione, essendo giustificato da esigenze istruttorie.
Cass. pen. n. 9943/2020
In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, cod. pen., all'art. 161, secondo comma, cod. pen., solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo.
Cass. pen. n. 1876/2020
In tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli artt. 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. pen., nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli artt. 160 e 161, comma secondo, cod. pen. ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.).
Cass. pen. n. 31513/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del termine prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020.
Cass. pen. n. 29959/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è applicabile ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 19/02/2019)
Cass. pen. n. 29171/2020
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel caso di procedimento pervenuto in cancelleria in epoca precedente al 9 marzo 2020, con udienza, fissata in periodo di "lockdown", differita d'ufficio, con calendarizzazione bloccata o imposta, opera per tutto il periodo intercorrente dalla data del 9 marzo fino a quella della celebrazione dell'udienza. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale sospensione si conforma al principio generale contenuto nella previsione di cui all'art. 159, comma primo, cod. pen., rispetto alla quale la norma emergenziale identifica il fatto che genera la necessità della sospensione).
Cass. pen. n. 25833/2020
In tema di sospensione delle attività processuali a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'art. 83 dei decreti legge 8 marzo 2020, n. 11 e 17 marzo 2020, n. 17, non prevede l'obbligo del giudice procedente di sollecitare l'imputato in stato di custodia cautelare e la sua difesa a formulare l'eventuale richiesta di trattazione dell'udienza, ma è onere di questi manifestare in tempo utile la volontà di celebrare l'udienza fissata, salva diversa disposizione del capo dell'ufficio ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
Cass. pen. n. 22506/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione della decorrenza dei termini, prevista dalla legge n. 27 del 2020 per il periodo ricompreso tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020, si applica a tutti i procedimenti pendenti e, quindi, anche a quelli per i quali l'udienza di trattazione era stata già fissata per una data successiva al periodo emergenziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che, se si ritenesse la sospensione dei termini applicabile ai soli procedimenti con udienza fissata nel periodo emergenziale, si subordinerebbe l'operatività della sospensione alla fissazione di un data di udienza necessariamente destinata ad essere rinviata).
Cass. pen. n. 25222/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del corso della prescrizione nel giudizio di legittimità, prevista dal comma 3-bis dell'art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo.
Cass. pen. n. 26217/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ai procedimenti pendenti dal 9 marzo al 30 giugno 2020 che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 02/05/2019).
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all'11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio-30 giugno 2020 (cd. "seconda fase" dell'emergenza) e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data di detta udienza fino al 30 giugno 2020.
Cass. pen. n. 26215/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo.
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ai procedimenti pendenti dal 9 marzo al 30 giugno 2020 che siano pervenuti alla cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 27/02/2019)
Cass. pen. n. 25944/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica a tutti i procedimenti rinviati la cui udienza era fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, con decorrenza dal 9 marzo, data di entrata in vigore del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, i cui effetti sono stati espressamente fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge n. 27 del 2020, che ne ha disposto l'abrogazione. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 12/04/2019)
Cass. pen. n. 28073/2020
La sospensione dei termini di custodia cautelare, disposta, con specifica ordinanza, in pendenza del termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ovvero nel caso di particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., determina la sospensione della prescrizione con riferimento a tutti gli imputati e a tutti i reati per cui si procede, a prescindere dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obbiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di procedere a distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso. (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 16/01/2019)
Cass. pen. n. 25808/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, la causa speciale di sospensione della prescrizione, prevista per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione dall'art. 83, comma 3-bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 36 d.l 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 3 giugno 2020, n. 40, si applica ove sussistano congiuntamente le condizioni che il procedimento sia stato pendente dinanzi a tale organo giudicante nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia pervenuto nella cancelleria della Corte nel medesimo periodo. (Annulla senza rinvio, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 25/09/2019)
Cass. pen. n. 21367/2020
In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti con udienza fissata nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 18 marzo 2020 opera dalla data dell'udienza di cui è stato disposto il rinvio fino all'11 maggio 2020, mentre, per i procedimenti la cui udienza era fissata nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 e rinviati a data successiva, ai sensi del comma 7, lett. g), art. cit., la prescrizione rimane sospesa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 18 marzo 2020, dalla data di detta udienza fino al 30 giugno 2020. (Fattispecie relativa a ricorso in cassazione con udienza fissata originariamente per il 13 marzo 2020 e rinviata d'ufficio, in ragione dell'emergenza pandemica, al 2 luglio 2020, con conseguente applicazione della sospensione della prescrizione per il periodo intercorrente tra la data dell'originaria udienza e l'11 maggio 2020). (Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 29/05/2019)
Cass. pen. n. 137/2019
In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, comma 1, n. 3-bis, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applica - ai sensi della normativa transitoria di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 - ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, sia stata emessa la sentenza di primo grado. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 22/09/2017)
Cass. pen. n. 11039/2019
In caso di differimento del processo per rinnovare la citazione dell'imputato a causa della violazione del termine a comparire e di concomitante istanza difensiva di rinvio, da qualsiasi causa determinata, non opera, per tutto il tempo del differimento, la sospensione della prescrizione, in quanto il rinvio deve essere ascritto alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità del contraddittorio. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 22/05/2018)
Cass. pen. n. 13469/2019
Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato per consentire di dare corso alla procedura di messa alla prova e all'elaborazione, da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, del programma di trattamento, comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., per tutta la durata del rinvio, senza necessità di un provvedimento formale del giudice. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/02/2019)
Cass. pen. n. 2893/2019
La sospensione del corso della prescrizione, quando si ricollega alla sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di legge, è condizionata dall'esatta applicazione della norma che la prevede, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione del giudice distrettuale che aveva considerato sospesa la prescrizione a seguito del rinvio dell'udienza per adesione dei difensori, fra cui quello nominato al ricorrente ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., all'astensione indetta dall'associazione di categoria, nonostante la contemporanea ricorrenza di una nullità derivante dall'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia del ricorrente stesso, onde le ragioni del rinvio non potevano essere imputate alla sola richiesta dei difensori astenuti). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 03/11/2017)
Cass. pen. n. 47160/2019
L'ordinanza con la quale si dispone la sospensione del procedimento penale ha natura dichiarativa di situazioni i cui caratteri sono predeterminati normativamente, con la conseguenza che ove il provvedimento sia stato emesso fuori dei casi consentiti, alla sua pronuncia non conseguono gli effetti propri della sospensione e continuano a decorrere i termini di prescrizione, non potendo avere l'illegittima disposizione del giudice alcun effetto negativo per l'imputato. (Conf. Sez. 3, n.8003/1991, Rv.188787). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 14/06/2019)
Cass. pen. n. 3225/2019
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 49, commi 7, lett. b) e 9 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito nella legge 15 dicembre 2016, n. 229), in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, opera - per i casi previsti dai commi 6 e 7, lettera a) e per il tempo per cui il processo è rinviato ai sensi dell'art. 7 - in favore delle parti che siano residenti in uno dei comuni colpiti dal sisma di cui all'art. 1, a condizione che le stesse siano assenti o contumaci. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinti i reati per prescrizione, ritenendo non corretta la valutazione del giudice di merito che aveva applicato la sospensione dei termini in esame, non risultando né gli imputati né i difensori residenti nelle zone colpite dal sisma del 2016). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 22/09/2017)
Cass. pen. n. 48212/2019
Il termine di prescrizione del reato di bancarotta non può essere sospeso per effetto della sospensione del procedimento disposta, a norma dell'art. 479 cod. proc. pen., per la pendenza del giudizio civile relativo all'impugnazione della sentenza di fallimento, trattandosi di sospensione facoltativa non ricompresa nelle previsioni tassative dell'art. 159 cod. pen. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 10/01/2018)
Cass. pen. n. 36990/2019
In tema di prescrizione del reato, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione. (Fattispecie in cui i rinvii del processo erano stati disposti per rinnovare la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, ancorché il difensore nelle relative udienze avesse aderito allo sciopero proclamato dall'associazione di categoria). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 01/10/2018)
Cass. pen. n. 19687/2018
Qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale di detto difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3 cod. pen.
Cass. pen. n. 51448/2017
Il rinvio del processo disposto sull'accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. proc. pen. (Fattispecie di rinvio disposto su richiesta congiunta delle parti motivata dall'esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile).
Cass. pen. n. 53126/2016
Qualora, a fronte della richiesta di rinvio “ad horas” del dibattimento avanzata dal difensore dell'imputato, il giudice disponga invece il rinvio ad altra udienza, anche tale rinvio rientra tra le cause di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3, c.p.
Cass. pen. n. 38757/2016
In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui la deliberazione è assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quella del deposito della motivazione.
Cass. pen. n. 31875/2016
La sospensione dei termini di custodia cautelare disposta, con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen., in pendenza del termine per il deposito della motivazione previsto dall'art.304, comma primo, lett.c), cod.proc.pen., ovvero nel caso in cui consegua alla particolare complessità del dibattimento o del giudizio abbreviato "ex" art. 304, comma secondo, cod.proc.pen., determina la sospensione della prescrizione nei confronti di tutti i concorrenti nel medesimo reato, anche se non sottoposti a misura custodiale.
Cass. pen. n. 29885/2015
Qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di contemperare, da un lato, l'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall'altro, l'esigenza di evitare il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede la riunione).
Cass. pen. n. 28081/2015
Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.
Cass. pen. n. 4909/2015
Il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
Cass. pen. n. 7071/2014
In tema di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., deve ritenersi che essa non operi quando, essendovi stato rinvio dell’udienza su richiesta della parte civile, la difesa dell’imputato si sia limitata a non opporsi, essendo invece operante nel caso di richiesta di rinvio avanzata congiuntamente dalle difese dell’imputato e della parte civile (nella specie per l’espletamento di un tentativo di accordo sul risarcimento del danno) (Mass. redaz.).
Cass. pen. n. 44261/2013
Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).
Cass. pen. n. 41692/2013
L'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione.
Cass. pen. n. 27676/2013
Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile, non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione nella ipotesi in cui la difesa dell'imputato non abbia espressamente prestato consenso al rinvio né si sia limitata semplicemente a dichiarare di "rimettersi" al giudice.
Cass. pen. n. 9670/2011
In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell'eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 43428/2010
Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251.
Cass. pen. n. 32454/2010
Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento.
Cass. pen. n. 29613/2010
Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell'udienza su richiesta "in limine litis" del difensore ai fini di eventuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospensione della prescrizione.
Cass. pen. n. 18071/2010
In tema di sospensione della prescrizione, il limite di sessanta giorni previsto dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., non si applica nel caso in cui il differimento dell'udienza sia determinato dalla scelta del difensore di aderire alla manifestazione di protesta indetta dalle Camere penali, con la conseguenza che, in tal caso, il corso della prescrizione può essere sospeso per il tempo, anche maggiore, di sessanta giorni ritenuto adeguato in relazione alle esigenze anche organizzative dell'Ufficio procedente.
Cass. pen. n. 5950/2009
Nel calcolo del tempo di sospensione della prescrizione, non deve tenersi conto del termine indicato dal giudice di primo grado per il deposito della sentenza.
Cass. pen. n. 44609/2008
L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251.
Cass. pen. n. 25714/2008
L'art. 10, comma 3, della L. n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, dev'essere interpretato in senso unitario, sicché l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino un'abbreviazione dei termini, compresa quella che impone un limite alla sospensione del termine di prescrizione non superiore ai sessanta giorni. Pertanto, l'imputato di un reato contravvenzionale, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 251, non può chiedere contemporaneamente l'applicazione dei termini di prescrizione di cui alla previgente normativa, in quanto più favorevoli, e l'applicazione della nuova disciplina dei termini di sospensione della prescrizione in caso di impedimento del difensore.
Cass. pen. n. 16477/2008
In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato, qualora la disciplina introdotta in proposito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 per il caso della sospensione del procedimento per legittimo impedimento del difensore comporti una abbreviazione dei termini di prescrizione rispetto a quella previgente, la stessa non può essere applicata ai processi già pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della suddetta legge. (Nella fattispecie il procedimento era rimasto sospeso per un periodo superiore a sessanta giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, consistito nell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria).
Cass. pen. n. 13350/2008
I limiti di durata della sospensione dei termini della prescrizione del reato, quali previsti per il caso di rinvio del procedimento o del processo dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nella formulazione introdotta dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005 n. 251, non trovano applicazione qualora trattisi di rinvio disposto nel corso del giudizio di primo grado conclusosi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, atteso quando previsto dalla normativa transitoria risultante dall'art. 10, comma terzo, della legge medesima, dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha spostato in avanti il limite della retroattività della nuova disciplina dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado alla pronuncia della relativa sentenza.
Cass. pen. n. 44924/2007
I limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251, operano soltanto qualora il procedimento sia sospeso per impedimento delle parti o dei difensori e non anche, quindi, quando la sospensione sia disposta in adesione a richiesta non giustificata da un impedimento; ipotesi, quest'ultima, da riconoscersi nel caso di sospensione dovuta a dichiarata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria.
Cass. pen. n. 39606/2007
Costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto in adesione alla richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile, motivata con l'esigenza di addivenire ad un accordo in ordine al risarcimento del danno.
Cass. pen. n. 7337/2007
Non integra una causa di sospensione del corso della prescrizione il rinvio del dibattimento disposto su richiesta congiunta dell'imputato e della parte civile al dichiarato fine di addivenire a un accordo in ordine al risarcimento del danno.
Cass. pen. n. 12453/2005
Il rinvio del dibattimento disposto per impedimento dell'imputato o del difensore e su loro richiesta non necessita di un formale provvedimento di sospensione della prescrizione; infatti, la sospensione del corso della prescrizione è normativamente ancorata all'ipotesi di sospensione del procedimento penale, equiparabile, a tal fine, al rinvio, con la conseguenza che essa è produttiva di effetti per tutti coloro che hanno commesso il reato, ex art. 161, comma primo, c.p., e quando si procede congiuntamente per reati connessi, per tutti gli imputati, ex art. 161, comma secondo, c.p., non necessita di un formale provvedimento di sospensione e comprende tutto il periodo durante il quale il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.
Cass. pen. n. 16022/2004
In tema di sospensione della prescrizione, sono cause della stessa la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa), nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare; in tale ultimo caso l'effetto sospensivo si verifica indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. (Fattispecie in tema di impedimento del difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria).
La sospensione della prescrizione, collegata al rinvio od alla sospensione del dibattimento disposti nei casi previsti dalla legge, va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal giudice: quindi nel caso di impedimento a comparire del difensore, motivato dall'adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria, l'effetto sospensivo deve essere determinato non in base alla durata dello sciopero, ma al tempo resosi di conseguenza necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili per garantire il recupero dell'ordinario corso della giustizia, atteso che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato andamento del processo, nel corretto bilanciamento tra garanzia dei diritti di difesa e funzionalità del processo penale.
Cass. pen. n. 7242/2004
La sospensione del corso della prescrizione, quando si connette — in applicazione del comma primo dell'art. 159 c.p. — ad una sospensione del procedimento imposta da una particolare disposizione di Legge, è condizionata dall'esatta applicazione di quest'ultima, di talchè ne va esclusa la considerazione, nel computo del termine prescrizionale, quando il giudice riconosce che la sospensione del procedimento è stata indebitamente disposta, a nulla rilevando che il relativo provvedimento sia stato adottato su richiesta dell'imputato o del suo difensore (Fattispecie relativa alla sospensione del giudizio di legittimità disposta ai sensi dell'art. 5 comma secondo della Legge 12 giugno 2003, n. 133, in tema di cd. «patteggiamento allargato» norma transitoria successivamente ritenuta inapplicabile nei giudizi di impugnazione).
Cass. pen. n. 47289/2003
Il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell'imputato o del difensore.
Cass. pen. n. 43094/2003
In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Il criterio di imputabilità del rinvio è inerente al sistema processuale del nuovo codice di rito, onde trova applicazione anche nei casi di rinvio antecedenti l'entrata in vigore della modifica del primo comma dell'art. 159 c.p. ad opera dell'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332.
Cass. pen. n. 24603/2003
La mancata partecipazione del difensore all'udienza dibattimentale per adesione allo sciopero di categoria costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, quinto comma c.p.p., solo se tempestivamente comunicata al giudice; tuttavia, tale comunicazione è richiesta solo se il difensore intenda far valere il diritto di ottenere la sospensione in virtù di tale impedimento. Per contro, l'impedimento riconducibile all'art. 304, primo comma, lett. a), c.p.p. prescinde da qualsivoglia istanza del difensore e consiste in una situazione oggettiva (fatti notori, comportamento abituale dei professionisti in un dato ambiente, prassi consolidate e simili) che, ragionevolmente interpretata e valutata di volta in volta, legittima la sospensione del dibattimento da parte del giudice, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato, anche nell'ipotesi di imputato non detenuto. (In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto legittimi i rinvii delle udienze disposti dal giudice — senza che vi fosse una richiesta del difensore motivata dalla partecipazione allo sciopero di categoria — che, constatata la mancata partecipazione del difensore presuntivamente riconducibile ad impedimento per esercizio del diritto di sciopero, ha ritenuto di assicurare, disponendo il rinvio dell'udienza, la garanzia dei diritti di difesa).
Cass. pen. n. 2872/2003
La sospensione dei termini disposta dall'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. con mod. nella L. 17 dicembre 1997 n. 434 a favore delle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, riguarda soltanto la prescrizione e la decadenza dei diritti che decorrono a sfavore dei soggetti considerati dalla norma e non anche la prescrizione dei reati.
Cass. pen. n. 38492/2002
In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di esibizione di documentazione, già in suo possesso ovvero che avrebbe potuto ottenere al momento dell'istanza, non determina la sospensione del relativo termine, allorché il differimento dell'udienza, concesso per consentire all'imputato di provvedere all'adempimento, è stato valutato dal giudice come opportuno perché determinato da esigenze di acquisizione della prova. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che il rinvio concesso per acquisire una sentenza della Corte d'Appello, utilizzata in concreto per il computo della continuazione sulla pena precedentemente inflitta, non determini la sospensione del termine di prescrizione).
Cass. pen. n. 9224/2002
In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).
Cass. pen. n. 1021/2002
In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).
La sospensione del corso della prescrizione, quando non consegua a un provvedimento di sospensione o di rinvio del procedimento o del dibattimento — disposto per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa — ovvero alla presentazione di una richiesta di autorizzazione a procedere, ha luogo solo se venga effettivamente adottato un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare.
Cass. pen. n. 33462/2001
L'art. 159, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede come causa di sospensione del corso della prescrizione del reato quella che, in virtù di una «particolare disposizione di legge», dà luogo anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare, va interpretato nel senso che detta causa opera ogni qual volta siano oggettivamente sussistenti le condizioni che, ai sensi dell'art. 304, comma 1, c.p.p., imporrebbero la sospensione di detti termini, senza che sia anche necessario che vi sia stata effettiva applicazione della custodia cautelare.
Corte cost. n. 233/2000
È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare.
Cass. pen. n. 12862/1999
La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, c.p. «in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge» implica l'esistenza di uno stato di custodia cautelare e un'ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., e non già l'astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304, primo comma, c.p.p., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell'art. 159 c.p. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell'imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l'art. 159, primo comma, ultima parte, c.p.p. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all'art. 304, primo comma, che prevede un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell'art. 304, primo comma, c.p.p., che indica il presupposto per la sospensione.
Cass. pen. n. 13643/1998
L'art. 159 c.p., come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati).
Cass. pen. n. 6951/1998
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo «imposta da una particolare disposizione di legge» ai sensi dell'art. 159 c.p., che rinvia ai casi in cui la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente e non già a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente.
Cass. pen. n. 8903/1997
In materia edilizia e paesaggistica, le L. 28 febbraio 1985, n. 47; 23 dicembre 1994, n. 724 e 23 dicembre 1996, n. 662 non indicano il momento di cessazione della sospensione del processo — disposta a seguito della presentazione della domanda di sanatoria e della attestazione del versamento dell'oblazione, nei limiti dovuti — e di conseguente ripresa della prescrizione, sicché è necessario applicare la regola generale, stabilita dall'art. 159, terzo comma c.p., in base alla quale il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione. Consegue che in base al menzionato principio — applicazione di quello più ampio del favor rei — la sospensione del procedimento edilizio viene meno nel giorno in cui perviene la risposta definitiva da parte della P.A. circa la sussistenza dei requisiti per la declaratoria d'estinzione dei reati per oblazione o in ordine al rilascio della concessione e dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per la violazione del vincolo e non nella data della sottoscrizione o della notifica del decreto di citazione (o dell'avviso al difensore in Cassazione) o dell'udienza.
Cass. pen. n. 3852/1997
Alla causa di interruzione della prescrizione per i reati tributari, prevista dalla seconda parte dell'art. 9 della L. 7 agosto 1982 n. 516, non si applica il principio della tassatività degli atti interruttivi, per cui assume efficacia interruttiva qualsiasi attività con cui gli uffici finanziari manifestino la volontà di perseguire l'illecito; essa deve perciò essere sicuramente riconosciuta al c.d. processo verbale di constatazione, anche se non notificato o comunque portato a conoscenza della parte interessata.
Cass. pen. n. 2156/1997
Nel caso in cui il giudice abbia disatteso la richiesta di rinvio del dibattimento per l'adesione del difensore di fiducia all'astensione dalle udienze deliberata dalla classe forense ed abbia nominato all'imputato un difensore di ufficio per l'urgenza di celebrazione del processo a causa della prossimità di prescrizione del reato, deve ritenersi legittimamente applicato il principio del bilanciamento di interessi, dandosi la prevalenza a quello dello Stato, diretto ad evitare l'estinzione del reato per prescrizione, rispetto a quello del difensore dell'imputato, diretto al legittimo esercizio dei diritti personali di libertà, in particolare di quello di astenersi dal partecipare alle udienze. La ragione della scelta va rinvenuta nella concreta possibilità di alternativa offerta dalla difesa d'ufficio a fronte dell'impossibilità di sospensione del corso della prescrizione del reato, limitata ai casi tassativamente indicati nell'art. 159 c.p., ed in mancanza di eguale previsione per il caso di esercizio del diritto di sciopero da parte del difensore dell'imputato nella forma dell'astensione dalle udienze.
Cass. pen. n. 1697/1997
La sospensione di cui all'art. 21 comma settimo D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. con modificazioni in legge 27 aprile 1989 n. 154, non è applicabile al reato di omessa dichiarazione dei redditi, poiché la sanatoria de qua concerne soltanto le irregolarità formali e le minori infrazioni, purché non abbiano rilevanza ai fini della determinazione del reddito: la mancata presentazione della dichiarazione invece, incide certamente sul reddito, comportando una evasione totale. Detta sospensione è, al contrario, applicabile al reato di omesso adempimento dell'obbligo di tenuta dei registri contabili, atteso che l'art. 21 si riferisce proprio alle «inosservanze di obblighi». Tale inottemperanza, inoltre, non influisce sulla determinazione dei redditi.
Cass. pen. n. 1283/1997
In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora).
Cass. pen. n. 1296/1996
La perdita di efficacia dei decreti legge reiterati in materia di urbanistica, attesa la intima connessione esistente con il nuovo condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 per una definitiva risistemazione della materia, non può far venir meno i mutamenti irreversibili della realtà che gli stessi abbiano potuto produrre nel corso della sua precaria vigenza. Tale «irreversibilità» deve essere attribuita all'istituto della sospensione automatica del procedimento, perché, una volta intervenuta, produce i suoi effetti sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 c.p., attesa la natura processuale della norma.
Cass. pen. n. 8604/1996
Il corso della prescrizione per i reati in materia edilizia e urbanistica rimane sospeso fino al termine ultimo fissato dalla legge per la presentazione della domanda di sanatoria edilizia (nella specie, il 31 marzo 1995 ex art. 14 comma primo bis della legge 22 marzo 1995, n. 85).
Cass. pen. n. 12471/1995
In tema di prescrizione, ogni vicenda interruttiva o sospensiva opera anche nei confronti di chi, partecipe del reato, non abbia ancora assunto la veste di imputato all'epoca del verificarsi delle vicende medesime. Come pure nei confronti di chi assuma la qualità di imputato, per lo stesso reato, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, o anche nei confronti di coloro i quali — pur essendo imputati del medesimo reato — non vengano perseguiti con lo stesso procedimento.
Cass. pen. n. 3517/1995
In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante ipso iure, anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che i reati ascritti all'imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell'art. 159 c.p.).
Cass. pen. n. 1446/1995
Poiché non può validamente esercitarsi l'azione penale durante il periodo nel quale il contribuente è ammesso a regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, la sospensione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, opera anche per i corrispondenti procedimenti penali in materia tributaria sicché, per i relativi reati, è sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo suddetto ai sensi dell'art. 159 c.p.
Cass. pen. n. 7093/1994
La sospensione disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 riguarda anche i procedimenti penali per reati tributari. Siffatta conclusione è sorretta dall'interpretazione logico-sistematica della norma; come, infatti, una riapertura dei termini, per effettuare gli adempimenti di legge, disposta al momento della loro scadenza, comporterebbe implicitamente, se non decretata espressamente, la sospensione dell'inizio del corso della prescrizione penale (non potendosi ritenere ancora realizzato il reato omissivo), allo stesso modo la riapertura dei termini intervenuta durante la decorrenza del termine prescrizionale deve comportare, postulandola logicamente, la medesima sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare la propria posizione nei riguardi del fisco. (Fattispecie in tema di omesso versamento all'erario di ritenute operate a titolo di acconto o di imposta).
Cass. pen. n. 1799/1985
La pendenza innanzi alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale non cagiona, di per sé ed automaticamente, la necessità di sospendere, fino alla decisione della Corte stessa, tutti i procedimenti penali nei quali tale questione sia di nuovo proposta. Pertanto, qualora sia disposta illegittimamente dal giudice, con provvedimento abnorme, la sospensione del procedimento penale — in quanto nessuna questione di legittimità costituzionale sia stata nel corso di esso rimessa all'organo competente — non si realizza anche una causa sospensiva della prescrizione del reato.
Cass. pen. n. 3086/1980
In caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di legittimità costituzionale.