Art. 159 – Codice penale – Sospensione del corso della prescrizione

Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare [304 c.p.p.] è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p.;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.

[Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.]

[I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.]

[Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.]

[Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.]

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

[Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.]

Quando è pronunciata la sentenza di cui all'art. 420 quater del c.p.p. il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 40880/2025

Le cause di interruzione del corso della prescrizione hanno effetto, a prescindere dalla contestuale valutazione procedimentale delle relative posizioni, per tutti coloro che hanno commesso il reato e dunque anche per coloro che vengano imputati del reato in un momento successivo. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto atto utile a determinare l'effetto interruttivo l'interrogatorio reso dai coimputati).

Cass. civ. n. 23476/2025

In tema di disciplina emergenziale, la c.d. sospensione "covid" dei termini di prescrizione del reato per complessivi 64 giorni di cui all'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica per intero al procedimento la cui udienza sia fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sicché la detta sospensione non può essere limitata al minor periodo compreso tra la data dell'udienza rinviata per l'emergenza pandemica e la fine del citato periodo di congelamento delle attività processuali.

Cass. civ. n. 22078/2025

In tema di prescrizione, i periodi di sospensione ricadenti all'interno di segmenti processuali travolti da una declaratoria di nullità afferente ad un atto propulsivo da cui consegua la regressione del procedimento non sono scomputabili nel calcolo del termine previsto per il maturare di tale causa estintiva del reato.

Cass. civ. n. 26294/2024

In tema di prescrizione, trova applicazione la disciplina di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), relativamente ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, ivi compresa quella afferente ai periodi di sospensione ex art. 159, comma secondo, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 11, lett. b), legge cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che quello indicato costituisce regime più favorevole, sia rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. riforma Bonafede), che, vigente dal 1 gennaio 2020, ha riformulato l'art. 159, comma secondo, cod. pen., prevedendo la sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto penale di condanna fino all'esecutività della sentenza o all'irrevocabilità del decreto, sia rispetto a quello delineato dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, abrogativo dell'art. 159, secondo comma, cit., che ha introdotto l'art. 161-bis, cod. pen., a termini del quale il decorso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, nonché l'art. 344-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, per i reati commessi dal 1 gennaio 2020, la mancata definizione del giudizio di appello e di quello di cassazione entro i termini rispettivamente indicati costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale). bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 11 lett. B CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 15 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 95 CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 1 lett. E CORTE COST., Legge 09/01/2019 num. 3 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2

Cass. civ. n. 20989/2024

La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

Cass. civ. n. 11137/2024

In tema di sospensione del corso della prescrizione, la relativa durata, nel caso di rinvio per impedimento dell'imputato dovuto a ragioni di salute, non è determinata, ove non sia prevedibile il momento della sua cessazione, in sessanta giorni successivi al termine dell'indicato impedimento, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., ma è commisurata a quella del differimento concretamente disposto dal giudice.

Cass. civ. n. 5847/2024

La sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, cod. pen.

Cass. civ. n. 1227/2024

In tema di reati tributari, la sospensione del processo e del corso della prescrizione, prevista, in pendenza dell'istanza di "rateizzazione" del debito tributario, dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trova applicazione in tutti i casi in cui l'estinzione di tale debito consegue al suo pagamento dilazionato, con cadenze scaglionate nel tempo, essendo funzionale a consentire all'imputato di fruire delle cause di non punibilità disciplinate dall'art. 13, commi 1 e 2, d.lgs. citato.

Cass. civ. n. 41384/2023

In tema di sospensione dei termini di prescrizione per adesione del difensore alla agitazione di categoria, non assume rilievo la concomitante assenza dei testimoni da escutere che, anzi, costituisce l'effetto virtuoso della disciplina del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, adottato dall'Avvocatura il 4 aprile 2007 in adempimento dell'obbligo di legge previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 e succ. modif. sui servizi pubblici essenziali, con la conseguenza che la mancata comparizione dei testi non può costituire un motivo prevalente sull'adesione al c.d. sciopero degli avvocati ai fini dello scomputo dell'intero periodo di sospensione.

Cass. civ. n. 33336/2023

Il rinvio dell'udienza disposto al fine di verificare la possibilità di rimessione della querela determina la sospensione del termine di prescrizione, posto che la richiesta di differimento, non essendo funzionale a consentire al difensore di prendere completa cognizione degli atti e a garantire un consapevole e pieno esercizio della difesa tecnica, non può essere intesa, in tal caso, come finalizzata alla concessione di un "termine a difesa" ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen.

Cass. civ. n. 9883/2023

In tema di prescrizione, al diritto al risarcimento del danno da fatto illecito considerato dalla legge anche come illecito penale si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione della prescrizione relativi al reato nei soli casi di azione civile esercitata e conclusa in sede penale e non invece nella diversa ipotesi di azione risarcitoria svolta in sede civile (ancorché preceduta dalla costituzione di parte civile nel processo penale), essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale.

Cass. civ. n. 29885/2015

Qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato la necessità di contemperare, da un lato, l'interesse dell'imputato ad essere giudicato contestualmente, ove più processi pendano davanti al medesimo giudice, e, dall'altro, l'esigenza di evitare il pregiudizio derivante dal ritardo nella definizione dei processi di cui si richiede la riunione).

Cass. civ. n. 28081/2015

Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.

Cass. civ. n. 4909/2015

Il rinvio dell'udienza per impedimento legittimo del difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell'impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all'art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Cass. civ. n. 7071/2014

In tema di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3, c.p., deve ritenersi che essa non operi quando, essendovi stato rinvio dell’udienza su richiesta della parte civile, la difesa dell’imputato si sia limitata a non opporsi, essendo invece operante nel caso di richiesta di rinvio avanzata congiuntamente dalle difese dell’imputato e della parte civile (nella specie per l’espletamento di un tentativo di accordo sul risarcimento del danno) (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 44261/2013

Il corso della prescrizione non rimane sospeso per la pendenza di altro procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto logicamente pregiudiziale, quando si versa fuori dei casi di sospensione del processo penale espressamente previsti dalla legge, poiché la disciplina della prescrizione, incidendo sull'efficacia nel tempo della norma penale sostanziale, è soggetta al rispetto del principio di stretta legalità. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione del delitto di calunnia computando anche il tempo occorso per la definizione del processo relativo al reato presupposto di violenza sessuale, sebbene il pubblico ministero avesse esercitato l'azione penale solo all'esito del giudizio relativo al primo reato).

Cass. civ. n. 41692/2013

L'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria sospende il decorso dei termini della prescrizione.

Cass. civ. n. 9670/2011

In tema di reati edilizi, la sospensione del procedimento in relazione alla presentazione di domanda di condono edilizio non può essere disposta a fronte di opere non condonabili, sicché dell'eventuale periodo di sospensione ciononostante intervenuto deve comunque tenersi conto ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato.

Cass. civ. n. 43428/2010

Ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato, deve tenersi conto della disposizione per cui, in caso di sospensione del processo per impedimento dell'imputato o del suo difensore, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, soltanto con riguardo ai rinvii disposti dopo la sua introduzione, avvenuta con la L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Cass. civ. n. 32454/2010

Non rientra tra le cause di sospensione della prescrizione il rinvio del processo in attesa della decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata in altro procedimento.

Cass. civ. n. 44609/2008

L'impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, quantunque tutelato dall'ordinamento con il riconoscimento del diritto al rinvio dell'udienza, non costituisce un'ipotesi d'impossibilità assoluta a partecipare all'attività difensiva e non dà luogo pertanto a un caso in cui vengono in applicazione i limiti di durata della sospensione del corso della prescrizione previsti dall'art. 159, comma primo, n. 3, c.p., nel testo introdotto dall'art. 6 della L. 5 dicembre 2005 n. 251.

Cass. civ. n. 16022/2004

In tema di sospensione della prescrizione, sono cause della stessa la sospensione del procedimento ed il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta (sempre che non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento del termine a difesa), nonché le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare; in tale ultimo caso l'effetto sospensivo si verifica indipendentemente da una situazione di custodia cautelare in atto. (Fattispecie in tema di impedimento del difensore per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla categoria).

Cass. civ. n. 2872/2003

La sospensione dei termini disposta dall'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997, n. 364, conv. con mod. nella L. 17 dicembre 1997 n. 434 a favore delle zone colpite dagli eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, riguarda soltanto la prescrizione e la decadenza dei diritti che decorrono a sfavore dei soggetti considerati dalla norma e non anche la prescrizione dei reati.

Cass. civ. n. 9224/2002

In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice — a seguito della costituzione in udienza della parte civile — a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).

Cass. civ. n. 1021/2002

In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione del difensore all'astensione collettiva delle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti).

Cass. pen. n. 33462 del 7 settembre 2001

L'art. 159, comma primo, c.p., nella parte in cui prevede come causa di sospensione del corso della prescrizione del reato quella che, in virtù di una «particolare disposizione di legge», dà luogo anche alla sospensione dei termini di custodia cautelare, va interpretato nel senso che detta causa opera ogni qual volta siano oggettivamente sussistenti le condizioni che, ai sensi dell'art. 304, comma 1, c.p.p., imporrebbero la sospensione di detti termini, senza che sia anche necessario che vi sia stata effettiva applicazione della custodia cautelare.

Cass. civ. n. 233/2000

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui non prevede, per tutti i reati e a prescindere dallo stato detentivo dell'imputato, la sospensione del corso della prescrizione ove si verifichino cause di sospensione dei termini della custodia cautelare.

Cass. civ. n. 12862/1999

La sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, c.p. «in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge» implica l'esistenza di uno stato di custodia cautelare e un'ordinanza di sospensione dei termini di durata di detta custodia appellabile a norma dell'art. 310 c.p.p., e non già l'astratta ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304, primo comma, c.p.p., che pure prevede ipotesi di sospensione obbligatoria: il menzionato primo comma dell'art. 159 c.p. è norma che fa eccezione alla regola generale riguardante il decorso della prescrizione e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica in danno dell'imputato, tale risultando, nella sostanza, quella che vede l'art. 159, primo comma, ultima parte, c.p.p. fare riferimento non al complesso procedimento di cui all'art. 304, primo comma, che prevede un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame, ma soltanto alla parte dell'art. 304, primo comma, c.p.p., che indica il presupposto per la sospensione.

Cass. civ. n. 13643/1998

L'art. 159 c.p., come modificato dall'art. 15 della legge 8 agosto 1995, n. 332, ha trasformato le cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in altrettante cause di sospensione della prescrizione dei reati; ma ciò significa che questa resta sospesa là dove esista effettivamente un provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia, e non già nella astratta ipotesi di ricorrenza di taluna delle cause di sospensione previste dall'art. 304 c.p.p., anche indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di sospensione. (Fattispecie di differimento del dibattimento a causa della astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati).

Cass. civ. n. 6951/1998

La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo «imposta da una particolare disposizione di legge» ai sensi dell'art. 159 c.p., che rinvia ai casi in cui la sospensione è disposta per legge e si verifica automaticamente e non già a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria procedente.

Cass. civ. n. 3852/1997

Alla causa di interruzione della prescrizione per i reati tributari, prevista dalla seconda parte dell'art. 9 della L. 7 agosto 1982 n. 516, non si applica il principio della tassatività degli atti interruttivi, per cui assume efficacia interruttiva qualsiasi attività con cui gli uffici finanziari manifestino la volontà di perseguire l'illecito; essa deve perciò essere sicuramente riconosciuta al c.d. processo verbale di constatazione, anche se non notificato o comunque portato a conoscenza della parte interessata.

Cass. civ. n. 1697/1997

La sospensione di cui all'art. 21 comma settimo D.L. 2 marzo 1989 n. 69, conv. con modificazioni in legge 27 aprile 1989 n. 154, non è applicabile al reato di omessa dichiarazione dei redditi, poiché la sanatoria de qua concerne soltanto le irregolarità formali e le minori infrazioni, purché non abbiano rilevanza ai fini della determinazione del reddito: la mancata presentazione della dichiarazione invece, incide certamente sul reddito, comportando una evasione totale. Detta sospensione è, al contrario, applicabile al reato di omesso adempimento dell'obbligo di tenuta dei registri contabili, atteso che l'art. 21 si riferisce proprio alle «inosservanze di obblighi». Tale inottemperanza, inoltre, non influisce sulla determinazione dei redditi.

Cass. civ. n. 1283/1997

In tema di reati in materia di edilizia e urbanistica, la sospensione dei procedimenti penali e della prescrizione di cui ai decreti legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551 e 25 novembre 1994 n. 649, non convertiti in legge, costituisce un effetto irreversibile dei predetti decreti, sicché, una volta intervenuta, opera in maniera definitiva sul computo del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 c.p. (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 77 Cost., secondo il quale i decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio in caso di mancata conversione, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il decreto legge abbia prodotto effetti irreversibili, quali devono essere considerati quelli che, in virtù della sia pur temporanea vigenza della normativa d'urgenza, si siano comunque prodotti in via di fatto o di diritto e non possano più essere rimossi; e che tra tali effetti irreversibili deve ricomprendersi la sospensione del procedimento penale la quale, nel periodo in cui opera per il vigore del decreto che la prevede, impedisce di diritto l'esercizio dell'azione penale sicché, esauritosi l'arco temporale della sua efficacia per la caducazione del provvedimento avente forza di legge, non può venir meno ora per allora).

Cass. civ. n. 8604/1996

Il corso della prescrizione per i reati in materia edilizia e urbanistica rimane sospeso fino al termine ultimo fissato dalla legge per la presentazione della domanda di sanatoria edilizia (nella specie, il 31 marzo 1995 ex art. 14 comma primo bis della legge 22 marzo 1995, n. 85).

Cass. pen. n. 1296 del 14 ottobre 1996

La perdita di efficacia dei decreti legge reiterati in materia di urbanistica, attesa la intima connessione esistente con il nuovo condono edilizio di cui all'art. 39 della legge n. 724 del 1994 per una definitiva risistemazione della materia, non può far venir meno i mutamenti irreversibili della realtà che gli stessi abbiano potuto produrre nel corso della sua precaria vigenza. Tale «irreversibilità» deve essere attribuita all'istituto della sospensione automatica del procedimento, perché, una volta intervenuta, produce i suoi effetti sul computo del termine prescrizionale a norma dell'art. 159 c.p., attesa la natura processuale della norma.

Cass. civ. n. 12471/1995

In tema di prescrizione, ogni vicenda interruttiva o sospensiva opera anche nei confronti di chi, partecipe del reato, non abbia ancora assunto la veste di imputato all'epoca del verificarsi delle vicende medesime. Come pure nei confronti di chi assuma la qualità di imputato, per lo stesso reato, dopo il decorso del normale termine di prescrizione, o anche nei confronti di coloro i quali — pur essendo imputati del medesimo reato — non vengano perseguiti con lo stesso procedimento.

Cass. civ. n. 3517/1995

In tema di cosiddetto condono edilizio, la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, sussistendo i presupposti di legge deve ritenersi operante ipso iure, anche in assenza di un formale provvedimento del giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che i reati ascritti all'imputato non erano prescritti, poiché al termine massimo di prescrizione (1 luglio 1995) dovevano aggiungersi 224 giorni a norma dell'art. 159 c.p.).

Cass. civ. n. 1446/1995

Poiché non può validamente esercitarsi l'azione penale durante il periodo nel quale il contribuente è ammesso a regolarizzare la sua posizione nei confronti del fisco, la sospensione dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie, disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, opera anche per i corrispondenti procedimenti penali in materia tributaria sicché, per i relativi reati, è sospeso il corso della prescrizione per tutto il periodo suddetto ai sensi dell'art. 159 c.p.

Cass. civ. n. 7093/1994

La sospensione disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 riguarda anche i procedimenti penali per reati tributari. Siffatta conclusione è sorretta dall'interpretazione logico-sistematica della norma; come, infatti, una riapertura dei termini, per effettuare gli adempimenti di legge, disposta al momento della loro scadenza, comporterebbe implicitamente, se non decretata espressamente, la sospensione dell'inizio del corso della prescrizione penale (non potendosi ritenere ancora realizzato il reato omissivo), allo stesso modo la riapertura dei termini intervenuta durante la decorrenza del termine prescrizionale deve comportare, postulandola logicamente, la medesima sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare la propria posizione nei riguardi del fisco. (Fattispecie in tema di omesso versamento all'erario di ritenute operate a titolo di acconto o di imposta).

Cass. civ. n. 1799/1985

La pendenza innanzi alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale non cagiona, di per sé ed automaticamente, la necessità di sospendere, fino alla decisione della Corte stessa, tutti i procedimenti penali nei quali tale questione sia di nuovo proposta. Pertanto, qualora sia disposta illegittimamente dal giudice, con provvedimento abnorme, la sospensione del procedimento penale — in quanto nessuna questione di legittimità costituzionale sia stata nel corso di esso rimessa all'organo competente — non si realizza anche una causa sospensiva della prescrizione del reato.

Cass. civ. n. 3086/1980

In caso di sospensione di un procedimento penale a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, al fine della risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data finale del periodo di sospensione del termine prescrizionale coincide con quella in cui gli atti vengono restituiti al giudice che promosse il giudizio di legittimità costituzionale.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze