Cass. pen. n. 7093 del 16 giugno 1994
Testo massima n. 1
La sospensione disposta dall'art. 21, comma 7, D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154 riguarda anche i procedimenti penali per reati tributari. Siffatta conclusione è sorretta dall'interpretazione logico-sistematica della norma; come, infatti, una riapertura dei termini, per effettuare gli adempimenti di legge, disposta al momento della loro scadenza, comporterebbe implicitamente, se non decretata espressamente, la sospensione dell'inizio del corso della prescrizione penale (non potendosi ritenere ancora realizzato il reato omissivo), allo stesso modo la riapertura dei termini intervenuta durante la decorrenza del termine prescrizionale deve comportare, postulandola logicamente, la medesima sospensione della prescrizione per il periodo in cui il contribuente è ammesso a regolarizzare la propria posizione nei riguardi del fisco. (Fattispecie in tema di omesso versamento all'erario di ritenute operate a titolo di acconto o di imposta).
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