Cass. pen. n. 363 del 27 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO - Richiesta del condannato detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente - Diritto ad essere tradotto in udienza - Esclusione - Diritto ad essere sentito - Sussistenza - Modalità - Indicazione - Omessa audizione - Conseguenze - Nullità di ordine generale e a regime intermedio.
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.