Cass. pen. n. 8530 del 14 settembre 1993

Testo massima n. 1


Qualsiasi atto dal quale possa desumersi il persistere della volontà punitiva dello Stato deve considerarsi atto interruttivo della prescrizione: pertanto, sono atti interruttivi anche i decreti di citazione per i successivi gradi di giudizio e le sentenze di condanna anche soltanto confermative di precedenti sentenze, ad essi conseguenti.

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