Cass. civ. n. 3010 del 13 maggio 1982
Testo massima n. 1
L'animus spoliandi è insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontà (presunta fino a prova contraria) del possessore — rimanendo irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, così come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto e la stessa sua ignoranza della preesistenza dell'altrui possesso.