Cass. pen. n. 41478 del 14 novembre 2011

Testo massima n. 1


La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta.

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