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Art. 164 — Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

Art. 164 — Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta:

  1. 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
  2. 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna [ c.p.p. 533 ], può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163.

  1. 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
  2. 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 42737/2016

In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell’imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva motivato la mancata concessione del beneficio facendo riferimento all’idoneità della prosecuzione dello stato detentivo a favorire un percorso di revisione critica della pregressa condotta criminale).

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Cass. pen. n. 47512/2011

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è possibile se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale esso viene invocato, sia stata pronunciata condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione, altrimenti ostandovi la previsione di cui all’art. 164, comma secondo, n. 1 c.p..

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Cass. pen. n. 41478/2011

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest’ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta.

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Cass. pen. n. 29865/2011

Ai fini dell’applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 164 c.p., nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non sia inserita condanna intermedia a pena detentiva per delitto ancorché non sospesa, in quanto essa dimostra che l’imputato è stato immeritevole della fiducia in lui risposta e rende quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.

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Cass. pen. n. 998/2009

Quando la sospensione condizionale della pena viene concessa oltre i limiti posti dall’art. 164, comma quarto, c.p., il giudice dell’esecuzione è tenuto a disporne la revoca ancorché al momento dell’adozione del beneficio per la terza volta solo una delle antecedenti condanne sia già divenuta definitiva e, pertanto, la causa ostativa sia effettivamente intervenuta in un momento successivo.

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Cass. pen. n. 6313/2008

È illegittima, in assenza di richiesta dell’imputato, la revoca di ufficio da parte del giudice di appello del beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso dal primo giudice in sede di condanna a pena detentiva sostituita con la corrispondente pena pecuniaria sulla base dell’erroneo convincimento del favor rei in quanto tale statuizione viola il divieto di reformatio in peius.

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Cass. pen. n. 30885/2005

In tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell’art. 163 c.p. — introdotta con la L. 11 giugno 2004, n. 145, immediatamente applicabile perché norma più favorevole per l’imputato — in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva. Ne deriva che, anche nell’ipotesi di cumulo ex art.164 c.p., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria — rectius dell’equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 135 c.p. — ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione.

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Cass. pen. n. 605/2005

Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall’art. 163, comma primo, c.p., anche nel caso previsto dall’art. 168, comma primo, stesso codice, va computato a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio, e non già da quella della sua prima applicazione.

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Cass. pen. n. 29021/2003

Il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna procedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch’essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva, non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all’ultima parte dell’art. 164, ultimo comma, c.p., espressamente fatto salvo dal primo comma dell’art. 168 stesso codice, dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa; presupposto che viene necessariamente meno, con ogni conseguenziale effetto, quando una delle sospensioni venga ex lege revocata

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Cass. pen. n. 11823/2003

Non è revocabile in executivis, ma solo nel giudizio di cognizione, mediante impugnazione della sentenza che l’abbia disposta, la sospensione condizionale della pena concessa per la seconda volta in violazione del disposto dell’art. 164, comma quarto, c.p., in quanto il relativo potere, di natura discrezionale, non appartiene al giudice dell’esecuzione. (Principio enunciato con riferimento a reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, modificativa sia dell’art. 168 c.p., sia dell’art. 674 c.p.p.).

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Cass. pen. n. 12388/2001

La condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale per reato commesso entro il quinqennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa condizionalmente impone al giudice dell’esecuzione la revoca del benficio non disposta dal giudice della cognizione, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.

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Cass. pen. n. 4316/2001

Una condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una precedente sentenza di condanna, perché opera il disposto dell’art. 168, comma 1, c.p., che fa salva la previsione dell’ultimo comma dell’art. 164 stesso codice. (Principio enunciato con riferimento a problema di revoca della sospensione condizionale insorto in sede esecutiva).

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Cass. pen. n. 10815/2000

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne abbia beneficiato già due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne, meno che uno dei precedenti ritenuti ostativi si riferisca a fatto che non costituisce più reato a seguito di intervenuta depenalizzazione, essendo, nell’ipotesi di recidiva plurima, inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

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Cass. pen. n. 635/2000

Il disposto dell’art. 168, primo comma, c.p., che prevede limiti e condizioni alla revocabilità della sospensione condizionale della pena «Salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164», vuol dire che la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere sempre disposta, senza limiti e condizioni, quando sia stata concessa per più di una volta, ovvero per più di due volte nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 164 c.p. In siffatte ipotesi la revoca è adottabile anche dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 674 c.p.p.

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Cass. pen. n. 5384/2000

Non contravviene al divieto della “reformatio in peius” il giudice di appello che, pur non investito di specifico motivo di gravame, revochi i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, nel caso in cui egli accerti, in esito ad attività puramente ricognitiva e non discrezionale e valutativa, il venir meno delle preesistenti condizioni di legittimazione dei benefici predetti.

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Cass. pen. n. 13494/1999

La reiterazione della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi abbia usufruito del beneficio già due volte, né assume rilievo la circostanza che i reati per cui sono intervenute le precedenti condanne siano stati unificati sotto il vincolo della continuazione in sede esecutiva.

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Cass. pen. n. 2967/1999

In tema di esecuzione, mentre è possibile procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena nella ipotesi disciplinata dall’art. 168 comma 1 c.p., a seguito della decadenza, operante automaticamente, non appena la sentenza di condanna per altro reato sia divenuta definitiva, non è viceversa possibile procedere alla revoca discrezionale del beneficio illegalmente o illegittimamente applicato. Invero, nella seconda ipotesi, è sempre richiesto un intervento del giudice in sede di cognizione, in quanto l’illegale concessione del beneficio, in violazione degli artt. 163 e 164 c.p., non è emendabile né in sede di esecuzione, né in sede di impugnazione, quando impugnante sia il solo imputato.

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Cass. pen. n. 2828/1999

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, né è rinunciabile non rientrando nel potere dispositivo del condannato, né può formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità, di carattere soggettivo ed eventuale, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell’istituto.

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Cass. pen. n. 1783/1999

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne; ne consegue che la sentenza di applicazione della pena a seguito di patteggiamento la quale abbia recepito il negozio processuale che ha previsto la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

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Cass. pen. n. 802/1999

La legge 24 novembre 1981, n. 689 non ha dettato norme particolari sui rapporti tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale della pena: dalla disposizione dell’art. 57, comma terzo, della legge citata, la quale stabilisce che i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e sanzione sostitutiva si applicano “anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena” emerge la volontà del legislatore di lasciare immutati i criteri di concessione (o di diniego) della sospensione condizionale anche in caso di applicazione di sanzioni sostitutive, criteri che rimangono quelli fissati nell’art. 164 c.p. senza che la particolare natura della sanzione sostitutiva consenta al giudice di ampliare la gamma di tali parametri (Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che nell’applicare la sanzione sostitutiva della libertà controllata aveva negato la sospensione condizionale della pena, motivando nel senso che la concessione del beneficio avrebbe svuotato “la sanzione di ogni contenuto e deterrenza”).

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Cass. pen. n. 3041/1997

Poiché, a norma dell’art. 164, comma quarto, c.p., la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena può essere ordinata non più di due volte, la concessione del beneficio per la terza volta risulta illegittima, in quanto effettuata in violazione di legge. Ne consegue che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., la quale abbia recepito il negozio processuale che prevede la concessione del beneficio per la terza volta, è affetta da nullità e, in quanto tale, deve essere annullata.

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Cass. pen. n. 3377/1997

Il divieto, stabilito dall’art. 164 c.p., di concedere la sospensione condizionale della pena a colui che ne abbia usufruito per due volte, opera anche quando gli effetti penali delle condanne a pena sospesa siano legislativamente dichiarati cessati e, quindi, anche nelle ipotesi in cui i fatti per i quali tali condanne furono emesse siano divenuti estranei alla sfera dell’illecito penale. (Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, conseguente alla depenalizzazione di una norma, non può in alcun modo influire sulla prognosi negativa di ravvedimento effettuata presuntivamente dalla legge, osservando ancora che se un soggetto ha violato più volte i precetti penali è poco plausibile la previsione che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, e ciò se pur il legislatore, in epoca successiva, abbia abrogato le norme di legge in base alle quali era stata pronunciata condanna).

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Cass. pen. n. 8833/1994

L’art. 164, ultimo comma, c.p., che prevede e disciplina in via di eccezione («tuttavia») la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale, in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la «precedente condanna», concerne esclusivamente l’ipotesi, come rivelato dall’uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere. Devesi, pertanto, escludere che la norma del detto ultimo comma possa trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie. (Nella fattispecie, la Corte di cassazione, nell’affermare il principio sopra enunciato, ha tra l’altro sottolineato che l’irrogazione di ulteriori condanne, dopo quella sospesa, esclude la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell’imputato).

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Cass. pen. n. 222/1994

In relazione al divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte, non possono incidere sfavorevolmente per l’imputato condanne precedenti per le quali sia stato accordato il predetto beneficio qualora, per successiva disposizione di legge, il reato cui si riferiscono sia stato depenalizzato; ciò in quanto tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di abolitio criminis, va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio.

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Cass. pen. n. 3631/1993

Il giudice dell’esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo di continuazione tra una pluralità di condanne, tutte condizionalmente sospese, non può revocare il beneficio con riferimento alla pena unitaria, più favorevolmente determinata e rientrante nel limite massimo di cui all’art. 163 c.p., in quanto il reato continuato, nell’ontologia legislativa, si atteggia in maniera unitaria sul piano sanzionatorio, formando, per una specie di fictio iuris, un autonomo titolo di reato, sì che più condanne per fatti criminosi fra i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione debbono considerarsi, ai fini del disposto dell’ultimo comma dell’art. 154 c.p., come una sola condanna, con la conseguenza che unico deve essere pure considerato il beneficio della sospensione riferito alle singole pene distintamente comminate. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che dal punto di vista normativo, la situazione di chi ha riportato una sola condanna a pena sospesa per più fatti in continuazione non presenta elementi differenziali da quella di colui che venga dichiarato colpevole di un unico reato continuato con separate sentenze e condannato a pene tutte condizionalmente sospese, aggiungendo che diverso sarebbe il caso di unificazione in executivis di distinte condanne delle quali una o alcune soltanto sospese che impone al giudice, in esito a una valutazione globale della condotta del colpevole, di stabilire se il beneficio concesso per alcune possa essere esteso alle altre e, quindi, alla pena complessiva nella misura determinata, o se debba, invece, essere revocato, in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge).

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Cass. pen. n. 2153/1993

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne. Ciò perché la sospensione condizionale della pena si fonda sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sicché sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento.

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Cass. pen. n. 9796/1992

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 164 c.p. sollevata con riferimento all’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo stato condannato con una sola sentenza per più reati potrebbe ottenere la reiterazione del beneficio e chi, essendo stato condannato con più di una sentenza a modeste pene detentive, verrebbe escluso dalla reiterazione del beneficio, in quanto la legge consente — ricorrendo i presupposti per il riconoscimento della continuazione — a chiunque ne abbia interesse la concreta facoltà di attivarsi per ottenere l’unificazione dei reati in tempi utili e perfino in fase esecutiva, sì che l’eventuale difformità di trattamento non deriverebbe da una carenza legislativa ma da una leggerezza del condannato.

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Cass. pen. n. 10322/1990

È legittima la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di chi ne abbia già usufruito, se nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale si invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione.

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Cass. pen. n. 1718/1984

Il beneficio della sospensione ex art. 163 c.p., che costituisce un’eccezione al principio dell’inderogabilità della sanzione, ha trovato, per ragioni di politica criminale, sempre maggiori spazi nei nuovi orientamenti normativi ed in particolare nella L. 7 giugno 1974, n. 220. Ne deriva che deve ritenersi legittima la reiterazione del beneficio nei confronti di chi ne abbia già usufruito se, nel periodo compreso tra la precedente condanna sospesa e quella per la quale s’invoca l’anzidetto beneficio, sia stata pronunciata condanna a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione purché non vengano così superati i limiti massimi indicati nell’art. 163 c.p.

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Corte cost. n. 95/1976

È costituzionalmente illegittimo — per contrasto con l’art. 3 Cost. — l’art. 164 ultimo comma c.p., così come modificato dall’art. 12 del D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in L. 7 giugno 1974, n. 220, nella parte in cui non consente la sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una recente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p.

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