Cass. civ. n. 36427 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Illecito disciplinare - Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva - Legittimità del licenziamento - Condizioni - Poteri del giudice.
La previsione, nella contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa consente al giudice di discostarsi da essa e ritenere la legittimità del licenziamento tutte le volte in cui accerti che le parti non hanno inteso escludere, per i casi di maggiore gravità o per quelli in cui ricorrano elementi aggiuntivi rispetto alla fattispecie tipizzata, l'irrogazione della sanzione espulsiva; in tali ipotesi è quindi necessario che il giudice valuti, in concreto, se il comportamento tenuto dal lavoratore è idoneo a recidere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto e così giustificando il recesso datoriale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 5 CORTE COST.
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2119