Cass. pen. n. 13396 del 1 aprile 2011
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.
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