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Art. 473 — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Art. 473 — Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri , ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 24331/2015

Il presupposto del ‘fumus commissi delictì’ nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile, in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale.

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Cass. pen. n. 42934/2012

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 c.p.

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Cass. pen. n. 25273/2012

In tema di contraffazione di segni distintivi, alla luce delle modifiche apportate all’art. 473 cod. pen. dalla l. n. 99 del 2009 non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito.

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Cass. pen. n. 13396/2011

Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione ed alterazione di marchi o segni distintivi (art. 473 c.p.), deve escludersi la rilevanza del marchio cosiddetto tridimensionale, quando lo stesso sia composto unicamente da elementi privi di carattere distintivo rispetto ai prodotti o servizi cui si riferisce, presentando forme usuali allo specifico settore di appartenenza del prodotto, senza inserire il marchio della casa produttrice del prodotto simile.

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Cass. pen. n. 36228/2009

Non integra il reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in tema di contraffazione di segni distintivi di opere industriali, ma il reato di cui all’art. 11 D.L.vo n. 313 del 2001, l’apposizione di una falsa marcatura “CE”su giocattoli posti in commercio, perché quelle fattispecie criminose fanno riferimento al marchio come segno o logo idoneo a distinguere il prodotto industriale da altri e non come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche.

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Cass. pen. n. 37553/2008

Integra reato di cui all’art. 473 c.p. la contraffazione o l’alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall’art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 nel caso in cui l’abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato, in quanto il bene protetto dal primo reato è la fede pubblica e quello tutelato dal secondo è il patrimonio e, dunque, una sfera di interessi esclusivamente privati, come è comprovato dalla procedibilità a querela di parte. (Nel caso di specie, è stata ritenuta la configurabilità del reato di cui all’art. 127, comma primo, D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30 in relazione alla contraffazione o alterazione di un brevetto europeo concernente opere industriali ).

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Cass. pen. n. 10193/2006

Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) non è sufficiente la mera possibilità di confusione tra due marchi, regolarmente registrati, ma è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio.

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Cass. pen. n. 23427/2001

Il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.

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Cass. pen. n. 8758/1999

Il reato di falso punito dall’articolo 473 c.p. è applicabile anche alla contraffazione o alterazione dei c.d. modelli ornamentali disciplinati dall’articolo 2593 c.c., che sono indicativi della provenienza del prodotto dall’impresa che l’ha brevettata. In tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato. Ed invero quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma dell’articolo 473, secondo comma, c.p. (Fattispecie relativa a modelli ornamentali di capi di abbigliamento).
In tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell’articolo 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l’oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l’illecita riproduzione del modello, sicché l’anticipazione dell’efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello.

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Cass. pen. n. 6418/1998

Poiché la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell’art. 473 c.p. – secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale – deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. (In motivazione la Corte ha precisato come dall’affermazione di tale principio discenda che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi non possa estendersi – contrariamente a quanto avviene in campo civilistico – anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione).

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Cass. pen. n. 3674/1997

Il reato di contraffazione del marchio previsto dall’art. 473 sussiste anche nell’ipotesi in cui il soggetto commercializzi le effigi di marchi contraffatti indipendentemente dal fatto che siano impresse sul prodotto industriale che sono destinate a contrassegnare. Anche dal confronto con il successivo articolo 474 c.p. risulta infatti l’autonoma rilevanza penale riconosciuta dall’ordinamento all’attività di contraffazione del marchio in sé, indipendentemente dalla sua applicazione al prodotto.

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Cass. pen. n. 7720/1996

L’art. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l’art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L’altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

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Cass. pen. n. 4305/1996

Ai fini della distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., l’uso di marchi e segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L’uso punito dall’art. 474 c.p., invece, è direttamente connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato, la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto correttamente applicato l’art. 473 c.p., essendo stato contraffatto il marchio «Panasonic», applicato a simulacri lignei di videocamere e videoregistratori, confezionati per l’offerta in vendita).

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Cass. pen. n. 7467/1995

Ai fini della tutela di cui all’art. 473 c.p., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero sia riconosciuto dall’ordinamento italiano. Tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l’ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l’equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. (Fattispecie relativa ad annullamento di pronuncia di condanna, sul rilievo del difetto della prova della validità in Italia del marchio «Louis Vuitton», del quale era stata accertata la contraffazione e l’apposizione su articoli in commercio).

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Cass. pen. n. 3999/1995

L’art. 473 c.p. sanziona la contraffazione o l’alterazione dei marchi dei prodotti industriali, mentre l’art. 9, secondo comma della L. 10 aprile 1954, n. 125 (riguardante la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi) punisce l’uso di marchi contraffatti. Conseguentemente, non può configurarsi l’assorbimento della seconda figura criminosa nella prima, qualificata inoltre dal dolo specifico, ma il concorso tra le stesse. (Fattispecie relativa all’uso della denominazione d’origine «Castelmagno», alterata «Castelmanh», su carte di commercio, involucri di prodotti lattiero-caseari e mezzi pubblicitari).

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Cass. pen. n. 4084/1994

Ai fini dell’art. 473 c.p., per modello ornamentale si intende quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi (art. 5, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali). Quando tali modelli abbiano ricevuto il brevetto, sono destinatari anche della tutela apprestata dall’art. 473 c.p. Questa norma, infatti, ne punisce la contraffazione, ossia la realizzazione, attraverso l’indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale, capace di rendere confondibile l’oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta tutelata mediante un brevetto. (Fattispecie relativa al sequestro probatorio di gioielli d’oro che si assumeva costituire imitazione di motivi ornamentali depositati con regolare brevetto presso l’autorità competente).

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Cass. pen. n. 7761/1987

Il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di specialità medicinali, non è marchio o segno distintivo delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali e, pertanto, la contraffazione, l’alterazione o l’uso di esso senza concorso nella contraffazione o alterazione, non è punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p.

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Cass. pen. n. 2128/1986

Sussiste il reato previsto dall’art. 473 c.p. quando un prodotto industriale venga presentato in una confezione diversa da quella originariamente indicata dal marchio depositato, anche se non ne siano alterate l’originalità e le qualità intrinseche, conseguenti all’utilizzazione dello stesso metodo di fabbricazione. La confezione, infatti, rappresenta nella sua specificità il mezzo idoneo ad identificare il prodotto, per cui la sua tutela da alterazioni, contraffazioni o imitazioni, serve ad assicurare protezione alla privativa nell’ambito della pubblica fede nel commercio. (Nella specie la contraffazione riguardava alcuni aspetti della confezione Bayer per collari antipulci per cani).

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Cass. pen. n. 4980/1981

Il fatto della contraffazione del marchio presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino, nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e si concretizza nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. Le figure criminose rispettivamente prevista dagli artt. 474 e 517 c.p. si distinguono per l’oggettività giuridica e per la stessa struttura delle condotte incriminate. Il reato di cui all’art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l’alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, protetto e riconosciuto nello Stato o all’estero. Per converso, il reato di cui all’art. 517, sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l’acquirente. Pertanto, mentre per il primo reato non occorre un’effettiva contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo, per il secondo reato è sufficiente una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi.

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Cass. pen. n. 5610/1980

Ai sensi dell’art. 473 comma terzo, c.p., l’applicazione delle disposizioni penali di cui ai primi due commi è subordinata all’osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. E poiché tale osservanza è – se non un elemento costitutivo – un presupposto del reato, l’elemento psicologico deve investire anche questo requisito così come investe ogni altro requisito obiettivo del reato. Di conseguenza, nel reato di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali il dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte dell’agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. La norma penale in esame, infatti, con la disposizione del terzo comma, intende tutelare oltre al bene della pubblica fede anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, ai sensi degli artt. 2569 c.c. e 1 R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

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