Cass. pen. n. 9226 del 20 ottobre 1981

Testo massima n. 1


Per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazione di atti pubblici preesistenti. Sono invece atti pubblici quelli in cui i fatti vengono attestati come conosciuti de visu et auditu ex propriis sensibus dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato che ne è l'autore, nonché gli atti che costituiscono o concorrono a costituire un diritto o un obbligo per persone determinate.

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