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Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Art. 477 — Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità , è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [ 482, 490, 493 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 52742/2017

In tema di falso documentale, costituisce falso innocuo la contraffazione di un’autorizzazione amministrativa non più richiesta ai fini dell’espletamento di una determinata attività in seguito all’abrogazione della norma che la prevedeva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto innocua la contraffazione di un’autorizzazione sanitaria per l’idoneità di un veicolo ad essere adibito al trasporto alimenti).

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Cass. pen. n. 13053/2017

L’alterazione della copia autentica di un atto pubblico integra il reato di cui all’art. 476 in relazione all’art. 482 cod. pen.(Fattispecie in cui la copia autenticata di un certificato di matrimonio era stata falsificata mediante cancellazione dell’annotazione relativa allo scioglimento del vincolo coniugale).

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Cass. pen. n. 3811/2017

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo (artt.477-482 cod. pen.) la falsificazione di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento.

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Cass. pen. n. 8900/2016

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.) la riproduzione fotostatica dell’originale di un “permesso di parcheggio riservato ad invalidi”attribuito ad altri e l’esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo, allorché il relativo documento abbia l’apparenza e sia utilizzato come originale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica.

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Cass. pen. n. 46273/2011

In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente. (La Corte, in applicazione del principio, ha escluso che una lettera con cui venga assicurata l’erogazione in anticipo di una somma di denaro in conto forniture possa essere qualificata come certificato o autorizzazione amministrativa).
La falsificazione del passaporto costituisce falso in certificazione amministrativa e non in atto pubblico, anche quando il passaporto sia stato rilasciato da autorità straniera.

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Cass. pen. n. 15520/2008

Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati (artt. 477 e 482 c.p.) la condotta di colui che falsifichi un documento facendone apparire il rilascio da un’agenzia di pratiche automobilistiche e attestante, contrariamente al vero, la presenza della carta di circolazione dell’auto in detta agenzia, considerato che l’agenzia di pratiche automobilistiche che, ai sensi dell’art. 7 L. n. 264 del 1991, rilascia il certificato sostitutivo della carta di circolazione riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio.

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Cass. pen. n. 5105/2000

In tema di falso, deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all’esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l’esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla. (Fattispecie in tema di disposizione del presidente di una Asl che conteneva una disciplina generale in ordine all’uso del mezzo personale [ l’automobile ] e non una specifica autorizzazione ad usarlo).

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Cass. pen. n. 2314/1997

In materia di falsità in atti, per poter qualificare come certificato amministrativo, ai sensi dell’art. 477 c.p., un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l’atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l’atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell’atto preesistente.

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Cass. pen. n. 673/1997

Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, la concessione edilizia di cui all’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 rientra nelle fattispecie previste dagli artt. 477 e 480 c.p., trattandosi di autorizzazione amministrativa.

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Cass. pen. n. 4108/1997

Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l’alterazione della scadenza dell’orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune. Ciò in quanto lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l’avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell’autorizzazione amministrativa (autorizzando per l’orario indicato a sostare nell’area pubblica).

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Cass. pen. n. 791/1996

Il provvedimento col quale il Ministero del Tesoro accoglie la domanda di un privato intesa ad ottenere la disponibilità di un immobile costituisce un atto amministrativo, in quanto emesso da un pubblico impiegato nell’esercizio di una pubblica potestà. La formazione di una comunicazione ministeriale, poi, che faccia figurare come emesso il suddetto provvedimento, contrariamente alla realtà, costituisce falso in certificazione amministrativa ex art. 477 c.p., in quanto dichiarativa del contenuto di esso. Tale reato, se commesso da un privato, è punibile ai sensi dell’art. 482 c.p.

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Cass. pen. n. 5245/1991

Ai fini della tutela penale, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio di un campeggio rilasciata dal comune va collocata non già nella categoria degli atti pubblici, bensì in quella delle autorizzazioni amministrative. (Applicazione in tema di falsità materiale).

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Cass. pen. n. 12280/1990

Il falso in carta di identità rientra nell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 477 c.p. e non in quella di cui all’art. 476 di tale codice, posto che la carta d’identità rientra tra i documenti tutelati da detta norma, in quanto trattasi di un certificato — e non di un atto pubblico costitutivo di diritti a favore del privato ed obblighi a carico della P.A. — la cui specifica finalità è solo quella di consentire l’esatta identificazione delle persone.

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Cass. pen. n. 8051/1990

Le ricette con cui un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale prescrive un farmaco all’assistito non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell’assistito all’erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all’assistito stesso l’esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico. (Fattispecie di contraffazione di ricetta commessa da privato e ritenuta dalla Cassazione costituire il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p.).

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Cass. pen. n. 3310/1983

In tema di falso documentale, il criterio che caratterizza l’atto pubblico e lo distingue dal certificato amministrativo non è tanto da ricercare nel carattere costitutivo dell’atto, quanto nell’appartenenza o meno del fatto attestato alla sfera di attività del pubblico ufficiale. Sono, pertanto, da considerarsi certificazioni amministrative solo le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti alla sua presenza.

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Cass. pen. n. 8569/1982

I sanitari autorizzati, ai sensi dell’art. 81 cod. strad., al rilascio dei certificati di idoneità psico-fisica alla guida non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali in quanto l’attività svolta, e per la quale percepiscono normalmente dal privato il corrispettivo dovuto, è estranea alle attribuzioni d’ufficio ed al particolare rapporto intercorrente con la pubblica amministrazione, essendo compiuta nell’esercizio della loro professione sanitaria. Pertanto, i certificati di idoneità da essi rilasciati non si inquadrano nella categoria degli atti pubblici, ma in quella dei certificati redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la cui falsificazione è punita a norma dell’art. 481 c.p.

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Cass. pen. n. 2659/1982

I certificati rilasciati da chi esercita un servizio di pubblica necessità, che non riproduca un fatto già rappresentato da altri documenti, presuppongono un’attività diretta di accertamento da parte di chi emette il certificato. (Nella specie è stato ritenuto che il certificato medico implichi necessariamente la visita del paziente da parte del sanitario che lo rilascia).

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Cass. pen. n. 701/1982

Mentre l’atto pubblico di cui all’art. 476 c.p. è destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dallo stesso autore del documento o da lui percepito o attestato, o che comunque costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per i terzi, il certificato amministrativo è caratterizzato da ciò, che la sua funzione probatoria deriva dal contenuto di altri atti pubblici preesistenti.

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Cass. pen. n. 9226/1981

Per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazione di atti pubblici preesistenti. Sono invece atti pubblici quelli in cui i fatti vengono attestati come conosciuti de visu et auditu ex propriis sensibus dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato che ne è l’autore, nonché gli atti che costituiscono o concorrono a costituire un diritto o un obbligo per persone determinate.

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Cass. pen. n. 8458/1981

Nella nozione di certificato amministrativo rientrano solo quelle attestazioni originarie di verità e di scienza che siano estranee alla documentazione di attività direttamente esercitate dal pubblico ufficiale ovvero alla prova di atti e di fatti che abbiano avuto luogo alla sua presenza.

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Cass. pen. n. 6465/1980

I permessi di colloqui di privati con detenuti rilasciati dal procuratore della Repubblica non sono atti pubblici, ma autorizzazioni amministrative, rimuovendo l’ostacolo che lo stato d’isolamento dal mondo esterno, in cui i detenuti si trovano, comporta per l’esercizio del loro diritto di incontrare i propri congiunti.

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Cass. pen. n. 3805/1980

Non costituisce reato, neppure tentato, una falsa certificazione d’idoneità psico-fisica col nome dell’interessato in bianco, non essendo un tale documento idoneo a conseguire alcun effetto giuridico. L’accertamento dell’idoneità psico-fisica dell’aspirante al conferimento della patente di guida va fatta mediante visita sanitaria, che deve essere contestuale alla redazione del certificato. Poiché, dunque, la visita è presupposto essenziale della certificazione di idoneità, costituisce falso punibile la compilazione e la firma di un certificato d’idoneità psico-fisica senza che sia stato visitato l’interessato, a nulla rilevando che il medico fosse a conoscenza delle condizioni di salute di quest’ultimo, né che lo stesso potesse, attraverso una perizia giudiziale, essere ritenuto idoneo al conferimento della patente di guida.

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