Cass. pen. n. 5105 del 28 aprile 2000

Testo massima n. 1


In materia di falso, per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni: a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Nella fattispecie di falso materiale per contraffazione, relativa ad atto di un dirigente di Asl che aveva formato un atto presidenziale falso, la Corte ha affermato che mancando un atto in precedenza documentato, la «disposizione presidenziale» contraffatta non può essere considerata certificato amministrativo).

Testo massima n. 2


In tema di falso, deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all'esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino l'esercizio di una tale attività in un futuro indeterminato, ovvero le condizioni che possano giustificare in concreto il rilascio di una specifica autorizzazione ad esercitarla. (Fattispecie in tema di disposizione del presidente di una Asl che conteneva una disciplina generale in ordine all'uso del mezzo personale [l'automobile] e non una specifica autorizzazione ad usarlo).

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