Art. 476 – Codice penale – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni , forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [491].
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 23580/2024
Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico fidefacente la condotta dell'avvocato che, nel procedimento civile, alteri l'indice del fascicolo di parte dopo che il cancelliere incaricato lo ha sottoscritto, in quanto siffatta sottoscrizione non è finalizzata, semplicemente, a provare l'avvenuto deposito del fascicolo, ma anche a dare contezza del suo contenuto.
Cass. civ. n. 13774/2024
In tema di falso documentale, riveste natura di atto pubblico il registro delle presenze della persona ammessa a svolgere il lavoro di pubblica utilità nell'ambito del procedimento di messa alla prova, in quanto il d.m. 8 giugno 2015, n. 88 prevede espressamente, all'art. 3, che tale registro sia istituito per attestare in modo analitico il computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dall'imputato.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 3336/2022
In tema di falso materiale in atto pubblico, le annotazioni sulla cartella clinica redatte da un medico specializzando non hanno carattere definitivo, necessitando del controllo del medico responsabile che ha svolto l'attività o alle cui direttive e indicazioni lo specializzando si è attenuto, sicché solo all'esito di tale verifica e delle correzioni eventualmente apportate dal medico responsabile l'atto assume rilievo pubblicistico e solo a partire da tale momento ogni successiva alterazione può integrare, sussistendone gli ulteriori requisiti normativi, la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen.
Cass. civ. n. 37880/2021
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, come gli atti di impulso di procedure amministrative, a prescindere che il loro contenuto venga integralmente trasfuso nell'atto finale del pubblico ufficiale o ne venga a costituire solo il presupposto implicito necessario. (Fattispecie relativa alla falsificazione materiale della richiesta di registrazione di un contratto di locazione mediante apposizione di sottoscrizioni apocrife sulla scheda e sull'atto di delega).
Cass. civ. n. 19923/2021
Integra il delitto di falso materiale in atto pubblico la condotta dell'avvocato che alteri il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, inserendovi delle aggiunte, dopo che il cancelliere incaricato abbia apposto sull'atto l'attestazione di avvenuto deposito.
Cass. civ. n. 15901/2021
Il concetto di atto pubblico è, agli effetti della tutela penale, più ampio di quello desumibile dall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto i documenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anche quelli formati dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato, nell'esercizio delle loro funzioni, per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, purché aventi l'attitudine ad assumere rilevanza giuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione, cosicché sono atti pubblici anche gli atti interni e quelli preparatori di una fattispecie documentale complessa, come le autocertificazioni del privato redatte ai sensi dell'art. 46 o dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da considerarsi come rese a pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a dichiarazione certificativa del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio di servizio di noleggio con conducente).
Cass. civ. n. 16786/2021
In tema di falsità ideologica, è atto pubblico, al pari di quello cartaceo, il repertorio notarile regolarmente formato e conservato in modalità informatica. (In motivazione, la Corte ha precisato che il novellato art.66-bis, l. 16 febbraio 1913, n.89, prevede espressamente la tenuta su supporto informatico di tutti i repertori e registri, introducendo una totale simmetria con il repertorio cartaceo, essendo entrambi redatti dal notaio, nel rispetto dei relativi adempimenti formali, così da fornire pubblica fede della loro provenienza e del contenuto).
Cass. civ. n. 11402/2021
In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).
Cass. civ. n. 10671/2021
In tema di falso documentale, l'apposizione su un provvedimento giurisdizionale, da parte del giudice estensore, della firma apocrifa del presidente del collegio, quand'anche quest'ultimo sia consenziente, integra la condotta aggravata prevista, per i documenti dotati di fede privilegiata, dall'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto tale sottoscrizione è destinata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ., sia a documentare un fatto compiuto dal pubblico ufficiale, attestando lo svolgimento delle funzioni pubblicistiche di verifica che l'ordinamento assegna al presidente del collegio, sia a comprovare la provenienza del provvedimento dai pubblici ufficiali che hanno concorso alla sua formazione.
Cass. civ. n. 27230/2020
Ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto l'"animus nocendi vel decipiendil" essendo sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della "immutatio veri" che, tuttavia, non costituisce un dolo in "re ipsa" e deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato in capo ad un dirigente medico di un ospedale che aveva compilato un referto attestante falsamente l'effettuazione di una visita e di un prelievo ematico su un paziente in realtà non presente in reparto, avendo accettato "brevi manu", a titolo di cortesia, direttamente dalla moglie del paziente, infermiera presso lo stesso ospedale e chiamata a rispondere dell'omicidio di questi, la provetta con il sangue da esaminare).
Cass. civ. n. 5079/2020
Integra il delitto di cui all'art. 476 cod. pen. la compilazione da parte di un agente di polizia di una relazione di servizio, completa di nota di straordinario e di foglio di viaggio, attestante falsamente la presenza ad un servizio di ordine pubblico fuori sede, funzionale a conseguire l'indennità di straordinario.
Cass. civ. n. 24906/2019
In tema di reato di falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione).
Cass. civ. n. 29381/2019
Costituisce atto pubblico di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., il decreto di riabilitazione dei protesti, trattandosi di atto del pubblico ufficiale che comprova l'attività di quest'ultimo - costituita dall'esame dei documenti e dalla relativa valutazione tecnica in ordine alla sussistenza dei requisiti per la riabilitazione - e integra il presupposto per la cancellazione del protesto.
Cass. civ. n. 28047/2019
In tema di falso documentale, sono documenti dotati di fede privilegiata, ex art. 476, comma secondo, cod. pen., quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto atto pubblico di fede privilegiata il verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei "curricula vitae" dei candidati, in realtà nemmeno depositati alla data indicata nel verbale).
Cass. civ. n. 2714/2017
In tema di falso ideologico in atto pubblico aggravato ex art. 476, secondo comma, cod. pen., sono documenti dotati di fede privilegiata quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della P.A. ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza. Ne consegue che la natura di atto pubblico di fede privilegiato necessita del concorso di un duplice requisito: a) la provenienza da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della p.a. ad attribuire all'atto pubblica fede; b) l'attestazione del p.u. di verità circa i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e della formazione dell'atto nell'esercizio del potere di pubblica certificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la natura fidefaciente di una concessione edilizia priva dell'attestazione del p.u. di fatti giuridicamente rilevanti avvenuti alla sua presenza).
Cass. civ. n. 7615/2017
In tema di reati contro la fede pubblica, il delitto di falso materiale in atto pubblico consistito nella contraffazione, ad opera del difensore, delle firme poste in calce ai verbali delle dichiarazioni rilasciate, ex art. 391 bis cod. proc. pen., si consuma nel momento dell' utilizzo processuale di detto verbale.
Cass. civ. n. 49221/2017
In tema di falso documentale, l'etichetta di revisione applicata alla carta di circolazione di motocicli ed autoveicoli non ha natura giuridica di atto pubblico, bensì di certificato amministrativo, in quanto destinato ad attestare l'esito positivo dell'attività documentata dalla pratica di revisione, di cui si limita a riprodurre gli effetti.
Cass. civ. n. 34912/2016
Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate ha natura di atto pubblico fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto comprova l'attività del funzionario responsabile di esame dei documenti e delle motivazioni addotte dal contribuente, ne esprime la relativa valutazione tecnica ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale.
Cass. civ. n. 18015/2015
Nei reati di falso in atti la punibilità è esclusa solo nel caso di grossolana falsificazione, immediatamente riconoscibile da chiunque. (Nella specie, relativa alla falsificazione di ricevute di pagamento di somme versate all'amministrazione comunale per l'estinzione di sanzioni amministrative, la S.C. ha escluso che la grossolanità del falso potesse desumersi dall'utilizzo, da parte dell'agente, di fotocopie di bollettini su cui venivano riportati a mano i dati relativi alle somme versate e ai contravventori, osservando che i destinatari dei bollettini falsificati non avevano mai sollevato dubbi al riguardo e che il ricorso a fotocopie di bollettini da riempire costituisce prassi non infrequente negli uffici pubblici).
Cass. civ. n. 7714/2015
L'alterazione della copia informale di una bolletta di pagamento non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 c.p., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 c.p., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa a copia digitale falsificata di una bolletta di pagamento rinvenuta nel computer dell'indagato in sede di perquisizione).
Cass. civ. n. 51166/2013
In tema di reati contro la fede pubblica, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà priva di una delle molteplici sottoscrizioni degli apparenti dichiaranti non integra una ipotesi di falso innocuo o grossolano, posto che la mancanza di una firma, pur incidendo sulla completezza strutturale dell'atto, non lo rende inidoneo al raggiungimento dello scopo e non elimina il pericolo di lesione dell'interesse protetto dalla norma.
Cass. civ. n. 50569/2013
La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F24), rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen., trattandosi di atti che attestano il pagamento, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, ed il conseguente adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria.
Cass. civ. n. 47076/2013
Il verbale di operazioni inerenti l'ascolto e la trascrizione di conversazioni tratte da intercettazioni ambientali pur rivestendo natura di atto pubblico non può essere considerato fidefacente, ai sensi dell'art. 476, comma secondo, cod. pen., in quanto il contenuto di esso non ha un valore precostituito per legge, nè può essere liberamente apprezzato dal giudice.
Cass. civ. n. 46177/2013
La configurabilità del reato di cui all'art.87-bis d.P.R. n. 570 del 1960, relativo alla esposizione di fatti non corrispondenti al vero nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alle elezioni comunali, prescinde dalla possibilità di controllo, da parte degli organi competenti, sulla corrispondenza al vero di quanto dichiarato.
Cass. civ. n. 37314/2013
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico l'alterazione di una cartella clinica mediante l'aggiunta di una annotazione, ancorché vera, in un contesto cronologico successivo e, pertanto, diverso da quello reale; né, a tal fine, rileva che il soggetto agisca per ristabilire la verità effettuale, in quanto la cartella clinica acquista carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata, trattandosi di atto avente funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti, la cui annotazione deve avvenire contestualmente al loro verificarsi.
Cass. civ. n. 35104/2013
Integra il reato di falso ideologico la compilazione con indicazioni non veritiere di una scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), che ha natura di atto pubblico, coerente con il suo inserimento in cartella clinica oltre che con la sua valenza non meramente ricognitiva, ma di attestazione degli elementi necessari per la richiesta di rimborso. (La Corte ha precisato che la corretta compilazione della S.D.O. e la codifica delle ulteriori informazioni sanitarie necessarie possono essere configurate come un parere tecnico che, tuttavia, essendo formulato da soggetti cui la legge riconosce una particolare perizia ed ancorato a parametri valutativi dettagliatamente predeterminati, è destinato a rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione).
Cass. civ. n. 15953/2012
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 476 cpv. c.p., il registro tenuto presso il reparto di pronto soccorso dei pubblici ospedali rientra fra gli atti che fanno prova fino a querela di falso.
Cass. civ. n. 23255/2011
La "scheda operatoria" redatta da un medico ospedaliero è caratterizzata dalla produttività di effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicistica nonché dalla attestazione tipica della funzione del sanitario ospedaliero che assume funzione di pubblico ufficiale; trattasi, pertanto, di atto pubblico fidefacente che attesta le fasi e le modalità di svolgimento dell'attività chirurgica secondo le competenze dei sanitari impegnati nell'ambito della struttura ospedaliera ed ai fini ad essa pertinenti. Di conseguenza, la falsa attestazione contenuta in detta scheda integra il reato di cui all'art. 476, comma secondo, c.p..(Nella specie nella scheda operatoria si attestava falsamente che "il mediastino posteriore risulta sede di verosimile infiltrazione neoplastica" e si ometteva di indicare l'avvenuta rimozione di una garza ivi colposamente dimenticata).
Cass. civ. n. 14486/2011
Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell'integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).
Cass. civ. n. 44023/2010
È atto pubblico con fede privilegiata il d.a.s. (documento di accompagnamento semplificato) utilizzato per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, che ha sostituito il certificato mod. H ter 16 (cosiddetto certificato di provenienza degli oli minerali), non potendosi far rientrare lo stesso nella categoria dei certificati od attestati.
Cass. civ. n. 43512/2010
Il reato di falso ideologico in atto pubblico è configurabile anche in relazione agli atti "interni", a condizione che gli stessi siano tipici o si inseriscano in un "iter" procedimentale prodromico all'adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso esplicitamente od implicitamente attestato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna di un medico chirurgo cui era contestato di aver redatto falsamente una relazione, richiesta dalla direzione ospedaliera per il successivo inoltro alla Prefettura ed al Ministero della salute, in risposta ad un'interrogazione parlamentare riguardante un presunto caso di malasanità).
Cass. civ. n. 27095/2010
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico l'alterazione dell'iscrizione di un professionista nel relativo albo, che è atto amministrativo di accertamento costitutivo di uno "status" professionale. (Fattispecie in materia di iscrizione nell'albo dei pubblicisti).