Cass. pen. n. 3805 del 18 marzo 1980
Testo massima n. 1
Non costituisce reato, neppure tentato, una falsa certificazione d'idoneità psico-fisica col nome dell'interessato in bianco, non essendo un tale documento idoneo a conseguire alcun effetto giuridico. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica dell'aspirante al conferimento della patente di guida va fatta mediante visita sanitaria, che deve essere contestuale alla redazione del certificato. Poiché, dunque, la visita è presupposto essenziale della certificazione di idoneità, costituisce falso punibile la compilazione e la firma di un certificato d'idoneità psico-fisica senza che sia stato visitato l'interessato, a nulla rilevando che il medico fosse a conoscenza delle condizioni di salute di quest'ultimo, né che lo stesso potesse, attraverso una perizia giudiziale, essere ritenuto idoneo al conferimento della patente di guida.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi