Cass. civ. n. 36508 del 29 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Assegno d'invalidità ex art. 13 della l. n. 118 del 1971 - Reiezione della domanda per assenza dei requisiti socio-economici - Sopravvenienza dei requisiti - Necessità di presentazione di nuova domanda amministrativa - Sussistenza - Ragioni - Decorrenza del beneficio - Individuazione.
In tema di assegno mensile ex art. 13 della l. n. 118 del 1971, se l'originaria domanda è stata respinta per l'insussistenza dei requisiti socio-economici, che sono elementi costitutivi per la prestazione, al loro sopraggiungere l'interessato deve proporre un'altra istanza al fine di consentirne il vaglio in funzione del riconoscimento dell'emolumento, il quale andrà attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della nuova domanda amministrativa, anch'essa elemento costitutivo del diritto alla prestazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.
Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.