Cass. pen. n. 5322 del 5 giugno 1997
Testo massima n. 1
In tema di falso ideologico, se il fatto denunziato non è vero, e dunque la denunzia è falsa, tale falsità si trasmette all'attestazione di ricezione, destinata a provare la verità di una genuina denunzia di reato in relazione ai possibili rapporti conseguenziali anche nei confronti dei terzi; pertanto la consapevolezza, da parte del pubblico ufficiale ricevente, di quella originaria falsità (perché orchestrata insieme al denunciante) comporta il perfezionamento, sotto il profilo soggettivo, dell'astratta fattispecie del reato proprio ipotizzato dall'art. 479 c.p., con il concorso dell'estraneo.