Avvocato.it

Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Art. 479 — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’art. 476 [ 487, 493 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 37971/2017

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l’origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all’esame dei sanitari. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che le dichiarazioni relative ad inesistenti incidenti stradali possano assumere rilievo in relazione al meno grave reato di cui all’art. 483 cod. pen.).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 25042/2017

Integra un’ipotesi di falsità in atto pubblico, e non in certificati amministrativi, la condotta di falsificazione del certificato di proprietà di un veicolo, atteso che tale documento, attestando la proprietà del veicolo stesso e registrando le eventuali iscrizioni pregiudizievoli ed i cambi di proprietario o possessore, è dotato di una propria, distinta ed autonoma efficacia giuridica, non limitata alla riproduzione degli effetti di atti preesistenti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22200/2017

In tema di falso documentale, il falso ideologico per omissione è integrato allorché l’attestazione incompleta – perché priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca all’atto il significato di un’attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso proposto dal P.M., ha confermato l’assoluzione per il reato di falso ideologico nei confronti di un notaio, il quale aveva omesso di inserire nell’atto pubblico di compravendita immobiliare delle difformità edilizie, che le parti avevano concordato di non menzionare, in quanto, nel caso di specie, il notaio non era tenuto ad indicare quegli interventi edilizi “minori”, non incidenti sulla commerciabilità del bene).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 18509/2017

Non è configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.) nella mera redazione di un verbale di sequestro che attesti la effettiva consegna del bene da parte del titolare, non potendo essere attribuito a quanto attestato nel suddetto atto pubblico, di natura non dispositiva, un significato implicito o sottinteso di dichiarazioni non veritiere del privato circa la provenienza o l’impiego del bene stesso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sussistente il reato di falso ideologico nella annotazione della consegna di un caricatore per arma, contenuta nel verbale di sequestro, alla quale, nella ipotesi accusatoria, era stato attribuito un significato sottinteso – e non esplicitato – di attestazione che il caricatore oggetto di sequestro fosse quello inserito in una pistola ritrovata in precedenza).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3832/2017

Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall’Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione dell’imputato, poichè in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3067/2017

I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 856/2017

Integra il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. la condotta del componente di una commissione di concorso, il quale dichiari falsamente, nel verbale di insediamento, l’insussistenza nei suoi confronti di cause di astensione ex art. 51 cod. proc. civ., laddove, invece, rivesta il ruolo di controinteressato, ancorchè non costituito, in un giudizio amministrativo instaurato da uno dei candidati.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 50668/2016

In tema di falso documentale, è configurabile in capo al notaio – salvo ogni accertamento in ordine all’elemento soggettivo – la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell’esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell’atto dispositivo. (Fattispecie di trasferimento immobiliare, nella quale era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anzichè di un diritto di comproprietà; in motivazione, la S.C. ha affermato che la funzione dell’atto pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare l’avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto la prestazione d’opera, in virtù dell’art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell’atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 42064/2016

Integra il reato previsto dall’art. 479 cod. pen. il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell’ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’accoglimento della relativa domanda. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’autorizzazione paesaggistica ha natura di atto pubblico – comprovando l’attività di esame e valutazione da parte dell’organo tecnico dei documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario – il cui rilascio impone in capo all’organo competente l’obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35556/2016

Integra il reato di cui all’art. 479 cod. pen. la falsificazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, avendo questa la natura di atto pubblico, poichè destinata a comprovare l’attività di esame della documentazione prodotta dal richiedente e ad esprimere la relativa valutazione tecnica del pubblico ufficiale

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 8934/2015

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione compiuta da un militare (nella specie, un sottufficiale della Guardia di Finanza) sui fogli di servizio giornaliero con riferimento alla durata e alle modalità dell’attività svolta, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell’azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l’area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5635/2015

In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l’attestazione incompleta – perché priva dell’informazione su un determinato fatto – attribuisca al tenore dell’atto un senso diverso, così che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un sanitario, che non aveva annotato nella cartella clinica del paziente alcuni eventi significativi, in quanto il suo comportamento complessivo non lasciava trasparire alcuna volontà omissiva, atteso che alcuni esami erano stati richiesti per via telematica e il loro esito era stato trascritto dagli infermieri nel loro diario).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 44369/2014

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di chi, nella veste di legale rappresentante di una società, attesta falsamente ad un notaio che il capitale sociale è interamante versato e che l’aumento di capitale da deliberare è stato parimenti versato nelle casse sociali. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha escluso la riconducibilità del fatto al reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione del pubblico ufficiale, posto che l’attestazione compiuta dal notaio non riguardava l’effettivo avvenuto versamento o aumento di capitale ma solo la formalizzazione in sua presenza delle dichiarazioni relative a tale accadimento).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 37240/2014

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 479 c.p., sono qualificabili come ideologicamente falsi il verbale di seduta di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica, in quanto relativi a prove di esame mai sostenute. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il verbale e il diploma di laurea, pur essendo atti dispositivi, fanno tuttavia riferimento all’adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, e quindi attestano l’esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il loro compimento; con la conseguenza che i componenti la commissione di laurea in buona fede sono autori immediati del reato di falso ideologico, in quanto tratti in inganno dal relativo “statino”, anch’esso falso, attestante la piena regolarità del percorso universitario).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32951/2014

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un comandante di tenenza della guardia di finanza aveva attestato su un foglio di servizio l’avvenuto svolgimento di un’attività compiuta da alcuni militari in un determinato territorio, senza, tuttavia, aggiungere che altra attività era stata compiuta dai medesimi finanzieri quello stesso giorno in altro comune).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32759/2014

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che, presentandosi al punto di pronto soccorso di un ospedale, rende dichiarazioni non veritiere, idonee a trarre in inganno i sanitari, che, confidando nella verità di quanto loro esposto, redigono certificati medici falsi. (Fattispecie relativa a certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5861/2014

La falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza, sia pure con riferimento alla sussistenza di alcuni presupposti necessari per l’adozione dell’atto, fra i quali rientra la legittimazione del difensore a compiere attività processuali, fondata sull’esistenza di una valida procura “ad litem”, in mancanza della quale il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la inammissibilità dell’azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico indotto nel comportamento di alcuni avvocati che, falsificando le firme di soggetti ignari sui mandati “ad litem”, avevano iniziato numerosissimi contenziosi giudiziari per richiedere la restituzione delle spese di spedizione e/o dei canoni di abbonamento ad una società di gestione telefonica, ottenendo sentenze di accoglimento della domanda).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 5546/2014

Sussiste il concorso materiale e non l’assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d’ufficio, in quanto offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all’art. 323 cod. pen.), la condotta dell’abuso d’ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico nè coincide con essa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9086/2013

Ha natura di atto pubblico il certificato di morte redatto dal medico operante in una struttura pubblica, in ordine al momento, al luogo ed alle cause del decesso. (Fattispecie in tema di falsità ideologica).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6388/2013

In tema di falso ideologico per induzione in errore (artt. 48 e 479 c.p.), la responsabilità dell’autore mediato della falsità posta in essere dal pubblico ufficiale presuppone che l’atto da quest’ultimo redatto debba essere da lui formato sulla base di un’attestazione di fatti dichiarati da un terzo e dei quali egli non abbia diretta conoscenza, esulando, quindi, detta responsabilità qualora sia stato il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione normativa, ad essersi incautamente avvalso delle dichiarazioni del terzo, rivelatesi mendaci, in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto di attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, trattandosi di un caso in cui, nel verbale di una delibera adottata dalla giunta di un comune, in presenza del segretario comunale cui esclusivamente spettava attestarne la conformità al vero, era stata inserita la falsa indicazione del nome di un professionista come quello al quale sarebbe stato da conferire l’incarico di progettare alcune opere pubbliche, la Corte ha escluso che potesse incorrere in responsabilità quale autore mediato di detta falsità il sindaco che, su richiesta degli impiegati incaricati di mettere in bella copia il verbale in questione, nella cui bozza il nome del professionista designato era rimasto in bianco perché, sul punto, non vi era stato accordo, aveva fornito la summenzionata indicazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1417/2013

In tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicchè l’atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32856/2011

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (nella specie consulente del P.M.), il giudice di merito deve attentamente vagliare se la condotta di infedeltà sia determinata da consapevole intenzione di rendere una falsa rappresentazione della realtà (nella specie relativa allo svolgimento di attività di autopsia e alla inutilità della rinnovazione della consulenza) oppure sia il risultato di imperizia e di colposa incapacità professionale, con la conseguenza che, a tal fine, occorre acquisire il dato certo su ciò che può essere considerato il movente del comportamento ascritto come mendace al soggetto agente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 30195/2011

Integra il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p. (falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) – e non quello di cui all’art. 480 c.p. che ricorre soltanto nel caso in cui l’attestata veridicità della sottoscrizione sia priva della menzione di attività dal notaio compiute o percepite personalmente – il notaio che attesti falsamente di avere presenziato – nel proprio studio – alla firma apposta in calce ad un contratto di compravendita di un automobile e, quindi, alla personale identificazione della stessa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24917/2011

Integra il reato di falso ideologico la formazione, da parte di membri di una Commissione di concorso per funzionario pubblico, di un “elenco di voti”delle prove scritte dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato sul sito internet della locale provincia e trasmesso agli organi competenti, in assenza dei verbali attestanti lo svolgimento delle prove del concorso, solo successivamente predisposti, così determinando lo stravolgimento delle scansioni temporali del procedimento caratterizzato da progressività. (La Corte ha precisato che “l’elenco dei voti”presuppone l’esistenza dei verbali dai quali deve essere tratto, sicché la previa formazione e pubblicazione di tale elenco e successivamente la formazione e pubblicazione dei verbali che tali voti indicano costituisce una procedura obiettivamente falsa).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16857/2011

Il medico specializzando riveste la qualità di pubblico ufficiale ed ha, per conseguenza, natura di atto pubblico il cosiddetto foglio di obiettività facente parte della cartella clinica, da questi compilato, considerato che egli gode di un’autonomia vincolata nell’esercizio delle attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici, svolgendo la sua attività sotto la guida e le direttive di un tutore, sicché l’atto medico da esso compiuto e il documento amministrativo che lo attesta devono considerarsi come il portato di una partecipazione congiunta del medico in formazione e del “tutor”, che attribuisce al documento il carattere dell’atto pubblico. Ne consegue che la sottrazione del predetto foglio di obiettività dalla cartella clinica e la sua sostituzione con altro recante data falsa e annotazioni in parte diverse da quelle originariamente apposte, integrano i reati di falsità materiale e ideologica in atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16368/2011

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, attesti falsamente la sussistenza di turbe comportamentali e psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della P.A. in materia sanitaria, esercitando per conto di quest’ultima poteri certificativi.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 14486/2011

Rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio la Corte ha riconosciuto la natura di atto pubblico al modulo utilizzato per il censimento della popolazione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6182/2011

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che fornisca in sede di relazione di servizio una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, considerato che la relazione di servizio costituisce atto pubblico e che, ai fini dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà dell'”immutatio veri”, mentre non è richiesto l'”animus nocendi”né l'”animus decipiendi”, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. (Nella specie, il pubblico ufficiale, ispettore di polizia penitenziaria, aveva attestato il rinvenimento di soli due ovuli contenenti sostanza stupefacente omettendo di riferire sul rinvenimento di ulteriori trenta ovuli di droga).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35088/2010

In tema di reati contro la fede pubblica, il contratto di nomina del direttore generale di un Comune ai sensi dell’art. 108, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) ha natura di atto pubblico, in quanto, pur se destinato a regolare un rapporto privatistico di prestazione d’opera a tempo determinato, costituisce il momento terminale di una sequenza procedimentale di diritto pubblico, il cui completo svolgimento è attestato dal pubblico ufficiale stipulante nell’esercizio delle corrispondenti funzioni pubbliche. (In motivazione, la Corte ha escluso che l’atto in questione abbia natura di certificazione amministrativa).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 26181/2010

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di comandante dei vigili urbani, attesti falsamente – a seguito di sopralluogo – la conformità di una casa di riposo (cosiddetta “casa protetta”) ai requisiti di legge ai fini dell’esercizio dell’attività.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24015/2010

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsificazione delle cedole che documentano la vendita da parte del curatore delle armi esistenti nell’attivo fallimentare, perchè hanno natura di atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11952/2010

Non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale l’allegazione alla domanda di rinnovo di un provvedimento concessorio di un falso documento che non abbia spiegato alcun effetto, in quanto privo di valenza probatoria, sull’esito della procedura amministrativa attivata. (Fattispecie relativa a rinnovo di una concessione mineraria).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3993/2010

Commette il reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale colui il quale riferisce o comunque indica all’ufficiale notificante circostanze non vere, in tal modo determinando un’errata relazione di notifica. (Fattispecie relativa alla dolosa predisposizione di false targhette sui citofoni delle abitazioni con il fine di indurre l’ufficiale giudiziario ad attestare di aver omesso la notifica per assenza degli interessati).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 19/2010

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione della durata e delle modalità dell’impiego di dipendenti di un ente pubblico, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell’azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l’area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente. (Fattispecie concernente relazioni redatte da appartenente alla polizia provinciale e attestanti interventi mai effettuati).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 48054/2009

Non sussiste rapporto di specialità tra l’illecito amministrativo di cui all’art. 303, comma primo, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico contestato all’importatore che abbia dichiarato nella bolletta doganale compilata merce diversa da quella effettivamente ricevuta.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38332/2009

In tema di falsità in atti, la scheda tecnica relativa ad edificio da costruire redatta dal funzionario dell’ufficio tecnico comunale ha natura di atto pubblico, in quanto ha la funzione di accertare la corrispondenza del progetto allo strumento urbanistico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 25894/2009

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del notaio che apponga, in calce ad una dichiarazione di vendita di un’automobile, una falsa autentica di firma, attestando così falsamente che firma e data sono apposte in sua presenza, da soggetti che egli ha previamente identificato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 25664/2009

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione, contenuta nella relazione finale redatta dal responsabile di un centro di riabilitazione convenzionato, in ordine alle prestazioni sanitarie e ai cicli terapeutici effettuati nei confronti di determinati pazienti, necessaria per il conseguimento dei rispettivi rimborsi da parte del servizio sanitario nazionale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24057/2009

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del medico specialista ambulatoriale dell’Unità Sanitaria Locale, il quale, esercitando funzioni di pubblico ufficiale, attesti falsamente di avere effettuato una visita medica all’esito della quale sarebbero state accertate lesioni personali, rivelatesi in realtà inesistenti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 18191/2009

L’incompletezza di una attestazione dà luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell’atto sia tale da far assumere all’omissione dell’informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16895/2009

In tema di falso documentale, costituiscono atti pubblici i verbali di conferimento di incarico ai consulenti del pubblico ministero; ne deriva che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico il magistrato del P.M. che sottoscriva gli incarichi di consulenza aventi ad oggetto, nella specie, la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, affidandoli ‘in biancò all’ufficiale di polizia giudiziaria per il successivo completamento e, quindi, attestando falsamente di avere provveduto personalmente a detta doverosa attività svolgendo i necessari controlli, ivi compresi quelli relativi alla sussistenza dei requisiti tecnici di capacità e preparazione del consulente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4694/2009

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, nell’atto di ricevere un testamento in forma pubblica – atto solenne, caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, che postula la piena capacità del testatore di esprimere la sua volontà e di comprendere successivamente la lettura della scheda testamentaria predisposta dal notaio per controllarne la corrispondenza alla propria effettiva volontà – attesti di avere ricevuto dichiarazioni di ultima volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore che, invece, versi in stato di grave semincoscienza per il suo stato di salute (nella specie, coma diabetico) attribuendo la mancata sottoscrizione dell’atto a grave debolezza della mano anziché alle predette condizioni fisiche. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il notaio ha il dovere di accertare la capacità del testatore per la sussistenza della quale non è sufficiente che questi si limiti a segni del capo o movimenti corporei, nella specie liberamente interpretati da soggetto che gli stia accanto e del quale si ometta di attestarne la presenza, e che, d’altro canto, lo stato di salute mentale, ancorché dichiarato dal notaio rogante, può essere, anche in sede civile, ai fini della validità del testamento pubblico, contestato con ogni mezzo di prova, senza neanche bisogno di proporre querela di falso).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38714/2008

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all’identità della persona comparsa, qualora tale dichiarazione, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro dell’identità personale, sia basata esclusivamente sull’esibizione di un documento di identità apparentemente genuino e successivamente rivelatosi falso. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che l’accertamento del notaio non può essere fondato sulle mere garanzie fornite, in ordine all’identità della persona comparsa, dalle altre persone interessate all’atto).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38226/2008

Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari costituisce un atto pubblico, per cui è configurabile il reato di tentato falso ideologico in atto pubblico per induzione nel caso in cui taluno tenti di ottenere la concessione del permesso mediante false dichiarazioni o attestazioni.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35839/2008

È configurabile il reato previsto dall’art. 479 c.p. in relazione alla formazione di carte di circolazione ad opera di un dipendente della Motorizzazione civile, addetto ad altro servizio di certificazione, attraverso l’accesso al sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 30314/2008

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p. ) la condotta del pubblico ufficiale che renda un’attestazione difforme dalla realtà nell’esercizio di una potestà certificativa inerente all’esercizio delle funzioni istituzionalmente attribuitegli. Ne deriva che ai fini della configurabilità del delitto in questione occorre che l’attestazione resa dal pubblico ufficiale (nella specie apposizione del timbro datario ) rientri tra le attribuzioni proprie del profilo professionale di sua pertinenza, nell’ambito dell’ufficio di appartenenza. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 479 c.p., nei confronti di un dirigente tecnico regionale in servizio presso l’ufficio di gabinetto del Presidente della Regione per avere, su istigazione di altro dipendente regionale, apposto timbri d’ufficio e averli siglati, in modo da non far risultare pervenute in data successiva due istanze di aspettativa e di annullamento di timbrature di presenza, al fine di non far apparire sussistente la causa di ineleggibilità dipendente dall’inosservanza della richiesta di aspettativa con il prescritto anticipo senza verificare se l’apposizione del timbro datario rientrasse tra le attribuzioni professionali di pertinenza dell’imputato, nell’ambito dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, e senza verificare le funzioni che egli esercitava in concreto e i rapporti istituzionali tra l’esercizio di tali funzioni e quelle proprie dell’ufficio di protocollo).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 28753/2008

Il privato che rediga materialmente una sentenza concorre nel reato di falso ideologico commesso dal giudice che attesti, con la sua sottoscrizione, la paternità del provvedimento.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22203/2008

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p. ), la condotta di colui che, in qualità di procuratore della Repubblica, ancorché sospeso da tali funzioni, appone una data anteriore a quella reale a un provvedimento di delega al compimento di indagini; né rileva, a tal fine, la non attualità della pubblica funzione, considerato che la previsione di cui all’art. 360 c.p. per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l’esistenza di questo pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell’imputato, affermando che nella specie l’illecito perpetrato si era potuto realizzare solo e proprio attraverso l’indebito perpetuarsi dell’esercizio di una pubblica funzione, in una data (dissimulata dalla falsità dell’attestazione ) in cui essa era già venuta meno in capo all’agente ).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 21839/2008

Integra il delitto di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico e non quello di cui all’art. 480 c.p. (falso ideologico in autorizzazioni amministrative ) la condotta dell’assistente dell’ufficio sanitario locale, il quale formi falsi libretti di idoneità sanitari destinati a marittimi in procinto di imbarcarsi, apponendovi le firme contraffatte dei medici e attestando falsamente la sottoposizione dei richiedenti alla visita medica e agli esami clinici preordinati al rilascio del medesimo libretto, considerato che l’autorità sanitaria competente al rilascio, in tal caso, non si limita a riprodurre attestazioni già documentate ma compie un’autonoma valutazione sullo stato di salute del richiedente; né assume rilievo, ai fini dell’esclusione dell’integrazione del delitto in questione, il fatto che il soggetto attivo non rivesta la qualità di funzionario ma quella di semplice assistente, in quanto, ai sensi del novellato disposto di cui all’art. 357 c.p., ciò che rileva è lo svolgimento in concreto della pubblica funzione, prescindendo dal rapporto di dipendenza del soggetto con l’ente pubblico e dalle sue caratteristiche. (Nella fattispecie il soggetto agente era addetto all’ufficio competente al rilascio del libretto sanitario con funzioni di compilatore materiale dei libretti e spesso di dirigente in assenza del titolare ).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 14256/2008

Integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta di colui che, in qualità di proprietario, amministratore o collaboratore di un’officina autorizzata alla revisione delle auto, attesti falsamente sul libretto di circolazione l’avvenuta revisione delle auto, in quanto contiene l’attestazione del pubblico ufficiale di un’attività direttamente compiuta o di un fatto avvenuto alla sua presenza; si tratta, infatti, di attività della P.A. disciplinata da norme di diritto pubblico (art. 80, commi primo — sedicesimo, c.s.) di guisa che a coloro che la svolgono è riservata la qualifica di pubblici ufficiali in quanto formano o concorrono a formare la volontà della P.A. per mezzo dei poteri certificativi ad essi conferiti dalla legge.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13558/2008

Integra il concorso di persone nel reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 110 e 479 c.p. ) e non quello di tentativo di induzione in inganno del pubblico ufficiale, autore del falso la condotta del destinatario di un provvedimento di abbattimento di animale che dichiari falsamente il decesso del bovino infetto, al veterinario della ASL, il quale, a sua volta, attesti falsamente, senza i dovuti controlli, l’esecuzione del provvedimento di abbattimento, in quanto il consapevole comportamento del privato concorre con efficacia causale nel determinare il reato di falso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10774/2008

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico per induzione (artt. 48 e 479 c.p.) — e non quello di falsità ideologica in certificati per induzione (artt. 480 c.p.) — la condotta di colui che dichiari falsamente l’avvenuta prestazione di giornate lavorative necessarie per beneficiare di prestazioni previdenziali, in quanto gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, previsti dalla L. n. 264 del 1949, da compilarsi a cura della commissione comunale per la manodopera agricola, sono atti pubblici che si distinguono dai certificati amministrativi poiché costituiscono documentazione di attività compiuta dal pubblico ufficiale alla quale la legge attribuisce valore costitutivo di diritti e di obblighi. (Nella specie, la Corte ha rilevato che dalla iscrizione in detti elenchi, che postula la verifica di determinate condizioni, deriva per gli iscritti il diritto a beneficiare di tutta la previdenza ed assistenza prevista dalle relative norme in materia di assegni familiari, assistenza sanitaria, indennità di disoccupazione e analoghe provvidenze).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4451/2008

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal p.u. in atto pubblico (art. 479 c.p.) — e non quello di falsità ideologica commessa dal p.u. in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.) — la condotta del medico di base che rediga una proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di un paziente del quale attesti falsamente l’alterazione psichica, senza sottoporlo a visita, considerato che il provvedimento che dispone il t.s.o. di un infermo di mente è adottato dal sindaco su proposta motivata di un medico, convalidata da un altro medico della struttura sanitaria pubblica, che si inserisce nell’attività della P.A. disciplinata dalla legge n. 180 del 1978 quale atto di impulso di natura costrittiva (derivando da esso l’obbligatoria soggezione del paziente ad ulteriori visite) di un procedimento amministrativo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3557/2008

La relazione di servizio dell’agente di polizia giudiziaria (nella specie, un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza) è atto pubblico fidefaciente pur quando è redatta in riferimento ad un episodio accaduto fuori dell’orario di servizio, sicché eventuali falsità del contenuto sono penalmente rilevanti senza che possa essere invocato, quale esimente, la regola del nemo tenetur se detegere per avere l’autore attestato il falso, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all’episodio oggetto della relazione di servizio.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 46982/2007

I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 42009/2007

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta di coloro che, in qualità rispettivamente di Presidente e di membro della Commissione speciale di cui all’art. 14 della L. n. 219 del 1981 — che assorbe le competenze della Commissione edilizia e che è preordinata alla determinazione e all’assegnazione, tramite il Sindaco, dei contributi previsti dalla suddetta legge per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari colpite dall’evento sismico — autorizzino varianti in corso d’opera, attestando la presenza di presupposti la cui inesistenza emerga dai grafici progettuali presentati con la domanda, contrastanti con la normativa urbanistica e la autorizzazione stessa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 37568/2007

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (art. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell’autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del soggetto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 35488/2007

Il falso ideologico in documenti a contenuto dispositivo può investire le attestazioni, anche implicite, contenute nell’atto e i presupposti di fatto giuridicamente rilevanti ai fini della parte dispositiva dell’atto medesimo, che concernano fatti compiuti o conosciuti direttamente dal pubblico ufficiale, ovvero altri fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 20550/2007

È configurabile il delitto di falso ideologico in un atto pubblico a contenuto dispositivo nella cui parte descrittiva, che costituisce presupposto necessario alle susseguenti determinazioni, si afferma volutamente l’esistenza di una situazione di fatto contraria al vero, anche quando tale atto dispositivo sia un provvedimento giurisdizionale, purchè la falsità della conclusione dispositiva assunta dal giudice dipenda non dalla invalidità delle argomentazioni, ma dalla falsità delle premesse fattuali dalle quali tali argomentazioni muovono.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 15773/2007

Ha natura di atto pubblico la attestazione di eseguita visita medico-oculistica e la conseguente diagnosi compiuta dal medico ospedaliero nell’esercizio delle sue funzioni. (Fattispecie nella quale il certificato medico rilasciato all’esito della visita ed attestante che il paziente aveva un visus naturale di 10 su 10 era funzionale al conseguimento dell’attestato di idoneità, necessario alla assunzione del richiedente la visita come vigile urbano).
In tema di falso ideologico in atto pubblico, con riferimento alle diagnosi ed alle valutazioni compiute dal medico, va ritenuto che anche tali giudizi di valore, al pari degli enunciati in fatto, possono essere non veritieri. Sicché, nell’ambito di contesti che implichino l’accettazione di parametri valutativi normativamente determinati o tecnicamente indiscussi, le valutazioni formulate da soggetti cui la legge riconosce una determinata perizia possono non solo configurarsi come errate, ma possono rientrare altresì nella categoria della falsità ideologica allorché il giudizio faccia riferimento a criteri predeterminati in modo da rappresentare la realtà al pari di una descrizione o di una constatazione. Ne consegue che è ideologicamente falsa la valutazione che contraddica criteri indiscussi o indiscutibili e sia fondata su premesse contenenti false attestazioni (Fattispecie in tema di misurazione della vista compiuta da medico ospedaliero nell’esercizio delle sue funzioni, con successivo rilascio di certificato medico attestante, contrariamente al vero, che il paziente visitato aveva un « visus» naturale di 10 su 10, certificato poi utilizzato per ottenere l’attestato di idoneità necessario all’assunzione quale vigile urbano).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13779/2007

Nel reato determinato dall’altrui inganno, non è configurabile, in capo all’autore mediato, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, allorché la dichiarazione sulla cui base l’atto è formato debba essere sottoposta a controllo e valutazione da parte della P.A., il cui eventuale errore non può farsi ricadere sul privato che non abbia compiuto alcuna alterazione della realtà fattuale. (Fattispecie relativa a pretesa falsità ideologica per induzione in errore, addebitata, in riferimento a domanda di trasferimento da docente, nella quale l’istante aveva dichiarato il possesso di titolo di precedenza, allegando il relativo documento giustificativo, sulla cui rilevanza ai fini dichiarati l’ufficio aveva omesso di esercitare i dovuti controlli).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7638/2007

In tema di appalti pubblici, integra il delitto di falso ideologico previsto dall’art. 479 c.p. l’attestazione, totalmente o parzialmente non veritiera, redatta dal direttore dei lavori circa il loro stato di avanzamento, per conto della committenza pubblica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7636/2007

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico — e non quello di falsità ideologica commessa dal P.U. in certificati o in autorizzazioni amministrative — la condotta di colui che, nella qualità di funzionario della ex USL, attesta falsamente, in una relazione inviata al Sindaco del Comune di pertinenza, di avere eseguito un sopralluogo presso il locale impianto fognario e di averne constatato la totale inefficienza, considerato che la falsa attestazione ha per oggetto un atto pubblico — non già un certificato amministrativo — ed, a tal fine, non ha rilievo la sua natura di atto interno inserito in un determinato iter procedurale, posto che può rivestire natura di atto pubblico allorché abbia rilevanza giuridica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4950/2007

La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione dell’importatore e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 c.p. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell’amministrazione doganale sia dovuta all’induzione in errore operata dal privato. (Nella specie le bollette doganali, relative all’importazione di banane da Paesi extracomunitari, riportavano falsamente come importatore non il nominativo del reale destinatario della merce, ma quello dell’intestatario del certificato di importazione, al fine di consentire al primo di godere del dazio di importazione agevolato spettante solo al secondo).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 545/2007

Integra gli estremi del reato di falso ideologico per induzione in atto pubblico (art. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di direttore dei lavori, appaltati dal comune, attesta, nei primi stati di avanzamento, erroneamente — per induzione del privato (nella specie imprenditore) e del geometra dello stesso Comune, in qualità di assistente di cantiere — l’avvenuta esecuzione di opere in realtà mai realizzate, considerato che, in tal caso, il predetto direttore dei lavori, basandosi sulle misurazioni e sui rilievi dell’assistente di cantiere, ha rappresentato una situazione di fatto più ampia di quella riportata in tali documenti, attestando l’effettiva corrispondenza al contratto dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice, sicché la falsa dichiarazione del mentitore è solo uno degli elementi che determina la falsa attestazione del soggetto ingannato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38153/2006

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del dipendente comunale che, in qualità di tecnico municipale e di direttore dei lavori, attesti falsamente l’ultimazione e l’esecuzione dei lavori in conformità alle prescrizioni contrattuali, considerato che dette attestazioni non costituiscono giudizio di valore, puramente soggettivo, ma giudizi del tutto oggettivi e tecnici vincolati al progetto approvato e preordinati a controllarne la regolare e fedele esecuzione, con la conseguenza che la valutazione, pur sussistente, presuppone un’inevitabile attività di constatazione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32009/2006

Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l’atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 29860/2006

La falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, assunta a presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l’atto, integra la fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 c.p. e non quella di cui all’art. 495 c.p. in quanto la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo ma è destinata a confluire nell’atto pubblico e rappresenta uno degli elementi che concorrono all’attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 25028/2006

Integra il delitto di cui all’art. 479 c.p. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico) — e non quello di cui all’art. 480 c.p. (falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di ispettore del lavoro, attesti falsamente in verbali della USL di avere effettuato ispezioni presso la sede di alcune ditte, considerato che tali verbali hanno natura di atto pubblico, in quanto attestano attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale o comprovano atti o fatti che abbiano luogo alla sua presenza e che, come tali, non rientrano nella nozione di certificato amministrativo, comprensiva di attività originali di verità o di scienza.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16497/2006

Poiché l’art. 49 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato non esige che la conoscenza della identità della parte sia personale, cioè anteriore all’attestazione, ma consente al notaio di raggiungere tale certezza «anche al momento dell’attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento» non può senz’altro affermarsi la falsità dell’attestazione di certezza allorquando il notaio abbia eseguito l’identificazione attraverso un falso documento esibito dalla parte interessata. (Nell’annullare con rinvio la sentenza affermativa di responsabilità, la Corte ha rilevato che il reato di falsità ideologica può però sussistere ove, in punto di fatto, restino accertate caratteristiche proprie del documento o altre circostanze idonee a far sorgere quantomeno il sospetto che si trattasse di documento falso).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 15983/2006

Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, documenti che, peraltro, non contengono manifestazioni dichiarative o di volontà riferibili alla P.A. (Fattispecie in cui gli imputati, pubblici dipendenti, si erano allontanati dal luogo di lavoro senza far risultare tale allontanamento, non dovuto a ragioni di servizio, attraverso la prescritta marcatura del cartellino).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13249/2006

In tema di falsità ideologica, l’inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto. A tal fine possono rilevare, accanto a condotte descrittive o constatative volte a rappresentare una distorta realtà fattuale, anche condotte di natura puramente valutativa ovvero prospettazioni fatte in assenza di parametri normativi predeterminati, quando le stesse provengano da soggetti la cui posizione istituzionale o le cui qualità professionali siano tali da suscitare ragionevole affidamento nel pubblico ufficiale. (Fattispecie di falso ideologico, nella quale la Corte ha ritenuto idonea per la configurabilità del reato la attestazione contraria a verità resa dal titolare dell’ufficio tecnico comunale circa l’esistenza di una «progettazione esecutiva» di lavori pubblici — la cui nozione all’epoca dei fatti non risultava ancora normativamente determinata — alla quale era seguita la relativa approvazione da parte del consiglio comunale).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 10377/2006

In materia di reati elettorali, la condotta del pubblico ufficiale (nella specie cancelliere presso il locale tribunale) che attesti falsamente l’autenticità delle firme contenute nella presentazione della lista dei candidati per le elezioni provinciali, integra il reato — derubricato in contravvenzione dall’art. 1 della L. n. 61 del 2004 — previsto dall’art. 90 del D.P.R. n. 570 del 1960, che sanziona le ipotesi di falso concernenti le sottoscrizioni delle liste elettorali e delle candidature con riguardo alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, a cui rinvia l’art. 8, comma secondo, L. n. 122 del 1951, relativo all’elezione del Consiglio provinciale; pertanto, non è applicabile a tale condotta la disciplina codicistica, nella specie l’art. 479 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 9793/2006

In tema di falso documentale, integra il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.), la condotta del docente di un centro studi, legalmente riconosciuto, che attesti falsamente la regolare frequenza di studenti di altri istituti privati alle lezioni — frequenza che consentiva di presentarsi agli esami finali per il conseguimento del diploma di Stato come alunni interni del predetto centro studi, in quanto tali esenti dall’esame preliminare su tutte le materie del corso —, mediante omessa indicazione delle assenze nei registri di classe, considerato che il professore di un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l’insegnamento è pubblica funzione e le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86 e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4695/2006

È configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico nella condotta di un sottufficiale della Guardia di finanza che, in calce all’inventario fornito dalla ditta in sede di verifica fiscale, attesti, falsamente, l’avvenuta distruzione della merce, in quanto si tratta di attestazione fidefaciente, proveniente da un pubblico ufficiale ed attestante un fatto avvenuto sotto la diretta percezione, o del quale si certifica, comunque, l’avvenuta realizzazione: di conseguenza, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 1491/2006

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell’art. 479 c.p. (e non quello in certificato amministrativo di cui all’art. 480 c.p.), la condotta del funzionario sanitario regionale che, nell’esercizio delle sue funzioni preordinate a controllare la regolarità tecnico-sanitaria delle richieste di rimborso presentate dalle cliniche convenzionate, ne attesti falsamente la regolarità, in quanto il visto di regolarità apposto su dette richieste è atto pubblico e non certificato amministrativo, considerato che esso non riproduce attestazioni già documentate ma attesta il risultato di un accertamento effettuato dal detto funzionario, che, pertanto riveste una propria autonoma efficacia giuridica, cui consegue la liquidazione del compenso al richiedente.
Sussiste il concorso materiale e non l’assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e quello di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) nel caso in cui la condotta del delitto di abuso d’ufficio non si esaurisca in quella del delitto di cui all’art. 479 c.p. ma vi siano due distinte condotte; ne deriva che tale concorso sussiste nel caso di false attestazioni in ordine alla regolarità di richieste di rimborso inoltrate da cliniche convenzionate cui consegua l’erogazione di indebiti compensi, in quanto, in tal caso, il falso è destinato ad occultare l’abuso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 45225/2005

Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non anche quella di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d’ufficio — desumibile dalla esplicita riserva «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» contenuta anche nella nuova formulazione dell’art. 323 c.p., dovuta alla legge n. 234 del 1997 — implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l’agente deve rispondere e non anche dell’abuso d’ufficio, da considerare assorbito nell’altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni giuridici protetti dalle due norme incriminatrici.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 44308/2005

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del tecnico comunale che, in esito all’accertamento tecnico, ometta di indicare nelle certificazioni rilasciate al privato l’esistenza, nella zona interessata dalla costruzione, di vincoli ambientali o paesaggistici.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 44020/2005

È atto pubblico la proposta di delibera formulata dal sindaco, posto che proviene, pur come atto interno, da un organo che opera sulla base della specifica competenza funzionale e concorre a realizzare l’atto conclusivo, costituente la manifestazione del potere pubblicistico.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38965/2005

Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non quello di cui all’art. 480 c.p. (falso ideologico in certificati o autorizzazioni amministrative), la condotta del tecnico comunale, il quale attesti, apponendo il timbro della Commissione edilizia, il deposito di elaborati progettuali relativi alla edificazione di una stazione radio, rappresentando così falsamente che detti elaborati sono stati sottoposti al controllo della Commissione, le cui attestazioni sono idonee ad influire sulla conoscenza e sulle determinazioni della P.A., con la conseguenza che esse rivestono autonoma rilevanza penalistica, indipendentemente dalla circostanza che possano portare ad un provvedimento finale avente natura di mera autorizzazione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38083/2005

In tema di atto pubblico, è tale il verbale che attesti lo svolgimento della seduta di un organo della P.A. (In motivazione la Corte ha rilevato che è inconferente il fatto che il contenuto del verbale non fosse destinato ad essere riprodotto in atti diversi o che l’organo amministrativo di cui si era attestata falsamente la riunione — nella specie, la giunta esecutiva di un istituto professionale — fosse privo di poteri decisori).
Integra il reato di falsità materiale, assorbente quello di falsità ideologica, la formazione di un verbale attestante l’espletamento di una riunione non svolta. (Fattispecie relativa alla condotta del funzionario amministrativo di un Istituto scolastico consistita nel concorrere a formare un verbale in cui era stata fatta apparire come tenuta una riunione della giunta esecutiva dell’Istituto medesimo. La Corte ha osservato che l’operatività dell’art. 479 c.p., nella specie della «attestazione falsa di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità», presuppone la necessità della formazione grafica del documento e cioè che si sia effettivamente svolta la attività dell’organo della P.A. da attestare a verbale).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 34333/2005

In tema di falsità ideologica,l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche ai suoi presupposti necessari (cosiddette attestazioni implicite), tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa della attestazione, poiché in tal caso occorre legalmente fare riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto stesso. (Fattispecie riguardante la attestazione, sul registro di classe, della assenza di alcuni alunni, dalla quale è stata ricavata la implicita attestazione della preventiva verifica della presenza degli altri e conseguentemente, data la falsità di tale ultima evenienza, la sussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p.).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 24872/2005

È tuttora configurabile il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso di falsa attestazione, da parte del pubblico ufficiale, dell’avvenuta apposizione, in sua presenza, della firma dell’interessato in calce ad una dichiarazione sostitutiva di certificazione, nulla rilevando in contrario che, in base all’attuale normativa, detta firma non necessiti di autenticazione.
In tema di falsità in atti, l’abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968 n. 15 (attuata in via generale, da ultimo, dall’art. 77 del D.L.vo 28 dicembre 2000 n. 445), in seguito alla quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve piú essere autenticata dal pubblico ufficiale, non comporta l’inutilità del falso eventualmente compiuto mediante l’autenticazione, in quanto quest’ultima, ancorchè non piú richiesta, può potenziare l’efficacia probatoria di cui l’atto è dotato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che aveva ravvisato la sussistenza del reato di cui all’art. 479 c.p. in relazione alla falsa attestazione della presenza davanti al notaio del richiedente, in sede di autentica della sottoscrizione e della fotografia apposte sulla domanda di rinnovo del passaporto).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22694/2005

Non è innocua la falsità ideologica consistente nella omessa attestazione, sulla cartella clinica, di un prelievo ematico che abbia preceduto l’amniocentesi, posto che la cartella è atto pubblico che esplica la funzione di diario dell’intervento medico ed anche dei relativi fatti clinici rilevanti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22672/2005

Posto che la relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria è atto pubblico per il quale si configura, in caso di falsità ideologica, il reato di cui all’art. 479 c.p., deve escludersi che la rilevanza penale del fatto possa venir meno in applicazione del principio nemo tenetur se detegere posto che la finalità dell’atto pubblico, da individuarsi nella veridicità erga omnes di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all’interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la utilizzabilità di una relazione di servizio in cui l’agente aveva ricostruito, in modo difforme dal vero, circostanze di un incidente mortale che in seguito gli era stato addebitato, assieme alla falsità ideologica, a titolo di omicidio volontario).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 19924/2005

Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari è un atto pubblico; ne deriva che commette il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p. il soggetto che alleghi dati non corrispondenti al vero, inducendo in errore con l’inganno il pubblico ufficiale, per ottenere la concessione del permesso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16503/2005

In tema di reati contro la fede pubblica, la falsa attestazione sui fogli di presenza da parte di un dipendente di ente pubblico circa la propria presenza in ufficio integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico. (Ribadendo il principio la Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato e ha precisato, relativamente alla dedotta circostanza difensiva che l’allontanamento dal lavoro era finalizzato allo svolgimento di altre funzioni istituzionali, che non può ritenersi sussistere nella specie l’ipotesi del falso innocuo, posto che, indipendentemente da tali altre funzioni, il pubblico dipendente continua a percepire la retribuzione anche durante il periodo di abbandono del servizio).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16010/2005

In tema di falsità ideologica, l’incompetenza relativa del pubblico ufficiale — ravvisabile allorché l’atto sia compiuto da un pubblico ufficiale facente parte dell’organo cui la norma attribuisce il relativo potere, ma privo di specifiche attribuzioni, come nel caso in cui sia addetto a funzioni diverse ovvero ad un diverso ufficio territoriale — non determina l’inesistenza dell’atto pubblico (come nell’ipotesi di incompetenza assoluta) ma semplicemente la sua annullabilità, con la conseguenza che, fino alla pronuncia di annullamento, l’atto esiste ed è produttivo di effetti e non viene meno la tutela penale avente ad oggetto l’attitudine probatoria del documento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato il delitto di falsità ideologica nei confronti di un dipendente comunale, con funzioni di capo settore dell’ufficio tecnico del Comune — per avere falsamente attestato che era stato apposto un manifesto, con il quale l’autorità comunale aveva espresso l’intenzione di acquisire locali idonei al funzionamento di una scuola elementare e che l’offerta più confacente alle esigenze dell’amministrazione era quella avanzata da una data impresa —, considerando priva di rilievo la circostanza che l’atto incriminato rientrasse nella competenza specifica del segretario generale del Comune, essendo l’imputato estraneo al settore dei contratti, trattandosi, comunque, di incompetenza relativa).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 15271/2005

In tema di falsità documentali, il pubblico dipendente che chieda il rimborso delle spese di missione non agisce neppure indirettamente per conto della P.A., ma opera come mero soggetto privato del rapporto contrattuale che lo lega all’amministrazione di appartenenza; ne deriva che, in tal caso, egli non esprime la volontà o la conoscenza della P.A. ma rappresenta esclusivamente un proprio interesse privato, senza attestare alcunché in ordine all’attività della P.A., e, quindi, non redige un atto pubblico ma un atto privato, con la conseguenza che non rientra nell’area del falso punibile la condotta del pubblico dipendente che, avendo effettivamente compiuto una missione fuori sede, chieda il rimborso delle spese in misura superiore a quelle sostenute.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12827/2005

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la falsa attestazione effettuata dal responsabile di un laboratorio convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, sui prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla Unità sanitaria locale (ora A.S.L.), in quanto il medico convenzionato — concorrendo a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria ed esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi — è un pubblico ufficiale ed i predetti prospetti riepilogativi — essendo destinati ad attestare il regolare espletamento di accertamenti sanitari e costituendo, nel contempo, titolo in forza del quale sorge, in favore del titolare della convenzione, il diritto al pagamento delle prestazioni documentate — hanno la natura di atti pubblici.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 11669/2005

I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l’interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e solo di riflesso ledono l’interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato e non è perciò legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 48283/2004

L’attestazione di invalidità civile totale o di una sua percentuale che non sia rispondente alla realtà, ove non fondata su un metodo di accertamento scientifico incontroverso, costituisce condotta rilevante come falsità ideologica in atto pubblico, in quanto l’atto in questione opera una qualificazione rilevante nei rapporti giuridici ed è perciò vincolato a parametri al cui rispetto è ancorata la tutela della pubblica fede. (Fattispecie nella quale la Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile aveva attestato un grado di riduzione permanente della invalidità superiore a quello poi risultato effettivo, senza previa analisi strumentale e supporto documentale sanitario ossia senza aver fatto riferimento a parametri di legge o ad una prassi clinica incontroversa, cosicché la Corte ha affermato che i responsabili di tale scelta avevano accettato il rischio di non rispondenza al vero di quanto attestato).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 44288/2004

Non costituisce il reato di falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte del dipendente, del cartellino segnatempo in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro, atteso che tale strumento di verifica della presenza nell’orario di lavoro non può essere considerato rappresentativo di un unitario atto di attestazione del periodo di tempo complessivamente speso in ufficio dal dipendente, bensì di distinti atti di attestazione, ciascuno relativo alle ore di ingresso e di uscita dall’ufficio.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 43844/2004

Agli effetti della tutela penale, il cartellino, i fogli di presenza o le schede magnetiche concernenti l’attività lavorativa di un dipendente di un ente pubblico costituiscono «atti pubblici» in senso lato a norma degli articoli 476 e 479 c.p. in quanto posti in essere da soggetti muniti di poteri certificatori e destinati a produrre effetti per la P.A. Ne consegue che ogni falsa attestazione o alterazione di tali atti rende configurabili i delitti previsti dai citati articoli 476 e 479 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 42245/2004

In tema di falsità ideologica, configura il reato di cui all’art. 479 c.p. la falsa attestazione di aver prestato servizio compiuta dal dipendente di un’azienda sanitaria locale (nella fattispecie: tecnico di radiologia alle dipendenze dell’Azienda di Alta specializzazione della Regione Sicilia) sottoscrivendo il foglio di presenza e facendo timbrare il proprio cartellino da terzi, attesa la funzione pubblica esercitata dall’imputato (non esclusa dal rapporto privatistico di lavoro) e in ragione del carattere di atti pubblici di tali documenti finalizzati anche a consentire il controllo sulle modalità in cui si esplica l’assistenza sanitaria, funzione essenziale dello Stato e della Regione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 40827/2004

In tema di errore determinato da altrui inganno, il privato non risponde dell’atto ideologicamente falso costituito dal pubblico ufficiale il quale dia per certa una certa qualificazione edificatoria della zona sulla base di quanto sottopostogli dal privato medesimo, allorché quest’ultimo si sia limitato esclusivamente ad allegare un grafico informale dell’area a corredo della propria istanza di concessione edilizia: il privato può ritenersi infatti autore mediato del delitto solo a condizione che abbia dolosamente indotto in equivoco (eludendone le possibilità di controllo) il pubblico ufficiale, a questi, in ogni altro caso, spettando il potere-dovere di verificare la corrispondenza tra la rappresentazione data dal richiedente e il piano regolatore dell’area.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 32445/2004

La sottoscrizione, da parte del dirigente di un ufficio pubblico (nella specie Conservatoria del Registro — Archivio Notarile), dei fogli di presenza dei dipendenti, effettuata in assenza di un effettivo controllo del personale in ufficio, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), posto che il momento perfezionativo dell’atto pubblico costituito dal foglio di presenza coincide con la sottoscrizione dell’interessato, il quale autocertifica un fatto produttivo di effetti giuridici rilevanti, sul versante sia dei rapporti interni che di quelli esterni, mentre non sussiste alcun obbligo di controllo, positivamente sancito, che gravi sul dirigente in ordine all’apposizione della firma dei dipendenti in sua presenza, con la conseguenza che egli si limita ad una mera attestazione della regolarità estrinseca dell’atto, assolvendo così ad un onere procedimentale che è presupposto ai fini della liquidazione delle competenze retributive.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 27770/2004

In tema di falso ideologico in atto pubblico, pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilità di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendo che il fatto non costituisse reato, la sentenza di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità del presidente e di taluni componenti del comitato di gestione di una USL per avere essi attestato, in una delibera, che il comando presso detta USL di una dipendente inserita nell’organico di altra USL era stato « regolarmente prorogato» laddove un formale provvedimento di proroga non vi era stato, pur avendo sempre continuato, la dipendente, a prestare servizio presso la sede cui era stata comandata, con periodica rinnovazione della richiesta di comando, corredata dei favorevoli pareri dei due organismi interessati, senza che ciò avesse dato luogo ad alcuna manifestazione di contrarietà da parte dei competenti organi regionali).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 27509/2004

Agli effetti della tutela penale, vanno considerati atti pubblici i fogli di presenza ed i «marcatempo» dei pubblici dipendenti e, in genere, di tutti i soggetti che esercitano una pubblica funzione, pur se legati all’ente pubblico da un rapporto di tipo convenzionale. Ne deriva che ogni falsa attestazione contenuta negli atti summenzionati rende configurabile, a carico del suo autore, il reato di falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. (principio affermato, nella specie, con riguardo a false attestazioni circa l’orario di ingresso nel luogo di lavoro da parte di un dipendente comunale, legato all’ente da un contratto definito di natura pubblicistica).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 26041/2004

Il falso ideologico postula necessariamente l’occultamento della situazione reale: ne consegue che commette il reato il pubblico ufficiale il quale, nell’ambito della competenza specifica del proprio ufficio, rediga un parere tecnico volontariamente non corrispondente al vero, e sulla base del quale la P.A. assuma la decisione di concedere una variante alla concessione edilizia rilasciata ad un privato. (Nella fattispecie nel parere si attestava che la richiesta variante avrebbe implicato una diversa distribuzione interna dei piani dell’edificio, mentre dagli atti era poi emerso che la variante avrebbe in realtà comportato una diversa destinazione d’uso dei locali).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23320/2004

In tema di appalto di opere pubbliche, il verbale di consegna dei lavori di cui all’art. 10 D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 costituisce l’atto con cui la P.A. pone l’appaltatore in condizione di dare inizio all’opera, postulando pertanto l’effettiva messa a disposizione da parte del committente delle aree su cui l’opera deve essere eseguita. Ne consegue che un’inveritiera attestazione di consegna, anche solo in relazione a taluno degli immobili oggetto del contratto, realizza l’ipotesi di falso in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 23176/2004

Concorre nel delitto di falso ideologico in atto pubblico, proprio del pubblico ufficiale, anche il privato che abbia agito per il medesimo fine, sia intervenendo all’atto, sia istigando il pubblico ufficiale o rafforzandone il proposito delittuoso.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 21083/2004

Integra gli estremi della falsità ideologica in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta del privato che — avendo chiesto alla Regione l’erogazione di un contributo straordinario per l’abbattimento di tutti i bovini affetti da brucellosi — ne occulti alcuni alla visita degli ispettori, così da ottenere dal veterinario ufficiale la certificazione contenente l’attestazione che l’intero allevamento era indenne da tubercolosi e brucellosi, fondata sulla falsa premessa che tutti gli animali erano stati visitati e quelli infetti abbattuti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 16690/2004

In tema di falso ideologico, non integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 479 c.p. la condotta del direttore dei lavori che falsifichi, in concorso con il geometra dell’Ufficio tecnico comunale, i verbali di sopralluogo necessari per il conseguimento dell’autorizzazione di agibilitào abitabilità dell’immobile, attestandone falsamente la conformità alle previsioni progettuali, qualora egli sia stato incaricato, in qualità di professionista privato, di presiedere allo svolgimento delle opere, al fine dei necessari controlli sulla loro esecuzione a carico dell’appaltatore, in quanto la qualifica di pubblico ufficiale compete solo al direttore dei lavori di un’opera pubblica che, per conto di una pubblica committenza, attesti l’effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 15001/2004

La fattispecie criminosa di cui all’art. 100 del Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957 (formazione di liste false di elettori o candidati edi altri atti destinati alle operazioni elettorali) si pone, a ragione dell’enunciata caratteristica dell’atto oggetto del falso, in rapporto di specialità con le fattispecie di relative alla falsità previste nel codice penale; non è pertanto ammissibile alcun concorso formale tra detto reato ed il reato di falso ideologico ex art. 479 c.p. in relazione alla condotta di un cancelliere che abbia falsamente attestato l’autenticità delle firme degli elettori nella presentazione della lista dei candidati, in quanto tale falsa autenticazione comporta la falsità della lista elettorale, punita dal citato art. 100 del Testo unico in materia elettorale.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7329/2004

In tema di falso ideologico, il libretto delle misure e gli stati di avanzamento dei lavori pubblici sono atti pubblici, con la conseguenza che la condotta del geometra presso l’ufficio tecnico comunale che abbia apposto in essi false attestazioni, indicando come eseguiti lavori non eseguiti o solo parzialmente eseguiti o, comunque, eseguiti in modo difforme dalle previsioni, inducendo in errore il direttore dei lavori, integra gli estremi del reato di cui agli art. 48 e 479 c.p.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6250/2004

In tema di immigrazione clandestina, nella previsione di cui all’art. 12, comma primo, D.L.vo n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), l’inciso «salvo che il fatto non costituisca più grave reato» presuppone, perché operi il meccanismo dell’assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse. Ne consegue che il delitto di cui all’art. 12 D.L.vo n. 286 del 1998 non può essere assorbito dal più grave reato di falso, in quanto il primo sanziona il compimento di attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pubblico è reato contro la fede pubblica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6246/2004

In tema di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.), ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto né l’animus nocendi né l’animus decipiendi, in quanto il delitto è perfetto non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, ma addirittura anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.
Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico l’ipotesi in cui il pubblico ufficiale attesti falsamente, in sede di protocollo, la data di adozione del decreto di congedo ordinario di un dipendente pubblico, a prescindere dalla mancanza di effetti pregiudizievoli per quest’ultimo, considerato che le falsità inerenti all’atto di protocollo sono strettamente attinenti alla sua funzione, che è quella di attestare i dati in esso indicati, sì che ad esso rimane estranea la fattispecie del falso innocuo.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 6125/2004

Integra il reato di cui agli articoli 48 e 479 c.p. (falso ideologico in atto pubblico), la falsa attestazione dei requisiti necessari, e, in particolare, di recapiti e referenti in Italia, al fine di ottenere permessi di soggiorno provvisori per fini umanitari, indicazioni queste richieste dall’Autorità amministrativa, in forza dell’art. 1, comma quinto, del D.L. n. 416 del 1989, convertito in legge n. 39 del 1990, vigente all’epoca dei fatti, con la conseguenza che l’attestazione viene assunta dal pubblico ufficiale a presupposto di fatto dell’atto pubblico, del quale l’atto è destinato a provare la verità.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 4618/2004

Sono atti pubblici gli atti redatti dalla commissione c.d. di prequalificazione, istituita su incarico della Giunta municipale, in quanto, ai fini del delitto di cui all’art. 479 c.p., non ha rilievo la distinzione tra atti con efficacia interna e atti destinati a spiegare effetti esterni, in quanto anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all’attività espletata dalla P.A., nè rileva il fatto che il documento contenente la falsa attestazione non sia previsto da un’espressa norma che ne indichi i requisiti di forma, nè che esso debba essere riprodotto in atti diversi e successivi, posto che anche gli atti atipici possono rientrare nella categoria dell’atto pubblico. (Nella specie la falsa attestazione è consistita nella sottoscrizione di un verbale nel quale si assume, contrariamente al vero, la presenza di tutti i componenti della commissione).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2577/2004

Il verbale di riunione del collegio dei docenti rappresenta un atto autonomo e giuridicamente perfetto, a prescindere dalla cosiddetta approvazione, ed integra — ove contenga false attestazioni — il delitto di cui all’art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 49417/2003

Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale — conforme o meno allo schema tipico — ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva qualificato come atto pubblico la richiesta di un parere, rivolta dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale a quello legale, in merito ad una concessione edilizia, in quanto tale atto proveniva da un pubblico ufficiale e investiva un’altra unità operativa comunale del compito di esprimere una valutazione legale, rilevante e decisiva ai fini dell’emanazione del provvedimento di concessione edilizia).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 39065/2003

In tema di reati contro la fede pubblica, anche a seguito del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 che ha “privatizzato” il rapporto di pubblico impiego, il cartellino orario e la scheda magnetica che attestano l’attività prestata dai medici nel presidio ospedaliero — equiparabili al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente — costituiscono a tutti gli effetti atto pubblico, in quanto rientrano nell’attività certificativa che determina effetti rilevanti per la Pubblica Amministrazione, sia per quel che concerne la prova della presenza del sanitario sul posto di lavoro, sia in ordine al controllo dell’attività di assistenza sanitaria fornita dall’ente ospedaliero, preordinato a garantire un grado sufficiente di prestazioni sanitarie, quale espressione di una funzione considerata essenziale dallo Stato e dalla Regione. Ne consegue che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del medico ospedaliero che — facendo timbrare o “smarcando” le schede marcatempo — abbia attestato di essere presente in ospedale in orari in cui, invece, era assente.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 26994/2003

In tema di falsità documentale, la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco, riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati, integra il delitto di cui all’art. 479 c.p. (oltreché l’eventuale concorso nel reato di cui all’art. 486 c.p., quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita), in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura, in realtà non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d’ufficio, e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato, la falsa accusa, rivolta ad un notaio, d’avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito da terzi).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 22021/2003

In caso di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che, ai fini del conseguimento di una concessione in sanatoria, attesti falsamente la data di ultimazione delle opere edilizie eseguite, il dichiarante si rende autore diretto di falso, ai sensi dell’art. 483 c.p., ma non può, al tempo stesso, ritenersi, a norma degli artt. 48 e 480 (o 479) c.p., autore indiretto o mediato della falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale che rilasci la concessione in sanatoria sul presupposto di quella falsa attestazione. Ed infatti, salvo autonomo accertamento, a cura del sindaco, della verità del fatto dichiarato dal privato, la concessione anzidetta è intesa ad accertare l’esistenza non già di quello stesso fatto, bensì dell’atto pubblico nel quale sia stata trasfusa la dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta del privato. (Nel caso di specie, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che, riformando la pronuncia assolutoria del primo giudice, aveva condannato l’imputato sia per il reato di cui all’art. 483 che per quello di cui agli artt. 48-479 c.p.)

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 21355/2003

La bolletta doganale di importazione ha natura di atto pubblico e costituisce fattispecie documentale a formazione progressiva in quanto trae origine dalla dichiarazione di parte — formata dall’interessato e presentata nei modi e alle condizioni di legge (art. 56 e 57 D.P.R. n. 43 del 1973), a cura dello spedizioniere doganale o da un suo procuratore — e si perfeziona, dopo i dovuti controlli, con l’attestazione da parte del pubblico ufficiale — il quale non si limita a recepire le indicazioni del privato, ma effettua sulle stesse una verifica della quale dà atto specificamente — della conformità delle dichiarazioni documentali alla situazione riscontrata. Ne consegue che ricorre il delitto di cui agli articoli 48 e 479 c.p. ogni qualvolta la falsità delle attestazioni compiute dal funzionario dell’amministrazione doganale sia dovuta all’induzione in errore operata dal privato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 20073/2003

Ricorre il reato di falso ideologico in atto pubblico nell’ipotesi di atto a contenuto dispositivo nel quale la parte descrittiva, nel documentare una certa realtà, quale necessario presupposto delle relative determinazioni, attesta l’esistenza di una situazione di fatto o di diritto contraria al vero; in tal modo, si genera su di essa l’affidamento dei terzi, in quanto si tratta di attestazione fidefacente proveniente da un pubblico ufficiale (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato le statuizioni penali di condanna a carico di alcuni componenti di una giunta comunale che avevano disposto la proroga del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sul presupposto giustificativo che la relativa discarica avesse raggiunto un soddisfacente grado di efficienza, benché le condizioni di grave precarietà della stessa fossero state già riscontrate in sede amministrativa e giudiziaria).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12789/2003

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, i fogli di presenza per attestare l’orario d’inizio e di fine dell’attività lavorativa e il registro dei permessi non possono essere considerati atti pubblici, in quanto documentano una tipologia di dati che rilevano in via diretta ed immediata unicamente ai fini della retribuzione ovvero del regolare svolgimento della prestazione di lavoro e solo indirettamente perseguono finalità pubblicistiche di controllo sul regolare svolgimento del servizio nel suo complesso; ne consegue che, nel caso di false annotazioni su tali documenti, deve escludersi la sussistenza del reato di falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p. (nell’affermare tale principio, la Corte ha precisato che la privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti — nella specie si trattava di due impiegati dell’ufficio delle imposte dirette — impone di distinguere gli atti che sono espressione della pubblica funzione o del pubblico servizio, direttamente strumentali al conseguimento degli obiettivi dell’ente pubblico, da quelli strettamente attinenti alla prestazione lavorativa, rilevanti esclusivamente sul piano contrattuale).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 7390/2003

La falsa dichiarazione resa dal privato al funzionario doganale, in relazione alla merce trasportata, configura il reato di falso ideologico di cui agli artt. 48 e 479 c.p., non solo nell’ipotesi in cui sia stata omessa l’ispezione, ma anche nel caso in cui il funzionario abbia proceduto ad una visita parziale delle merci, a seguito della quale abbia rilasciato la dichiarazione di conformità in relazione alla merce non ispezionata e risultata, successivamente, non conforme al dichiarato, trattandosi di una condotta diretta a provocare il rilascio di una falsa attestazione del pubblico ufficiale, in conseguenza dell’induzione in errore provocata dalla falsa dichiarazione dell’interessato.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 3942/2003

Le relazioni di servizio formate dagli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria, poiché destinate ad attestare che il pubblico ufficiale ha espletato una certa attività, o che determinate circostanze sono cadute nella sua diretta percezione, costituiscono agli effetti della legge penale atti pubblici fidefacienti.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 2024/2003

In tema di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.), costituisce atto pubblico il documento redatto dal sanitario di guardia medica di emergenza territoriale che, intervenuto su richiesta del privato, descriva le operazioni compiute, quale mandatario della struttura pubblica.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 38846/2002

È atto pubblico, nel caso di opere commissionate dalla pubblica amministrazione, il registro contabile dei lavori di appalto, in quanto documento tenuto dal direttore dei lavori circa i fatti di cui forma attestazione in vista del conto finale e dunque della regolazione del credito dell’appaltatore nei confronti dell’amministrazione.

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 31696/2001

Ai fini della configurabilità del delitto di falso in atto pubblico di cui all’art. 479 c.p., il registro cronologico degli effetti cambiari dell’ufficiale giudiziario costituisce atto pubblico, anche se difetta della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale, poiché questa non è requisito essenziale del documento e l’atto è pacificamente riferibile al pubblico ufficiale da cui è formato. (Fattispecie in tema di registro cronologico degli effetti cambiari — c.a. mod. «D» — informatizzato).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 13623/2001

A seguito della abrogazione dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (disposta dall’art. 3, comma 10 della legge 15 maggio 1997, n. 127), la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non necessita più di autenticazione; ne consegue che il venir meno della antigiuridicità del fatto trasforma il falso punibile in falso innocuo, in quanto inidoneo a vulnerare l’interesse tutelato dalla genuinità del documento e non più idoneo a conseguire uno scopo antigiuridico, nonché irrilevante ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale un notaio era stato condannato per il delitto ex art. 479 c.p. per avere falsamente attestato essere avvenuta in sua presenza la sottoscrizione in calce a richiesta di rilascio di un passaporto).

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 12685/2000

Configura il reato ex art. 479 c.p. la realizzazione di opere pubbliche difformi da quelle indicate nella descrizione di «stato di avanzamento dei lavori», il quale riveste natura di atto pubblico, anche qualora si sia agito nella convinzione che la variante relativa alle opere difformi sarebbe stata approvata ed anche qualora si sia provveduto alla contabilizzazione degli importi relativi allo stato di avanzamento in «partita provvisoria». (Nel caso di specie la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, direttori dei lavori di un complesso sportivo comunale polivalente, i quali procedevano alla realizzazione dei lavori contemplati in un progetto di variante da loro presentato e successivamente rigettato dal Coreco, omettendo di provvedere ad alcune opere previste nell’originario progetto).

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze