Art. 479 – Codice penale – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 40395/2025
In tema di falso documentale, il registro delle prestazioni effettuate presso il servizio di guardia medica del medico di turno ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata, in quanto destinato a garantire la pubblica certezza in merito al numero, alle caratteristiche ed alle modalità esecutive degli interventi operati.
Cass. civ. n. 36436/2025
Il delitto di falso ideologico che ha ad oggetto un documento informatico si perfeziona nel luogo in cui il suo autore ne effettua l'inserimento nel "server" dell'ufficio periferico e non in quello in cui è collocato l'elaboratore centrale, atteso che il sistema telematico di gestione dei dati condivisi, per la sua idoneità a rendere disponibili le informazioni nei confronti di tutti gli utenti abilitati in condizioni di parità, resta unitario, a prescindere dalle peculiarità della sua architettura.
Cass. civ. n. 29461/2025
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico fidefacente la condotta del legale rappresentante del Centro di assistenza agricola (C.A.A.) che, nel ricevere la domanda unica di pagamento di contributi comunitari e nel formare la scheda di valutazione, attesti falsamente la presenza degli allegati volti a documentare la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti per ottenere i predetti contributi nonché il deposito dei medesimi presso gli uffici del Centro. (In motivazione la Corte ha precisato che il C.A.A. è ente di diritto pubblico, in quanto ad esso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha trasferito i suoi poteri per effetto di apposita convenzione, e che il legale rappresentante del Centro riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio in forza delle funzioni attribuite dalla legge a tale tipologia di ente).
Cass. civ. n. 11928/2025
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, nell'ordine di servizio e di uscita di una vettura in uso alla sezione di polizia giudiziaria, attesta falsamente l'uso del mezzo per finalità istituzionali in luogo di quelle private.
Cass. civ. n. 10398/2025
In tema falso ideologico, hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva attribuito natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame).
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 7397/2024
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull'esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull'origine causale degli stessi - nella specie, sinistro stradale - quando non si tratti di fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. civ. n. 5861/2014
La falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza, sia pure con riferimento alla sussistenza di alcuni presupposti necessari per l'adozione dell'atto, fra i quali rientra la legittimazione del difensore a compiere attività processuali, fondata sull'esistenza di una valida procura "ad litem", in mancanza della quale il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la inammissibilità dell'azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico indotto nel comportamento di alcuni avvocati che, falsificando le firme di soggetti ignari sui mandati "ad litem", avevano iniziato numerosissimi contenziosi giudiziari per richiedere la restituzione delle spese di spedizione e/o dei canoni di abbonamento ad una società di gestione telefonica, ottenendo sentenze di accoglimento della domanda).
Cass. civ. n. 16368/2011
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), la condotta di colui che, in qualità di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, attesti falsamente la sussistenza di turbe comportamentali e psichiche tali da richiedere un trattamento sanitario obbligatorio, trattandosi di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della P.A. in materia sanitaria, esercitando per conto di quest'ultima poteri certificativi.
Cass. civ. n. 19/2010
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione della durata e delle modalità dell'impiego di dipendenti di un ente pubblico, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente. (Fattispecie concernente relazioni redatte da appartenente alla polizia provinciale e attestanti interventi mai effettuati).
Cass. civ. n. 38226/2008
Il permesso di soggiorno rilasciato a cittadini extracomunitari costituisce un atto pubblico, per cui è configurabile il reato di tentato falso ideologico in atto pubblico per induzione nel caso in cui taluno tenti di ottenere la concessione del permesso mediante false dichiarazioni o attestazioni.
Cass. civ. n. 46982/2007
I delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli, in tal caso, riveste la qualità di persona offesa dal reato e, in quanto tale, è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.
Cass. civ. n. 32009/2006
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero.
Cass. civ. n. 16010/2005
In tema di falsità ideologica, l'incompetenza relativa del pubblico ufficiale — ravvisabile allorché l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale facente parte dell'organo cui la norma attribuisce il relativo potere, ma privo di specifiche attribuzioni, come nel caso in cui sia addetto a funzioni diverse ovvero ad un diverso ufficio territoriale — non determina l'inesistenza dell'atto pubblico (come nell'ipotesi di incompetenza assoluta) ma semplicemente la sua annullabilità, con la conseguenza che, fino alla pronuncia di annullamento, l'atto esiste ed è produttivo di effetti e non viene meno la tutela penale avente ad oggetto l'attitudine probatoria del documento. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ravvisato il delitto di falsità ideologica nei confronti di un dipendente comunale, con funzioni di capo settore dell'ufficio tecnico del Comune — per avere falsamente attestato che era stato apposto un manifesto, con il quale l'autorità comunale aveva espresso l'intenzione di acquisire locali idonei al funzionamento di una scuola elementare e che l'offerta più confacente alle esigenze dell'amministrazione era quella avanzata da una data impresa —, considerando priva di rilievo la circostanza che l'atto incriminato rientrasse nella competenza specifica del segretario generale del Comune, essendo l'imputato estraneo al settore dei contratti, trattandosi, comunque, di incompetenza relativa).
Cass. civ. n. 11669/2005
I delitti contro la fede pubblica offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico, costituito dalla tutela della genuinità materiale e della veridicità ideologica di certi documenti e solo di riflesso ledono l'interesse del singolo, il quale non riveste perciò la qualità di persona offesa dal reato e non è perciò legittimato ad opporsi alla richiesta di archiviazione del P.M.
Cass. civ. n. 49417/2003
Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale — conforme o meno allo schema tipico — ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva qualificato come atto pubblico la richiesta di un parere, rivolta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale a quello legale, in merito ad una concessione edilizia, in quanto tale atto proveniva da un pubblico ufficiale e investiva un'altra unità operativa comunale del compito di esprimere una valutazione legale, rilevante e decisiva ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione edilizia).
Cass. civ. n. 26994/2003
In tema di falsità documentale, la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco, riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati, integra il delitto di cui all'art. 479 c.p. (oltreché l'eventuale concorso nel reato di cui all'art. 486 c.p., quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita), in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura, in realtà non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d'ufficio, e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato, la falsa accusa, rivolta ad un notaio, d'avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito da terzi).
Cass. civ. n. 11230/2000
Il reato di falsità ideologica in atti pubblici è configurabile anche con riguardo ad atti dispositivi o negoziali della pubblica amministrazione qualora questi, oltre a contenere una manifestazione di volontà, si riferiscono ad una precisa situazione, della cui esistenza fanno indirettamente fede. Tale situazione è necessariamente presupposta quando il provvedimento non può essere emanato senza la sua ricorrenza: l'atto stesso allora di per sè rigenera un affidamento su quest'ultima. Quando invece l'adozione del provvedimento risulta rimessa della legge ad apprezzamento così discrezionale per cui non sono state determinate preventivamente le situazioni che possono causarlo, occorre che testualmente l'atto enunci il presupposto della sua emanazione onde fare pubblicamente fede dell'esistenza di tale presupposto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che si dovesse ravvisare il falso ideologico in atti pubblici nella delibera con cui i funzionari di una Usl avevano stipulato un contratto di leasing di macchine fotocopiatrici sulla base di offerte contraffatte).
Cass. civ. n. 14718/1999
In tema di falso documentale, le attestazioni contenute nel «memoriale di servizio giornaliero» dell'Arma dei Carabinieri, rivestendo il significato di ordine di servizio, ed essendo, successivamente, destinate ad attestare la effettiva esecuzione del predetto ordine da parte del militare cui esso è rivolto, hanno natura di atto pubblico. Devono infatti essere considerati tali, non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche quelli meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative cui egli è addetto.
Cass. civ. n. 14283/1999
In tema di falso ideologico in atto pubblico, l'art. 479 c.p. va interpretato nel senso che se il P.U., chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto. Diversamente se l'atto da compiere fa riferimento implicito a previsioni normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, la quale vincola la valutazione ad una verifica. In tal caso il P.U. esprime pur sempre un giudizio, ma l'atto potrà essere obiettivamente falso se il giudizio di conformità, non sarà rispondente ai parametri cui il giudizio stesso è implicitamente vincolato.
Cass. civ. n. 4325/1998
Il delitto di falso ideologico (art. 479 c.p.) è astrattamente configurabile anche negli atti dispositivi, allorché l'attestazione di sussistenza di una determinata situazione di fatto non sia conforme a verità e pertanto è ipotizzabile anche con riferimento al rilascio di una patente di guida con riguardo all'attestazione, contraria al vero, dell'avvenuto regolare superamento dell'esame teorico, pur non menzionato nell'atto ma costituente indefettibile verifica demandata al pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio della patente di guida quale corpo di reato).
Cass. civ. n. 1575/1998
Costituisce atto pubblico la lettera con la quale il sindaco risponde ad una formale richiesta di informazioni rivolta all'ufficio comunale, quando essa comporti una attività valutativa e ricognitiva da parte del pubblico ufficiale redigente. (Affermando il principio di cui in massima la Corte ha ritenuto integrato il reato di falso nelle non veritiere informazioni date in risposta al privato sulla conformità di un manufatto alle prescrizioni in materia urbanistica. La Corte ha escluso che tale risposta potesse essere considerata alla stregua di un atto privato o anche di un certificato amministrativo, implicando non una mera attività di consultazione di atti preesistenti, ma una attività valutativa e ricognitiva realizzata, nel caso di specie, anche tramite un sopralluogo).
Cass. civ. n. 5495/1997
Perché sia configurabile un falso ideologico, è necessario che l'attestazione provenga dal suo autore apparente, sia cioè genuina, in quanto è irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso.
Cass. civ. n. 5322/1997
In tema di falso ideologico, se il fatto denunziato non è vero, e dunque la denunzia è falsa, tale falsità si trasmette all'attestazione di ricezione, destinata a provare la verità di una genuina denunzia di reato in relazione ai possibili rapporti conseguenziali anche nei confronti dei terzi; pertanto la consapevolezza, da parte del pubblico ufficiale ricevente, di quella originaria falsità (perché orchestrata insieme al denunciante) comporta il perfezionamento, sotto il profilo soggettivo, dell'astratta fattispecie del reato proprio ipotizzato dall'art. 479 c.p., con il concorso dell'estraneo.
Cass. civ. n. 4132/1997
Il reato di falso ideologico postula che il documento, attestante l'immutatio veri, sia perfetto nel suo tenore letterale, giuridico e nella sua funzione probatoria. Un atto incompleto, firmato in bianco o non contenente tutte le indicazioni richieste per produrre effetti giuridici, necessarie ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, è privo di contenuto, del cosiddetto tenore di documento e non è suscettibile di apprezzamento penale per la non concludente indeterminatezza delle manifestazioni di verità. Venendo in considerazione, peraltro, un reato istantaneo di pericolo, che non ammette un iter criminis, non è configurabile il tentativo neppure nella consegna dell'atto da parte del pubblico ufficiale al privato, in quanto la possibilità di agevole completamento è un'evenienza di consumazione che non serve a rendere penalmente rilevanti, sub specie di falso, gli atti preparatori anteriori. Questi atti possono essere apprezzati, però, se inquadrati nel delitto previsto dall'art. 323 c.p. che punisce l'attività commissiva o omissiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi illegittimamente dei mezzi messigli a disposizione dalla pubblica amministrazione e delle facoltà attribuitegli dall'ordinamento giuridico, viola i principi di legalità e di buona amministrazione e strumentalizza l'ufficio o il servizio, a proprio vantaggio non patrimoniale oppure a vantaggio patrimoniale altrui, con atti e comportamenti diretti oggettivamente a superare, frustrare o alterare le finalità funzionali perseguite dalla norma. In conseguenza, va qualificato, non come falso ideologico, ma come abuso di ufficio, per la parte che ha autonoma compiutezza storica e giuridica, il fatto del medico veterinario dell'unità sanitaria locale che, dovendo istituzionalmente eseguire controlli sulla carne commercializzata da un'azienda, sottoscrive e consegna all'imprenditore i moduli predisposti per le verifiche, senza data e senza indicazione dell'ora e del giorno del controllo e della qualità e quantità del bene da controllare, di guisa che il privato abbia la possibilità, in un momento successivo, specificando ad nutum le indicazioni genericamente riportate negli stampati, di fare apparire reali e positive le verifiche mai effettuate in ordine allo stato di conservazione della carne trasportata.
Cass. civ. n. 2529/1997
Le attestazioni della concessione edilizia in ordine allo stato dei luoghi interessati dall'edificazione rappresentano un elemento essenziale della stessa, nel cui contenuto vengono incorporate, trattandosi di un presupposto indispensabile per l'emanazione dell'atto. Pertanto, qualora venga allegata, a corredo di una richiesta di concessione edilizia, una planimetria redatta da un professionista qualificato, che assolva alla funzione di fornire alla pubblica amministrazione un'esatta informazione sulla natura del terreno concernente l'erigendo manufatto, la medesima non potrà che essere ritenuta parte integrante dell'atto pubblico costitutivo del diritto di edificare; ne deriva che qualora detta planimetria rappresenti falsamente lo stato dei luoghi e l'amministrazione competente sia indotta in errore in ordine a tale situazione di fatto che, se fosse stata attestata conformemente al vero, avrebbe rappresentato un impedimento all'accoglimento della richiesta di concessione, il privato istante deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 479 c.p. in relazione all'art. 48 c.p.
Cass. civ. n. 9192/1996
Il reato di falso ideologico per omissione non può riguardare l'atto nella sua interezza assumendo rilevanza l'omissione che riguardi un singolo enunciato significativo di un atto che tuttavia, nel suo complesso, deve essere formato. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha escluso che costituisse falso ideologico per omissione la mancata timbratura, da parte di un medico di una struttura pubblica, del cartellino segnatempo in occasione di temporanei allontanamenti dall'ospedale dovendosi ritenere ogni singola annotazione sul cartellino atto autonomo e non parte di un atto complessivo attestante la ininterrotta permanenza in ospedale del sanitario).
Cass. civ. n. 2725/1996
Il reato di falsità ideologica in atto pubblico è configurabile anche con riguardo ad un atto dispositivo legittimato da determinate condizioni, qualora queste ultime vengano falsamente attestate. Né rileva che il presupposto del documento possa essere altrimenti provato; invero l'art. 479 c.p. non postula che l'atto debba costituire prova esclusiva e non superabile del fatto attestato e neppure che la finalità in questione sia quella primaria ed unica dell'atto stesso.
Cass. civ. n. 2222/1996
I delitti di falso sono reati di pericolo in ordine all'interesse, alla genuinità ed alla veridicità del documento nel quale si sostanzia l'interesse probatorio e non in relazione ad eventuali danni patrimoniali; ne consegue che, anche nel caso in cui l'interesse alla veridicità di un documento e la sua funzione probatoria sottendono o sono funzionali ad aspettative economiche o patrimoniali od a prospettive di vantaggio, non per questo il delitto di falso si snatura e diventa reato contro il patrimonio. (Nella fattispecie si trattava di falso ideologico nel registro cronologico per i protesti cambiari, e la Suprema Corte ha ribadito la natura di atto pubblico di tale documento).
Cass. civ. n. 2207/1995
In tema di reati di falso, dalla categoria degli atti pubblici — cioè di quegli atti provenienti da coloro ai quali la legge attribuisce pubbliche funzioni, redatti nell'esercizio di tali attribuzioni e destinati, sin dall'origine, a far prova nei rapporti giuridici — vanno distinti i certificati e le autorizzazioni amministrative, per i quali il legislatore ha previsto, in caso di falsificazione, autonome figure di reato. In particolare, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, o hanno natura di documenti «secondari» o «derivati», perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche), ovvero implicano giudizi e valutazioni che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidefaciente. Le autorizzazioni amministrative, invece, sono atti che documentano quei negozi di diritto pubblico i quali rimuovono, temporaneamente o permanentemente, i limiti imposti dalla legge all'esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività dei singoli. (Fattispecie relativa a certificato rilasciato da medico convenzionato con Usl, riconosciuto titolare di pubbliche funzioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sia pure in virtù di negozio di natura privatistica. Tale certificato riveste qualità di atto pubblico per quelle parti concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e le attestazioni relative all'attività svolta — visita medica — nonché ai fatti avvenuti in sua presenza — presentazione del paziente — o da lui rilevati — eventuali sintomi — ma non anche per la parte relativa al giudizio diagnostico e prognostico, che ha natura di certificato, sia perché è basato sulle conoscenze scientifiche del pubblico ufficiale, sia perché costituisce una valutazione dei fatti accertati, insuscettibile di documentazione fidefaciente. Alla stregua di queste considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che l'eventuale falsità della diagnosi medica è sussumibile nella figura di reato di cui all'art. 480 c.p. e non in quella di cui all'art. 479 stesso codice).
Cass. civ. n. 1827/1995
Anche nell'atto dispositivo — che consiste in una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un fatto — è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte «descrittiva» in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell'atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell'attestazione, deve logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell'atto stesso, con la conseguente irrilevanza dell'omessa menzione (talora scaltramente preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica. (Fattispecie relativa a verbale di esame di laurea e a rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi, siccome contenenti l'approvazione del candidato e la sua proclamazione di «dottore», che, facendo riferimento all'adempimento, da parte del candidato stesso, di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, sono stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione all'attestazione implicita di «verità» di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo stati i relativi esami mai sostenuti, pur risultando regolarmente superati).
Cass. civ. n. 4532/1994
Perché sussista la falsità ideologica occorre che un enunciato sia idoneo ad assumere un significato descrittivo o constatativo difforme dalla realtà storica. Ma il significato stesso degli enunciati e delle parole dipende dall'uso che se ne fa, dalle azioni che con il parlare si compiono e dal contesto normativo dell'agire. Non risponde, pertanto, del delitto di cui all'art. 479 c.p. l'ufficiale giudiziario che, senza il verificare la circostanza, attesti di aver trovato chiuso un appartamento presso il quale doveva eseguire un ordine di rilascio a favore del proprietario, desumendone l'esigenza del rinvio del procedimento. Tale attestazione, infatti, non implica necessariamente il riferimento a specifici accertamenti del pubblico ufficiale e ad un'indebita assenza dell'esecutato. (Fattispecie nella quale l'attestazione suddetta era stata formulata dall'ufficiale giudiziario dopo aver constatato la mancanza di luce dall'esterno e la chiusura della porta d'ingresso dell'appartamento attraverso il portone a vetri dello stabile. La Suprema Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, perché il fatto non sussiste).
Cass. civ. n. 11497/1993
In tema di falso documentale, la falsità non è punibile solo quando si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, vale a dire quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed appaia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio.
Cass. civ. n. 8471/1993
Poiché la norma che punisce la falsità ideologica in atti pubblici è diretta a tutelare la veridicità in astratto degli atti stessi, è irrilevante che il singolo atto affetto da falsità abbia determinato o meno un danno in concreto.
Cass. civ. n. 2629/1993
Il principio secondo il quale, in tema di falso, la valutazione della inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossibile dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto conosciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risultati, e non ex post, riguarda i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu oculi per la generalità delle persone ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti. Il suddetto principio non riguarda invece i casi in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno; e nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 c.p. (Sulla base del principio suesposto la Suprema Corte ha escluso la sussistenza del vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 49 e 479 c.p.).
Cass. civ. n. 865/1993
Il reato di falsità ideologica in atto pubblico sussiste anche quando il pubblico ufficiale attesti, contrariamente al vero, fatti di cui la legge non prescrive espressamente la menzione, purché l'attestazione non sia superflua nell'economia dell'atto e sia rilevante ai fini dell'emissione dell'atto finale del procedimento.
Cass. civ. n. 10159/1990
Costituisce falso ideologico in atto pubblico l'attestazione rilasciata dal presidente di commissione d'esame di maturità di non aver impartito lezioni private ai candidati, anche quando egli abbia svolto non la diretta attività didattica, ma il ruolo di direttore e di organizzatore dei corsi.