Art. 479 – Codice penale – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni , attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 [487, 493].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11928/2025
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, nell'ordine di servizio e di uscita di una vettura in uso alla sezione di polizia giudiziaria, attesta falsamente l'uso del mezzo per finalità istituzionali in luogo di quelle private.
Cass. civ. n. 10398/2025
In tema falso ideologico, hanno natura di atti pubblici anche gli atti cd. interni, sia che siano destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia che si collochino nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva attribuito natura di atto pubblico al verbale redatto dalla commissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico di direttore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera, ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimento delle operazioni di esame).
Cass. civ. n. 34762/2024
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Cass. civ. n. 33056/2024
In tema di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico, nel caso di falso certificato di ultimazione dei lavori, per la configurabilità del concorso di persone nel reato da parte del direttore tecnico dell'impresa esecutrice è sufficiente che la sottoscrizione di quest'ultimo del falso certificato si accompagni a quella del direttore dei lavori nominato dall'ente pubblico, essendo entrambe richieste dalle disposizioni di cui all'art. 199 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "ratione temporis" applicabili e risultando la sottoscrizione del direttore tecnico decisiva per legge.
Cass. civ. n. 7397/2024
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta del paziente che renda al sanitario una dichiarazione non veritiera sull'esistenza di sintomi patologici, inducendolo a redigere un certificato medico attestante una malattia, ma non anche la falsa dichiarazione sull'origine causale degli stessi - nella specie, sinistro stradale - quando non si tratti di fatto del quale l'atto sia destinato a provare la verità.
Cass. civ. n. 44188/2023
In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell'atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l'indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l'accoglimento della richiesta.
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. civ. n. 7840/2023
In tema di falso ideologico, costituisce atto pubblico di fede privilegiata quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita dalla legge o da norme regolamentari, che conferisce all'atto una presunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l'accoglimento della querela di falso o con sentenza penale.
Cass. civ. n. 25911/2021
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell'affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l'atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l'amministrazione ovvero di un pregiudizio dell'interesse probatorio connesso all'oggetto materiale della condotta di falsificazione.
Cass. civ. n. 7591/2021
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del medico che attesti in moduli per prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale e in un certificato medico di aver visitato un paziente in data antecedente a quella effettiva, avendo la datazione della certificazione diagnostica valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento.
Cass. civ. n. 23672/2021
In tema di falso in atto pubblico non può essere invocata la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., nella forma del principio "nemo tenetur se detegere", per aver il pubblico ufficiale estensore dell'atto attestato il falso in ordine a quanto ivi rappresentato, al fine di non far emergere la propria responsabilità, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 479 cod. pen., di un agente di polizia penitenziaria per aver attestato in una relazione di servizio che le lesioni patite da un detenuto erano dovute ad una caduta dalle scale e non dalle percosse dallo stesso infertegli).
Cass. civ. n. 45441/2020
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del carabiniere che, in sede di compilazione del memoriale di servizio giornaliero dell'Arma dei carabinieri, attesti falsamente di avere eseguito in un determinato contesto temporale attività di servizio, poiché le annotazioni di detto memoriale hanno natura di atto pubblico, ai sensi del Regolamento generale dell'Arma, che assegna a detto documento la funzione di registrare i comandi impartiti e i servizi, interni ed esterni alla caserma, assegnati ai militari dipendenti.
Cass. civ. n. 38455/2019
Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti cosiddetti interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocano nel contesto di un complesso "iter" - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato il falso ideologico in atto pubblico nella condotta del ricorrente che, in qualità di sindaco, nel contesto di una procedura di affidamento di un determinato servizio, aveva disposto la sostituzione del preventivo di spesa depositato da un'impresa con altro preventivo non protocollato, da allegare alla determina sottoscritta dal dirigente competente e dotata del visto di copertura finanziaria, ma non ancora pubblicata).
Cass. civ. n. 26616/2019
Ai fini degli artt. 476, comma secondo e 479 cod. pen., il verbale di una seduta della giunta comunale, redatto dal segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'art. 97, comma 4, lett. a) del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è un atto pubblico che, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. (Fattispecie relativa ad un verbale recante la falsa attestazione dell'allontanamento, prima dell'adozione di una delibera, di un assessore che aveva invece partecipato al voto).
Cass. civ. n. 22839/2019
In tema di reati di falso, si configura l'ipotesi criminosa prevista dal combinato disposto degli artt. 48 e 479 cod. pen. quando l'attestazione, di cui l'atto pubblico è destinato a provare la verità, proviene dal pubblico ufficiale, autore immediato, in seguito ad errore determinato dall'inganno del terzo, autore mediato; mentre si configura l'ipotesi prevista dall'art. 483 cod. pen., qualora l'attestazione del privato, della quale l'atto pubblico è destinato a provare la verità, ha ad oggetto fatti che il notaio si limita a riportare nell'atto pubblico come riferiti dal privato, sicché l'attestazione del notaio è limitata soltanto all'esatta riproduzione nell'atto della dichiarazione del privato, autore immediato della falsità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per violazione degli artt. 48-479 cod. pen., riportata dall'imputato per aver esibito, nel contesto della stipula di un atto pubblico, falsi documenti di identità che inducevano il notaio, tenuto a verificare l'identità delle parti nei modi previsti dalla legge notarile, ad una falsa attribuzione delle dichiarazioni negoziali ricevute).
Cass. civ. n. 17921/2018
Integra il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico la falsa attestazione del legale rappresentante di una società circa il possesso, da parte di quest'ultima, di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, non rilevando ad escludere il reato che tale attestazione sia contenuta in una autocertificazione con sottoscrizione non autenticata, ma ritualmente prodotta a corredo dell'istanza principale, unitamente alla fotocopia di un documento di identificazione, né che detti documenti siano stati inviati per via telematica (secondo lo schema legislativo previsto dagli artt. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 e 15, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 59).
Cass. civ. n. 45299/2018
Integra il reato di falso in atto pubblico la condotta del titolare di delegazione "ACI", che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA), allorché attesti falsamente l'apposizione in sua presenza delle sottoscrizioni dei soggetti venditori di beni mobili registrati. (In motivazione, la Corte ha precisato che il titolare dello "STA" riveste la qualità di pubblico ufficiale, in quanto l'art. 7 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 gli attribuisce compiti di autenticazione propri della pubblica amministrazione).
Cass. civ. n. 3067/2017
I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati nella cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere, con la conseguenza che essi sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il comune danneggiato dal reato e legittimato a costituirsi parte civile in relazione al reato di false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento ad una dichiarazione di inizio di attività edilizia).
Cass. civ. n. 25042/2017
Integra un'ipotesi di falsità in atto pubblico, e non in certificati amministrativi, la condotta di falsificazione del certificato di proprietà di un veicolo, atteso che tale documento, attestando la proprietà del veicolo stesso e registrando le eventuali iscrizioni pregiudizievoli ed i cambi di proprietario o possessore, è dotato di una propria, distinta ed autonoma efficacia giuridica, non limitata alla riproduzione degli effetti di atti preesistenti.
Cass. civ. n. 3832/2017
Non sussiste il reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. nel caso del conservatore dei registri immobiliari che proceda alla trascrizione del certificato di successione, formato dall'Agenzia delle Entrate, fondato su di una falsa dichiarazione di successione dell'imputato, poiché in detta ipotesi il pubblico ufficiale non compie alcuna autonoma attestazione in merito alla veridicità del contenuto della dichiarazione di successione, ma si limita ad annotare un atto pubblico redatto da altro pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 856/2017
Integra il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. la condotta del componente di una commissione di concorso, il quale dichiari falsamente, nel verbale di insediamento, l'insussistenza nei suoi confronti di cause di astensione ex art. 51 cod. proc. civ., laddove, invece, rivesta il ruolo di controinteressato, ancorché non costituito, in un giudizio amministrativo instaurato da uno dei candidati.
Cass. civ. n. 18509/2017
Non è configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.) nella mera redazione di un verbale di sequestro che attesti la effettiva consegna del bene da parte del titolare, non potendo essere attribuito a quanto attestato nel suddetto atto pubblico, di natura non dispositiva, un significato implicito o sottinteso di dichiarazioni non veritiere del privato circa la provenienza o l'impiego del bene stesso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza del giudice di appello che aveva ritenuto sussistente il reato di falso ideologico nella annotazione della consegna di un caricatore per arma, contenuta nel verbale di sequestro, alla quale, nella ipotesi accusatoria, era stato attribuito un significato sottinteso - e non esplicitato - di attestazione che il caricatore oggetto di sequestro fosse quello inserito in una pistola ritrovata in precedenza).
Cass. civ. n. 37971/2017
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la falsa dichiarazione resa dal paziente al medico del pronto soccorso circa l'origine causale delle lesioni lamentate e sottoposte all'esame dei sanitari. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che le dichiarazioni relative ad inesistenti incidenti stradali possano assumere rilievo in relazione al meno grave reato di cui all'art. 483 cod. pen.).
Cass. civ. n. 22200/2017
In tema di falso documentale, il falso ideologico per omissione è integrato allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti; tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione. (In applicazione di questo principio la S.C., rigettando il ricorso proposto dal P.M., ha confermato l'assoluzione per il reato di falso ideologico nei confronti di un notaio, il quale aveva omesso di inserire nell'atto pubblico di compravendita immobiliare delle difformità edilizie, che le parti avevano concordato di non menzionare, in quanto, nel caso di specie, il notaio non era tenuto ad indicare quegli interventi edilizi "minori", non incidenti sulla commerciabilità del bene).
Cass. civ. n. 42064/2016
Integra il reato previsto dall'art. 479 cod. pen. il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell'ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l'accoglimento della relativa domanda. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'autorizzazione paesaggistica ha natura di atto pubblico - comprovando l'attività di esame e valutazione da parte dell'organo tecnico dei documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera giuridico-patrimoniale del proprietario - il cui rilascio impone in capo all'organo competente l'obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni).
Cass. civ. n. 50668/2016
In tema di falso documentale, è configurabile in capo al notaio - salvo ogni accertamento in ordine all'elemento soggettivo - la responsabilità penale a titolo di concorso per omesso impedimento della falsa e rilevante dichiarazione del venditore, in relazione alla attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto giuridico indispensabile, anche se implicito, per il compimento dell'atto dispositivo. (Fattispecie di trasferimento immobiliare, nella quale era stata falsamente attestata la sussistenza, in capo alla parte venditrice, di un diritto di proprietà esclusivo anziché di un diritto di comproprietà; in motivazione, la S.C. ha affermato che la funzione dell'atto pubblico di compravendita non si restringe unicamente a quella di provare l'avvenuta libera manifestazione di volontà dei contraenti, ma si estende anche e soprattutto a quella di provare la verità di tali manifestazioni e la giuridica disponibilità da parte del venditore del bene che egli dichiara di cedere, in quanto la prestazione d'opera, in virtù dell'art. 47 della legge notarile, non si riduce al mero accertamento della volontà delle parti, ma si estende alle attività preparatorie e successive, onde assicurare la certezza dell'atto da rogare e il conseguimento dello scopo tipico).
Cass. civ. n. 35556/2016
Integra il reato di cui all'art. 479 cod. pen. la falsificazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, avendo questa la natura di atto pubblico, poiché destinata a comprovare l'attività di esame della documentazione prodotta dal richiedente e ad esprimere la relativa valutazione tecnica del pubblico ufficiale.
Cass. civ. n. 8934/2015
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione compiuta da un militare (nella specie, un sottufficiale della Guardia di Finanza) sui fogli di servizio giornaliero con riferimento alla durata e alle modalità dell'attività svolta, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente.
Cass. civ. n. 5635/2015
In tema di falso documentale, la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un sanitario, che non aveva annotato nella cartella clinica del paziente alcuni eventi significativi, in quanto il suo comportamento complessivo non lasciava trasparire alcuna volontà omissiva, atteso che alcuni esami erano stati richiesti per via telematica e il loro esito era stato trascritto dagli infermieri nel loro diario).
Cass. civ. n. 2511/2015
I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto danneggiati dal reato e legittimati a costituirsi parte civile gli abitanti residenti in un quartiere che, in conseguenza delle false attestazioni del dirigente comunale, avevano subito un peggioramento della qualità della vita e delle condizioni di vivibilità dell'intera zona a causa della eliminazione di una area adibita a verde attrezzato).
Cass. civ. n. 37240/2014
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., sono qualificabili come ideologicamente falsi il verbale di seduta di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica, in quanto relativi a prove di esame mai sostenute. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il verbale e il diploma di laurea, pur essendo atti dispositivi, fanno tuttavia riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, e quindi attestano l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il loro compimento; con la conseguenza che i componenti la commissione di laurea in buona fede sono autori immediati del reato di falso ideologico, in quanto tratti in inganno dal relativo "statino", anch'esso falso, attestante la piena regolarità del percorso universitario).
Cass. civ. n. 32951/2014
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non ultronea nell'economia dell'atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. (Fattispecie in cui un comandante di tenenza della guardia di finanza aveva attestato su un foglio di servizio l'avvenuto svolgimento di un'attività compiuta da alcuni militari in un determinato territorio, senza, tuttavia, aggiungere che altra attività era stata compiuta dai medesimi finanzieri quello stesso giorno in altro comune).
Cass. civ. n. 32759/2014
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 c.p.), la condotta di colui che, presentandosi al punto di pronto soccorso di un ospedale, rende dichiarazioni non veritiere, idonee a trarre in inganno i sanitari, che, confidando nella verità di quanto loro esposto, redigono certificati medici falsi. (Fattispecie relativa a certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi).
Cass. civ. n. 5861/2014
La falsità ideologica è configurabile anche rispetto ad una manifestazione di giudizio, quale è la sentenza, sia pure con riferimento alla sussistenza di alcuni presupposti necessari per l'adozione dell'atto, fra i quali rientra la legittimazione del difensore a compiere attività processuali, fondata sull'esistenza di una valida procura "ad litem", in mancanza della quale il giudice sarebbe tenuto a dichiarare la inammissibilità dell'azione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico indotto nel comportamento di alcuni avvocati che, falsificando le firme di soggetti ignari sui mandati "ad litem", avevano iniziato numerosissimi contenziosi giudiziari per richiedere la restituzione delle spese di spedizione e/o dei canoni di abbonamento ad una società di gestione telefonica, ottenendo sentenze di accoglimento della domanda).
Cass. civ. n. 5546/2014
Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, in quanto offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.), la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico né coincide con essa.
Cass. civ. n. 9086/2013
Ha natura di atto pubblico il certificato di morte redatto dal medico operante in una struttura pubblica, in ordine al momento, al luogo ed alle cause del decesso. (Fattispecie in tema di falsità ideologica).
Cass. civ. n. 6388/2013
In tema di falso ideologico per induzione in errore (artt. 48 e 479 c.p.), la responsabilità dell’autore mediato della falsità posta in essere dal pubblico ufficiale presuppone che l’atto da quest’ultimo redatto debba essere da lui formato sulla base di un’attestazione di fatti dichiarati da un terzo e dei quali egli non abbia diretta conoscenza, esulando, quindi, detta responsabilità qualora sia stato il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione normativa, ad essersi incautamente avvalso delle dichiarazioni del terzo, rivelatesi mendaci, in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto di attestazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, trattandosi di un caso in cui, nel verbale di una delibera adottata dalla giunta di un comune, in presenza del segretario comunale cui esclusivamente spettava attestarne la conformità al vero, era stata inserita la falsa indicazione del nome di un professionista come quello al quale sarebbe stato da conferire l’incarico di progettare alcune opere pubbliche, la Corte ha escluso che potesse incorrere in responsabilità quale autore mediato di detta falsità il sindaco che, su richiesta degli impiegati incaricati di mettere in bella copia il verbale in questione, nella cui bozza il nome del professionista designato era rimasto in bianco perché, sul punto, non vi era stato accordo, aveva fornito la summenzionata indicazione).