Cass. pen. n. 2222 del 29 febbraio 1996

Testo massima n. 1


I delitti di falso sono reati di pericolo in ordine all'interesse, alla genuinità ed alla veridicità del documento nel quale si sostanzia l'interesse probatorio e non in relazione ad eventuali danni patrimoniali; ne consegue che, anche nel caso in cui l'interesse alla veridicità di un documento e la sua funzione probatoria sottendono o sono funzionali ad aspettative economiche o patrimoniali od a prospettive di vantaggio, non per questo il delitto di falso si snatura e diventa reato contro il patrimonio. (Nella fattispecie si trattava di falso ideologico nel registro cronologico per i protesti cambiari, e la Suprema Corte ha ribadito la natura di atto pubblico di tale documento).

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