Cass. pen. n. 8471 del 10 settembre 1993
Testo massima n. 1
Poiché la norma che punisce la falsità ideologica in atti pubblici è diretta a tutelare la veridicità in astratto degli atti stessi, è irrilevante che il singolo atto affetto da falsità abbia determinato o meno un danno in concreto.