Cass. pen. n. 6912 del 1 giugno 1999

Testo massima n. 1


Al fine di qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale devono concorrere due condizioni: che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che i documenti attestanti la presenza in Italia di cittadini extra-comunitari non costituiscano certificati, bensì atti pubblici attesoché quand'anche siano riproduttivi di informazioni desumibili da altri atti già archiviati, rivestono una propria distinta ed autonoma efficacia giuridica).

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