Cass. civ. n. 1044 del 25 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Il termine per l'esercizio dell'azione possessoria, in caso di spoglio o turbativa effettuati in modo clandestino, non decorre dall'effettiva scoperta del fatto lesivo, ma dal giorno in cui lo stesso avrebbe potuto essere scoperto usando l'ordinaria diligenza dell'uomo medio.