Cass. pen. n. 8385 del 6 giugno 1990

Testo massima n. 1


La carta d'identità valida per l'espatrio è un documento contenente tanto la certificazione dell'identità della persona a cui è intestata, quanto una autorizzazione amministrativa ad espatriare, la cui falsificazione è punibile non a norma dell'art. 479 c.p., bensì a norma dell'art. 480 dello stesso codice, qualora il pubblico ufficiale con un comportamento omissivo — mancata apposizione dell'annotazione, «non valida per l'espatrio» — abbia rilasciato un documento sicuramente veridico come certificazione amministrativa dell'identità della persona alla quale era intestato, ma certamente falso come autorizzazione amministrativa ad espatriare (in quanto, nella specie, rilasciata a persona nei confronti della quale era vigente il divieto di espatrio a causa dei suoi precedenti penali e dei suoi carichi pendenti noti all'ufficio anagrafico preposto al rilascio di tali documenti).

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