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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27699 del 16 luglio 2010

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 27699 del 16 luglio 2010

Testo massima n. 1

In tema di opere soggette a presentazione di denuncia di inizio attività [ DIA ], assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui all’art. 23, comma primo, del D.P.R. n. 380 del 2001, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest’ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato.

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